C.R. TOSCANA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 33 del 22/11/2018 – Delibera – RECLAMO DELLO SPORTING G.S. SAN MINIATO A.S.D. AVVERSO REGOLARITA’ ED ESITO GARA SAN DONATO TAVARNELLE/G.S. SAN MINIATO DEL 14.10.2018 (3-1).
RECLAMO DELLO SPORTING G.S. SAN MINIATO A.S.D. AVVERSO REGOLARITA' ED ESITO GARA SAN DONATO TAVARNELLE/G.S. SAN MINIATO DEL 14.10.2018 (3-1).
Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n. 26 del 18.10.2018; -il 14 ottobre 2018 veniva disputato l'incontro del Campionato Regionale Under 17 Allievi, San Donato Tavarnelle-San Miniato, gara si concludeva con il risultato di 3 a 1. Il G.S. San Miniato ha inoltrato reclamo a questo Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale evidenziando che la gara non si era svolta regolarmente a causa di una errata applicazione della regola 14 del Regolamento di gioco (Calcio di rigore) da parte dell'arbitro e per aver lo stesso ammesso al gioco, in contrasto con le norme regolamentari, durante l'incontro, due calciatori dell'A.S.D. San Donato Tavarnelle, indossanti maglia di gioco senza numero sul dorso, eludendo pertanto la certezza dell'individuazione dei calciatori subentranti da parte dell'arbitro stesso. Cio' a parere del G.S. San Miniato, ha inficiato la regolarita' della gara stessa e chiede in tesi sia disposta a carico della societa' avversaria la punizione sportiva della perdita della gara e, in ipotesi, la ripetizione della gara medesima stante l'evidente errore tecnico dell'arbitro. Il G.S.T., visto il reclamo in epigrafe, esaminati gli atti ufficiali,acquisito il supplemento di referto dell'arbitro ritiene che il gravame possa essere accolto nella sua parte subordinata. Infatti, per quanto riguarda l'episodio della esecuzione del rigore, si ritiene chele argomentazioni addotte dalla reclamante possono ritenersi assumibili, alla luce delle precisazioni fornite dall'arbitro in sede di supplemento. Ed infatti, il direttore di gara, dopo aver confermato che al 24' del primo tempo aveva assegnato alla Soc. G.S. San Miniato un calcio di rigore, ha precisato di non aver convalidato la successiva rete, in quanto tre compagni del calciatore incaricato del tiro erano entrati nell'area di rigore. A questo punto, per una errata interpretazione del Regolamento, egli non aveva fatto ripetere il rigore. Esaminato quindi il secondo motivo di lagnanza, rileva preliminarmente questo Giudice che dall'esame del referto arbitrale emerga come l'arbitro, nella parte dedicata a ''eventuali variazioni nelle formazioni delle squadre'' non riporti alcuna sostituzione mentre nel rapporto lo stesso evidenzi minuti di recupero anche per tali evenienze e riporti l'espulsione di un subentrato calciatore di riserva. Premesso cio', si ricorda che l'art. 61 delle N.O.I.F. stabilisce che prima dell'inizio della gara il dirigente accompagnatore ufficiale deve presentare all'arbitro, tra l'altro, un elenco, redatto in duplice copia, nel quale debbono essere annotati i nominativi dei calciatori, oltre alle altre persone che possono accedere al recinto di gioco. Una copia di tale elenco deve essere consegnata alla squadra avversaria prima dell'inizio della gara. E cio' all'evidente fine di permettere alla stessa di poter controllare la regolarita' del parco giocatori avversario e del diritto di predisporre le contromisure sul piano tecnico-tattico. La distinta di gara dunque serve non solo a legittimare l'ammissione sul terreno di gioco dei tesserati in esso indicati, ma anche a rendere edotta la compagine antagonista delle possibilita' sportive ed atletiche della sua rivale, onde poterne derivare precise scelte tecniche. Nel caso che ci occupa la societa' San Donato Tavarnelle predisponeva la lista di gara elencando venti giocatori, ad ognuno dei quali attribuiva un ''numero di ruolo'', cioe' di maglia, indicandolo a margine della datadi nascita, diverso dall'ordine progressivo di trascrizione e con numerazione atipica, prevedendo la stessa i numeri 0 e 00. Precisa pero' l'arbitro nel suo sintetico supplemento di rapporto, che comunque i due calciatori entrati in campo senza numero di maglia, erano ben distinguibili per i loro tratti somatici. Questo Giudice ritiene pertanto che il comportamento della societa' San Donato Tavarnelle in merito alla predisposizione della lista della gara in esame abbia avuto anche questa influenza sulla regolarita' di svolgimento della stessa, ingenerando nella squadra avversaria le lamentate incertezze, privandola del diritto di predisporre le proprie contromisure sul piano tecnico-tattico. Cosi' stando le cose, il gravame va accolto e conseguentemente, con statuizione meno favorevole della richiesta avanzata dalla reclamante, la gara va ripetuta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 17, 4' comma, del Codice di giustizia sportiva. Per questi motivi, in relazione al reclamo come sopra proposto dal G.S. San Miniato A.S.D. di San Miniato (Siena), commina all'A.S.D. SanDonato Tavarnelle l'ammenda di euro 100,00 per aver fatto partecipare alla gara due calciatori sprovvisti del prescritto numero di maglia e dispone la ripetizione della gara suindicata, dandone mandato al competente Comitato Regionale. Ordina non addebitarsi la relativa tassa.