C.R. TOSCANA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 39 del 20/12/2018 – Delibera – RECLAMO DELL’A.S.D. GRASSINA AVVERSO MANCATO SVOLGIMENTO GARA PROLIVORNO 1919 SORGENTI/GRASSINA DEL 1′.12.2018.

 

RECLAMO DELL'A.S.D. GRASSINA AVVERSO MANCATO SVOLGIMENTO GARA PROLIVORNO 1919 SORGENTI/GRASSINA DEL 1'.12.2018.

Sciogliendo la riserva contenuta nel Com.Uff. n. 36 del 6.12.2018; -con corretta procedura, preceduta da opportuna riserva scritta, l'A.S.D. Grassina ha invocato l'intervento della Giustizia Sportiva in merito alla gara del Campionato Juniores Under 19 del giorno 1' dicembre 2018 Pro Livorno 1919 Sorgenti - Grassina, significando che l'incontro non si era svolto per l'inidoneità' ed inadeguatezza del campo di gioco e chiedendo di conseguenza in applicazione dell'art. 17C.S.S. la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara a carico della societa' Pro Livorno 1919 Sorgenti. Controdeduce l'A.S.D. Pro Livorno 1919 Sorgenti instando per il rigetto del gravame e sostenendo la conformita' del terreno di gioco alle norme regolamentari ed addebitando alla societa' Grassina la responsabilita' della mancata disputa della gara. Il reclamo deve essere accolto. Questo G.S.T. rileva dal referto arbitrale che la gara in questione non e' stata disputata poiche' l'asimmetricita' del terreno di gioco lo rendeva non conforme alle disposizioni regolamentari e che quindi, il Direttore di gara, dopo la scadenza del previsto tempo concesso, constatava che la situazione irregolare continuava a persistere, poiche' di fatto non erano state eliminate ne' sanate le difformita' riscontrate. Ricorda questo Giudice Sportivo come ogni societa' sia obbligata ad allestire, nel pieno rispetto delle norme regolamentari, il terreno di gioco ogni qualvolta il Direttore di gara ritenga di dover eventualmente sanare le problematiche che si siano verificate allo stesso o a cose che fanno parte dell'allestimento. Del resto l'art. 1 del Regolamento del Giuoco del Calcio e l'art. 60 delle N.O.I.F. assegnano alla esclusiva competenza del direttore di gara il giudizio di idoneita'/inidoneita' del terreno di gioco, sottraendo in tal senso ogni sindacato sulla questione da parte degli ''Organi di Giustizia Sportiva''. E' pur vero pero' che l'art. 29, comma 6, C.G.S. prevede che rientra nella competenza della Giustizia Sportiva ogni decisione sulla regolarita' del campo di gioco, ma e' pur ovvio che la decisione del Giudice su detta questione non possa che trovare convincimento prendendo spunto dalle risultanze contenute negli atti ufficiali ai sensi e per gli effetti dell'art. 35, commi 3-3.1., come sopra specificato. Di talché , procedendo all'esame analitico del referto e del relativo supplemento appare emergere in modo assolutamente apodittico che l'arbitro ha ritenuto non sussistere le condizioni per un regolare svolgimento della gara. In virtu' di quanto precede si deve rilevare che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 17 comma 1 C.G.S.. Per questi motivi il G.S.T. in accoglimento del reclamo presentato dall'A.S.D. Grassina di Grassina (Firenze) infligge alla societa' Pro Livorno 1919 Sorgenti la punizione sportiva della perdita della gara con il seguente punteggio Pro Livorno 1919 Sorgenti - Grassina 0-3. Ordina non addebitarsi la tassa.

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