C.R. TOSCANA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 41 del 03/01/2019 – Delibera – RECLAMO DELL’U.S.D. MONTEROTONDO AVVERSO REGOLARITA’ ED ESITO GARA VENTURINA CALCIO/MONTEROTONDO del 9.12.2018 (3-2).

RECLAMO DELL'U.S.D. MONTEROTONDO AVVERSO REGOLARITA' ED ESITO GARA VENTURINA CALCIO/MONTEROTONDO del 9.12.2018 (3-2).

Sciogliendo la riserva contenuta nel Com. Uff. n. 38 del 13.12.2018; -con raccomandata spedita il 13.12.2018, l'U.S.D. Monterotondo presenta reclamo (anticipato da preannuncio di reclamo inviato il 10.12.2018) relativo alla gara Venturina Calcio-Monterotondo, valevole per la dodicesima giornata del girone di andata del campionato di Promozione, girone ''C'', disputatasi a Venturina (Li) in data 9.12.2018 e conclusasi con il risultato di 3-2. L'U.S. Monterotondo eccepisce nel proprio gravame che l'A.S.D. Venturina Calcio non aveva ottemperato a quanto previsto dal comunicato ufficiale n. 2 del 5.07.2018 in merito alla regola relativa all'impiego di calciatori ''giovani'' in vigore per la stagione sportiva 2018-2019. La reclamante deduceva, infatti, che nel secondo tempo della gara suindicata l'A.S.D. Venturina Calcio aveva effettuato una sostituzione irregolare, facendo uscire il n.11 Vaglini Matteo (nato il 29.02.2000) cui subentrava il n. 20 Papa Alberto (nato il 7.03.1992); a seguito di tale sostituzione, l'A.S.D. Venturina Calcio rimaneva in campo con solo due calciatori "giovani", il n. 17 Caioli Gabriele (nato il 9.05.2001) ed il n. 8 Bussotti Geremia (nato il 9.12.2001). Sulla base di quanto suesposto, l'U.S.D. Monterotondo chiede che alla societa' avversaria venga inflitta la sanzione sportiva della perdita della gara ai sensi dell'art. 17 comma 5 del C.G.S.. Il reclamo, trasmesso nei termini e nei modi previsti dalle norme in vigore, e' stato corredato dalla prova dell'invio per raccomandata della contestuale comunicazione all'A.S.D. Venturina Calcio controparte direttamente interessata a riceverla, ai sensi dell'art. 46, punto 5, del C.G.S.. Quest'ultima Societa' A.S.D. Venturina Calcio non ha presentato, entroi termini prescritti, alcuna controdeduzione in merito al predetto reclamo. Ricorda questo G.S.T. come l'art. 34 delle N.O.I.F. stabilisca limiti di partecipazione dei calciatori alle gare e come l'art. 34 bis reciti: '' 1. Le norme sull'ordinamento interno delle Leghe possono prevedere particolari obblighi di impiego di calciatori alle gare. 2. Il mancato impiego dei calciatori alle gare, in violazione degli obblighi stabiliti dall'ordinamento interno delle Leghe, comporta l'applicazione della punizione sportiva della perdita della gara prevista all'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.'' Il Comitato Regionale Toscana della Lega Nazionale Dilettanti, con proprio comunicato ufficiale n. 2 del 5.07.2018 (pagina 31) ha poi stabilito che nelle singole gare dell'attivita' ufficiale 2018/2019, le Societa' partecipanti al Campionato di Promozione hanno l'obbligo di impiegare - sin dall'inizio e per l'intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o piu' dei partecipanti - almeno tre calciatori cosi' distinti in relazione alle seguenti fasce di eta': -1 nato dall'1.1998 in poi; - 1 nato dall'1.1.1999 in poi; - 1 nato dall'1.1.2000 in poi.''. Ha altresi' stabilito che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano state gia' effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di eta' interessate. Il Comitato Regionale Toscana della Lega Nazionale Dilettanti, nel citato C.U., ha infine rappresentato che l'inosservanza delle predette disposizioni sara' punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 17,comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva. Questo giudice sportivo territoriale, ritenuta la propria competenza in materia, giusta quantoprevisto dall'art. 29/7 e dall'art. 46/3 del C.G.S. ha proceduto all'espletamento degli accertamenti in merito a quanto eccepito dalla reclamante, dai quali e' emerso quanto segue. - Dai documenti ufficiali relativi alla gara in questione (rapporto dell'arbitro e distinta dei calciatori dell'A.S.D. Venturina Calcio partecipanti all'incontro) e' stato rilevato che il Venturina Calcio aveva impiegato regolarmente, dall'inizio della gara stessa e fino al 15' del 2' tempo, tre calciatori ''giovani'' rientranti nelle suindicate fasce di eta'; - al 15' del 2' tempo, il Venturina Calcio effettuava una sostituzione facendo uscire uno dei tre calciatori ''giovani'' e cioe' il n. 11 Vaglini Matteo, cui subentrava il n. 20, Papa Alberto (nato il 7.03.1992) e quindi non rientrante nelle fasce di eta' previste per i ''giovani''. Questo giudice sportivo poi ha chiesto all'arbitro la conferma delle sostituzioni effettuate dall'A.S.D. Venturina Calcio nel citato incontro ed il direttore di gara, con e-mail del 20.12.2018, ha ribadito quanto riportato nel rapporto; dagli atti si rileva, infine, che, nella circostanza, l'A.S.D. Venturina Calcio non era esonerata dall'obbligo suindicato consistente nell'avere in campo almeno tre calciatori ''giovani'' in quanto non si erano verificati, durante la gara e fino al 15' del secondo tempo, i casi previsti dalle norme (espulsioni dal campo di calciatori ''giovani'' ed infortuni degli stessi dopo che le sostituzioni a disposizione erano state gia' effettuate dalla societa'). Dalla documentazione in possesso quindi e' stato accertato inequivocabilmente che l'A.S.D. Venturina Calcio non ha utilizzato, contemporaneamente, per tutta la durata della gara, almeno tre calciatori aventi i requisiti anagrafici sopra specificati (uno nato dall'1.1.1998 in poi, uno nato dall'1.1.1999 in poi ed uno nato dall'1.1.2000 in poi) e che quindi ha violato specifiche disposizioni valenti per l'ordinamento federale. Al riguardo, si rappresenta che la violazione degli artt. 34 e 34 bis delle N.O.I.F. e delle disposizioni del C.R.T. della L.N.D. pubblicate sul citato C.U. n. 2 riguardanti la fattispecie in esame comporta, ai sensi del menzionato art. 17, punto 5, C.G.S., l'automatica irrogazione della punizione sportiva della perdita della gara. Per questi motivi il Giudice Sportivo Territoriale accoglie il reclamo presentato dall'U.S.D. Monterotondo di Monterotondo M.mo (Grosseto), dispone il non addebito alla medesima della tassa reclamo (art. 33, punto 13, C.G.S.) ed infligge all'A.S.D. Venturina Calcio la punizionesportiva della perdita della gara Venturina Calcio-Monterotondo del 9.12.2018 con il punteggio di 0-3 (art. 17, punto 5, lett. a) del C.G.S. ed art. 18, punto 2, del C.G.S.).

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