C.R. TOSCANA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 50 del 07/02/2019 – Delibera – GARA: U.S.D. CASELLINA/A.S. FORTIS JUVENTUS 1909 DEL 2 FEBBRAIO 2019 (sospesa al 42º del s.t. sul risultato di 0-1).

GARA: U.S.D. CASELLINA/A.S. FORTIS JUVENTUS 1909 DEL 2 FEBBRAIO 2019 (sospesa al 42º del s.t. sul risultato di 0-1).

 L'arbitro della gara in epigrafe riferisce, nel proprio rapporto, di aver interrotto definitivamente l'incontro al 42' del secondo tempo, ritenuta l'impossibilita' di portarlo a termine a seguito di una rissa accesasi in campo ''tra i componenti delle due squadre ''con la conseguente applicazione della regola 3 del ''regolamento del giuoco del calcio'' che prevede che ''nessuna gara potra' iniziare o proseguire se l'una o l'altra squadra dispone di meno di sette calciatori''. Tutto cio' premesso osserva il G.S.T. che dagli atti ufficiali, che costituiscono prova privilegiata in ordine al comportamento tenuto dai tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, emerge con chiarezza che l'incontro in esame e' stato sospeso perche' il generale coinvolgimento delle due squadre in una rissa, ha impedito all'arbitro di proseguirlo. Con i provvedimenti adottati in separata ma contestuale parte del presente comunicato ufficiale, e' stato sanzionato il comportamento dei componenti le due squadre che si sono cimentati in reciproci atti di violenza, che per la loro intensita' e persistenza, hanno determinato la decisione dell'arbitro di sospendere definitivamente lagara. Ai fini che qui rilevano, non ha eccessiva importanza l'attribuzione del momento genetico dei fatti, dal momento che la partecipazione allo scontro e' stata generalizzata e ha determinato appunto l'impossibilita' di una prosecuzione del giuoco. Deve ricordarsi inoltre che la rissa, come altre volte questo G.S.T. ha avuto modo di statuire, consiste in una generalizzata colluttazione che determina l'eccitazione degli animi dei litiganti, mossi tutti dallo spirito di aggredirsi e di offendersi, oltre che dallo scopo di difendersi reciprocamente. E' appena il caso di aggiungere che per quanto attiene alla valutazione discrezionale rimessa all'Arbitro circa la possibilita' di continuare la gara in condizioni di regolarita' si deve osservare che nella fattispecie concreta, la sospensione della gara deriva automaticamente dalla riduzione, per effetto delle conseguenti espulsioni, dei calciatori delle due squadre ad un numero inferiore a sette, numero ritenuto dalla F.I.G.C. in base alle Regole del giuoco del calcio, quello minimo consentito, in modo da rendere non rilevante ed inopportuno, nel caso in esame, l'adozione delle formalita' di notifica dei provvedimenti di allontanamento dal campo. Ne consegue la legittimita' dell'interruzione anticipata dell'incontro e l'opportunita' quindi del successivo provvedimento di punizione sportiva della perdita della gara a carico di entrambe le Societa'. Per questi motivi Il Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana, infligge ad entrambe le societa' la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 (Art. 17 comma 1 e 2 C.G.S.) nonche' l'ammenda di Euro 200,00 (Duecento/00) con DIFFIDA.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it