C.R. TOSCANA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 53 del 28/02/2019 – Delibera – RECLAMO DELLA S.S.D. RESCO REGGELLO AVVERSO REGOLARITA’ GARA SULPIZIA/RESCO REGGELLO DEL 17.02.2019 (0-0).
RECLAMO DELLA S.S.D. RESCO REGGELLO AVVERSO REGOLARITA' GARA SULPIZIA/RESCO REGGELLO DEL 17.02.2019 (0-0).
Sciogliendo la riserva contenuta nel Com. Uff. n. 52 del 21.02.2019; -la societa' Resco Reggello, con raccomandata spedita il giorno 19/02/2019, ha inteso proporre reclamo avverso la regolarita' della gara in epigrafe adducendo che la controparte Pol. Sulpizia A.S.D. , durante il secondo tempo, ha avuto sul terreno di gioco, per due minuti, un solo giocatore giovane anziche' i due previsti dalla normativa vigente per le gare di 1' categoria. Il reclamo e' fondato e merita accoglimento. Infatti dall'esame degli atti ufficiali (referto di gara e distinte ad esso allegate) si evinceche la societa' Sulpizia, ad inizio gara, schierava in campo i giocatori Piccardi Teo (1998) e Donnini Lorenzo (2000). Nel corso dell'incontro la squadra di casa ha effettuato nel secondo tempo dellagara, registrate dall'arbitro, le seguenti sostituzioni: 20' esce Donnini Lorenzo (2000) subentra Kante Fanli (1998), 24' esce Cagnini Luca (1991) subentra Vischi Matteo (1996), 29' esce Kante Fanli (1998)subentra Gigli David (1981), 31' esce Donnini Marco (1990) subentra Ghafour Youssef (1999), 37' esce Ruggeri David (1991) subentra Gruda Indrit (1992). Da quanto sopra rappresentato appare evidente che la societa' Sulpizia al 29' del s.t. veniva a trovarsi con UN solo giocatore giovane e a nulla rileva che dopo due minuti, forse avvedutisi dell'errore, sia stata effettuata una nuova sostituzione facendo entrare in campo un calciatore nato nell'anno 1999. In tal modo la societa' Sulpizia ha contravvenuto a quanto statuito dal Consiglio Direttivo del Comitato Regionale e pubblicato sul Com. Uff. n. 2 del 5/07/2018 che a pag. 34 per le societa' di 1' categoria, espressamente recita: ''nel corso delle gare dell'attivita' ufficiale le Societa' hanno l'obbligo di impiegare, sin dall'inizio delle stessee per l'intera durata e, quindi, anche in caso di sostituzioni successive 2 calciatori nati dal 1' gennaio 1997 in poi''. Attesa l'inosservanza della predetta disposizione, la gara deve ritenersi invalidata ai sensi dell'art. 17 comma 5 del C.G.S. e pertanto, in applicazione allo stesso, si delibera: di accogliere il reclamo presentato dalla S.S.D. Resco Reggello di Reggello (Firenze) infliggendo alla societa' Sulpizia la sanzione della perdita della gara con il seguente risultato: Sulpizia-Resco Reggello 0-3 - di nulladisporre circa la tassa reclamo che non risulta versata.