C.R. TOSCANA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 55 del 07/03/2019 – Delibera – RECLAMO DELL’A.S.D. FILVILLA AVVERSO REGOLARITA’ GARA FILVILLA/FORTIS CAMAIORE DEL 17.02.2019 (sospesa al 48° del s.t. sul risultato di 2-1).

RECLAMO DELL’A.S.D. FILVILLA AVVERSO REGOLARITA’ GARA FILVILLA/FORTIS CAMAIORE DEL 17.02.2019 (sospesa al 48° del s.t. sul risultato di 2-1).

Sciogliendo la riserva contenuta nel Com. Uff. n. 52 del 21.02.2019; -la societa‟ A.S.D. Filvilla si rivolge a questo Giudice Sportivo Territoriale con proprio ricorso tempestivamente presentato chiedendo: a)- l‟omologazione del risultato acquisito sul campo e in ipotesi subordinata la ripetizione della gara; b)- la riduzione della squalifica inflitta al calciatore Imad Es Sarharaoui; c)-la riduzione della squalifica ai calciatori Caldi Luca e Campinotti Nicola. Inoltre la ricorrente sostiene che nessuna comunicazione della sospensione della gara fu fatta ai capitani delle squadre e riferisce che l‟arbitro, dopo i fatti verificatisi al 94°, ha dichiarato chiusa la gara con i regolamentari tre fischi e si e‟ recato negli spogliatoi e successivamente consegnava ai dirigenti delle societa‟ il rapportino di fine gara sui quali erano annotati i nominativi dei calciatori di entrambe le squadre che aveva individuato come partecipanti alla rissa e che aveva ritenuto espulsi. La ricorrente riferisce comportamenti dei propri calciatori diversi da quelli riportati in referto e, in particolare, per i calciatori Luca Caldi e Nicola Campinotti la loro completa estraneita‟ ai fatti contestati. Prima di trattare nel merito il ricorso si rappresenta che le squalifiche inflitte ai calciatori da parte di questo Giudice non possono essere motivo di riesame da parte dell‟organo di giustizia che le ha emesse ma bensi‟ di separato appello da presentarsi alla Corte di Appello Sportiva Territoriale nel rispetto dei termini procedurali. Premesso cio‟ , per quanto riguarda gli altri punti del ricorso va rappresentato che il referto arbitrale e gli eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, come espressamente previsto dall‟art. 35, comma 1, C.G.S.. Nel caso in esame l‟arbitro nel referto e successivo supplemento riporta i fatti verificatisi ed indica senza ombra di dubbio i calciatori delle due squadre che hanno tenuto comportamento non regolamentare. Dagli atti ufficiali si evince che l‟arbitro ha sospeso la gara a seguito dei fatti che hanno visto interessati vari calciatori di entrambe le societa‟, individuati e non espulsi mediante la esibizione del cartellino rosso, ma ritenuti espulsi per il loro comportamento manifestatosi durante la rissa. Tale scelta e‟ stata motivata dal direttore di gara dalla difficolta‟ di poter notificare le espulsioni agli stessi tenuto conto delle particolari circostanze che si erano venute a creare a seguito degli episodi pure riportati con particolarita‟ nel referto. Cio‟ ha comportato il rientro negli spogliatoi e l‟annotazione delle espulsioni sul refertino di fine gara e della comunicazione delle decisioni mediante la consegna di tale documento alle societa‟. La scelta del direttore di gara puo‟ ritenersi valida in considerazione del fatto che le societa‟ sono state informate delle sue decisioni e comunque al rientro delle squadre negli spogliatoi. Questa procedura di fatto non ha avuto effetti diversi da quelli che si sarebbero avuti con la esibizione dei cartellini rossi ai calciatori individuati dal direttore di gara, perche‟ in entrambi i casi le squadre si sarebbero trovate sul campo con sei giocatori, cosa questa che avrebbe comunque costretto l‟arbitro a sospendere la gara in applicazione dell‟art. 73, comma 2, delle N.O.I.F. con la differenza che ha evitato possibili ulteriori e piu‟ gravi effetti conseguenti alla decisione per lo stesso direttore di gara. Ne consegue la legittimita‟ dell‟interruzione anticipata dell‟incontro e l‟opportunita‟ quindi del successivo provvedimento di punizione sportiva della perdita della gara a carico di entrambe le Societa‟. Per questi motivi il G.S.T. respinge il reclamo come sopra proposto dalla A.S.D. Filvilla di Villafranca in Lunigiana (MS), infligge ad ENTRAMBE le societa‟ la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 (Art. 17 comma 1 e 2 C.G.S.) nonche‟ a ciascuna di esse, l‟ammenda di euro 200,00 (Duecento/00) con DIFFIDA. Dispone addebitarsi all‟A.S.D. Filvilla la tassa di reclamo.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it