C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 20 del 26/10/2017 – Delibera – Reclamo proposto dalla Società U.S.D. Albinia in opposizione alla decisione con la quale il G.S. Territoriale della Toscana ha sanzionato, con la squalifica per 6 (sei) giornate il Calciatore Nieto Francesco. (C.U. n.17 del 5.10.2017)

Reclamo proposto dalla Società U.S.D. Albinia in opposizione alla decisione con la quale il G.S. Territoriale della Toscana ha sanzionato, con la squalifica per 6 (sei) giornate il Calciatore Nieto Francesco. (C.U. n.17 del 5.10.2017)

Con il reclamo rubricato in epigrafe la Società Albinia, fornendo ciò che definisce la reale dinamica dei fatti, rivolge istanza alla clemenza del Giudicante al fine di ottenere una riduzione della sanzione. Contesta a tal fine la motivazione posta dal G.S.T. a fondamento della propria decisione “ Espulso per condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, dopo la notifica offendeva il D.G.”, affermando che lo scontro tra i due calciatori, successivo ad un reciproco strattonamento, era avvenuto del tutto fortuitamente. Con riferimento alle offese rivolte al D.G. la reclamante sostiene che il proprio tesserato si sia limitato a dire al D.G. “Bravo” al termine di un dialogo tra essi avvenuto dopo la notifIca del provvedimento di espulsione. L‟Arbitro, interpellato dalla Corte, ha precisato che il Calciatore Nieto ha, dopo lo strattonamento, colpito intenzionalmente con un calcio al polpaccio l‟avversario facendolo cadere a terra, e che, dopo l‟espulsione, è ritornato sui propri passi per chiederne il motivo e, quindi, allontanandosi definitivamente, gli ha rivolto la frase “sei un cretino”. Dopo aver precisato in tal modo i fatti accaduti, ha quindi specificato che al momento di uscire dal campo il Nieto ha gettato in aria la fascia di capitano. La dettagliata e precisa descrizione del D.G., della quale in applicazione di quanto disposto dall‟art. 35 non vi è motivo di dubitare, conferma la fondatezza delle violazioni contestate al Calciatore il quale ha aggiunto, ad un comportamento tenuto in violazione delle norme regolamentari, un atteggiamento di scarsa sensibilità sportiva. La decisione impugnata è quindi fondata in punto di fatto, così come lo è in ordine alla entità della sanzione irrogata. Si rileva infatti che alla sanzione della squalifica per tre giornate, prevista per il gesto di violenza in danno dell‟avversario, si deve aggiungere una sanzione per l‟offesa rivolta al D. G. (due giornate). La qualifica di capitano rivestita dal Nieto determina l‟applicazione di una ulteriore giornata di squalifica. In conseguenza di quanto fin qui dedotto, il reclamo non può trovare accoglimento. P.Q.M. la C.S.A.T. della Toscana respinge il reclamo disponendo l‟acquisizione della tassa ad esso relativa.

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