C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 20 del 26/10/2017 – Delibera – Reclamo Polisportiva Luco Avverso Squalifica Chiarugi Francesco Fino Al 21 Novembre 2017. (C.U. N° 15 Del 21\9\2017)

Reclamo Polisportiva Luco Avverso Squalifica Chiarugi Francesco Fino Al 21 Novembre 2017. (C.U. N° 15 Del 21\9\2017)

 Propone rituale reclamo la Polisportiva Luco avverso la sanzione in oggetto comminata dal GST Toscano nei confronti dell‟allenatore Chiarugi Francesco con la seguente motivazione: “Entrava indebitamente sul t.d.g. fermando un pallone che stava uscendo e, al fischio del DG, gli rivolgeva frase irriguardosa”. La reclamante, con reclamo ai limiti dell‟ammissibilità stante le quasi inesistenti motivazioni, chiede di ridurre la squalifica, chiedendo altresì di essere udita per chiarire la vicenda.

I chiarimenti venivano forniti all‟udienza del 20 ottobre 2010 dal presidente del sodalizio, il quale spiegava come l‟entrata indebita sul terreno di gioco fosse in realtà l‟esito di un gesto istintivo dell‟allenatore nel fermare un pallone destinato ad uscire lateralmente, ma di fatto sulla linea laterale (e quindi ancora in campo). Tale gesto, oltre che risultare istintivo, sarebbe stato probabilmente agevolato dalle dimensioni ridotte della cd. “area tecnica” che nel campo del Luco non può essere adeguatamente tracciata, stante la limitata distanza tra la linea laterale e la recinzione. Quanto alla frase irriguardosa la reclamante non sa dire di che tenore fosse quella rivolta al DG, non avendola personalmente udita. La C.A.S.T. esaminato il reclamo, acquisito il supplemento di rapporto, decide di accogliere il reclamo stesso. Il DG nel supplemento conferma il rapporto, in particolare, conferma che l‟allenatore aveva fermato il pallone sulla linea, rivolgendogli frase irriguardosa alla notifica dell‟espulsione. La Corte pur nella conferma dell‟accaduto, osserva come il comportamento dell‟allenatore sia meritevole di sanzione più ridotta rispetto ai due mesi inflitti dal primo giudice e conseguentemente riduce la sanzione comminata a un mese e mezzo. P.Q.M. La C,A.S.T. in accoglimento del reclamo, riduce la squalifica a Chiarugi Francesco fino al 6 novembre 2017, ordina restituirsi la tassa di reclamo.

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