C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 20 del 26/10/2017 – Delibera – Gara Baldaccio Bruni – Sinalunghese ( 2-2) del 27/09/2017. Coppa Eccellenza. In C.U. n.17 del 05/10/2017 C.R.T.

Gara Baldaccio Bruni – Sinalunghese ( 2-2) del 27/09/2017. Coppa Eccellenza. In C.U. n.17 del 05/10/2017 C.R.T.

Reclama la società Baldaccio Bruni avverso la squalifica fino al 02/11/2017 inflitta dal G.S.al calciatore Rosati Marco il quale “Espulso per essersi rivolto in maniera irriguardosa nei confronti di un A.A. e per aver bestemmiato. Sanzione aggravata in quanto capitano”. La reclamante basa il gravame su due punti di contestazione: 1)La squalifica doveva essere inflitta a giornate e non a tempo e relativamente alle gare di Coppa; 2)La sanzione deve essere considerata come un unico evento e, per quanto attiene l‟entità, la stessa appare eccessiva rispetto ai fatti contestati. Quale attenuanti al comportamento del calciatore cita la stanchezza dovuta alla gara ed al fatto che espressioni blasfeme non sono una rarità nel mondo del calcio e, se da sanzionare, dovrebbero esserlo in ogni occasione e non saltuariamente. La reclamante chiede un riduzione della sanzione e di essere presente in udienza. L‟arbitro, nel supplemento di rapporto, conferma integralmente quanto già refertato in prime cure. All‟udienza del 20/10/2017 il rappresentante della società, presente in aula, ha confermato il contenuto del ricorso ripercorrendo i fatti oggetto del giudizio. La Corte Sportiva di Appello Territoriale passa pertanto in decisione. Per quanto attiene al primo motivo di gravame la Corte evidenzia che, normativamente, la sanzione sportiva deve essere afflittiva e quindi appare corretto, che la stessa deve essere data a tempo e non a giornate per quanto attiene le gare di Coppa. Si pensi all‟ipotesi che la società cui appartiene un tesserato squalificato venga esclusa dalla competizione in occasione della gara oggetto della sanzione: in questo caso il tesserato sconterebbe la sanzione nell‟anno successivo e così di seguito nel caso di nuova esclusione della sua società dalla Coppa del momento. Così facendo, ovvero comminando la sanzione a giornate anziché a tempo, si avrebbe una sorta di denegata giustizia venendo meno il concetto già citato della afflittività. Quanto al secondo punto di gravame il Collegio ritiene che l‟episodio sia da inquadrarsi in un unico contesto in quanto la bestemmia appare una diretta conseguenza del comportamento irriguardoso. Sul tema della bestemmia la Corte ritiene corretto inserirla nell‟ambito sanzionatorio ogni volta che l‟arbitro riporta tale fatto nel rapporto di gara e, per quanto riguarda questo Collegio, mai tale tipo di comportamento è stato tralasciato nell‟ambito della valutazione della pena sportiva. La bestemmia, alla prova dei fatti, consiste in un comportamento offensivo verso la propria fede per un credente e un gesto verbale inutile per il non credente in quanto volta ad offendere un qualcuno estraneo alla propria vita morale e questo vale per ogni religione nessuna esclusa. Di sicuro l‟atto del bestemmiare, comunque si pensi, denota maleducazione per il gesto in se per se soprattutto quando viene espresso in pubblico. In ogni caso si tratta di comportamento sanzionato specificatamente dalla normativa. Di nessun pregio inoltre può essere considerata la richiamata attenuante della stanchezza fisica in quanto ogni atleta deve sapere gestire in tutti i momenti della gara il proprio comportamento e questo, a maggiore ragione, vale per il capitano della squadra. In punto di quantificazione della sanzione, tuttavia, la Corte ritiene che la stessa deve essere riconsiderata alla luce di quanto contestato, riducendo il periodo di squalifica così come da parte motiva. P.Q.M. La Corte Sportiva Territoriale di Appello cassa la decisione del G.S. e squalifica il calciatore Rosati Marco fino a tutto il 25/10/2017. Dispone il non addebito della tassa di reclamo.

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