C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 22 del 02/11/2017 – Delibera – Reclamo della ASD CF 2001 CASALE FATTORIA avverso la Decisione del G.S.T. che ha sanzionato il calciatore Bellini Lorenzo con una squalifica per cinque giornate di gara. C.U. n.15 dell‟11/10/2017.

Reclamo della ASD CF 2001 CASALE FATTORIA avverso la Decisione del G.S.T. che ha sanzionato il calciatore Bellini Lorenzo con una squalifica per cinque giornate di gara. C.U. n.15 dell‟11/10/2017.

Nel corso del 1 tempo della gara “ Prato Nord – CF 2001 CASALE FATTORIA” valevole per il campionato Allievi, il tesserato in oggetto veniva espulso dal terreno di gioco per aver rivolto frasi irriguardose al D.G. Alla notifica del cartellino rosso il calciatore reiterava le frasi irriguardose e si avvicinava con fare aggressivo verso l‟arbitro, tanto da costringerlo ad indietreggiare per evitare il contatto fisico. Soltanto grazie all‟intervento di un dirigente abbandonava il campo. Per tale condotta veniva sanzionato con una squalifica per cinque giornate, sanzione aggravata in quanto capitano. Avverso la sanzione emessa dal G.S. propone reclamo la società CF 2001, lamentandosi della eccessiva severita della sanzione. Secondo la reclamante infatti il giocatore si avvicinava al D.G. solo per chiedere spiegazioni e rimanendo,comunque, ad una distanza di almeno 2 metri. Inoltre, sempre secondo la reclamante, il calciatore lasciava il terreno di gioco spontaneamente in seguito ad invito del proprio allenatore. Alla luce di tali considerazioni la società CF 2001 chiede una riduzione della sanzione. Nel supplemento di rapporto l‟arbitro, in buona sostanza, riconferma quanto già dichiarato in sede di rapporto . Infatti conferma le frasi irriguardose ma, soprattutto, conferma l‟aggressività manifestata dal calciatore tanto da dover essere costretto ad indietreggiare per evitare il contatto fisico. Alla luce degli atti esaminati questa Corte di Appello Federale ritiene provati i fatti contestati al calciatore Lorenzo Bellini. Infatti il supplemento di rapporto gara appare molto preciso nella descrizione della condotta addebitata al tesserato in questione. Anche la sanzione appare congrua considerando che oltre le frasi irriguardose,oltretutto reiterate, siamo in presenza di una condotta minacciosa. Il tutto aggravato in quanto capitano. P.Q.M. Respinge il reclamo e ordina l‟incameramento della relativa tassa.

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