C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 22 del 02/11/2017 – Delibera – Oggetto: Reclamo dell‟Associazione Sportiva Dilettantistica Virtus Gambassi Terme, avverso l’ ammenda di 500,00 Euro (C.U. n. 13 del 11/10/2017).

Oggetto: Reclamo dell‟Associazione Sportiva Dilettantistica Virtus Gambassi Terme, avverso l' ammenda di 500,00 Euro (C.U. n. 13 del 11/10/2017).

L‟Associazione Sportiva Dilettantistica Virtus Gambassi Terme proponeva formale reclamo contestando la decisione del G.S.T. specificata in epigrafe e così motivata: “Per avere i propri sostenitori lanciato più petardi al di fuori del terreno di gioco senza che ciò abbia arrecato conseguenze alle persone o alla gara”; i fatti si riferiscono all'incontro esterno disputato, in data 7/10/2017, contro la società Montaione. La società, nelle motivazioni del reclamo, attesta la presenza di alcuni amici dei giocatori di entrambe le compagini che avrebbero festeggiato innescando piccole bombette senza che tali esplosioni causassero alcun danno. In sostanza la reclamante mette in dubbio che l‟addebito possa riguardare unicamente i sostenitori della Società Virtus ritenendo impossibile, per l'ufficiale di gara, la loro identificazione, stante la promiscuità degli spettatori sugli spalti e l'assenza di segni distintivi che potessero attribuire a l'una o all'altra squadra la responsabilità (vestiario con colori sociali, inni, cori) . Sottolinea che non vi sarebbe stato alcuna logica nel sostenere, attraverso il lancio di petardi, la squadra ospitata visto che la medesima perdeva nettamente ( finale 5 - 0). Afferma inoltre che sarebbe stato onere della società ospitante far cessare il lancio di petardi precisando inoltre che la pena irrogata appare del tutto sproporzionata, in eccesso, al concreto verificarsi dei fatti. Conclude pertanto chiedendo, in tesi, l'annullamento della sanzione comminata e in subordine un‟attenuazione dell'ammenda nella misura ritenuta di giustizia, tenendo conto della reale portata degli eventi e della onerosità dell'importo.

In sede di decisione la Corte Sportiva d'Appello Territoriale Toscana rileva il carattere di prova privilegiata che, nel nostro ordinamento, riveste il rapporto di gara stilato dall'unico soggetto terzo alla competizione e cioè l‟arbitro. Nella fattispecie nel rapporto il D.G. afferma, con una descrizione precisa di quanto accaduto (risultano i singoli numeri dei petardi sparati nel primo e nel secondo tempo), di aver, contrariamente all‟assunto difensivo, potuto identificare con estrema chiarezza la militanza dei sostenitori tra i tifosi della Virtus. La C.D.T. riteneva necessario ai fini del decidere un approfondimento istruttorio e pertanto provvedeva a richiedere ed acquisire agli atti un supplemento da parte del D.G. inoltrando le eccezioni ed i rilievi ipotizzati dalla reclamante nell'atto di impugnazione; il medesimo nella risposta (pur non rispondendo come ha potuto identificare gli autori dei lanci) conferma integralmente il contenuto dell'originario rapporto. Infatti per quanto attiene alla identificazione dei responsabili il D.G. è granitico, nel ribadire l'individuazione dei soggetti tra i tifosi della Virtus Gambassi Terme. Non vi è dunque alcuno “spazio”, sulle dichiarazioni univoche e convergenti del D.G., per ritenere plausibili le argomentazioni difensive spese con riferimento all'estraneità della violazione. Infatti non è detto che i lanci di petardi possano essere attribuiti, in segno di esultanza, solo alla tifoseria della squadra in vantaggio poiché gli stessi potrebbero invece essere espressione di disapprovazione magari se temporalmente collegati ad alcune decisioni arbitrali avverse. In ogni caso, pur nel colpevole silenzio del D.G. su come abbia potuto operare tale individuazione, le Carte Federali stabiliscono, come principio cardine del procedimento sportivo, la fede privilegiata del narrato arbitrale sottraendo all'organo giudicante qualsiasi margine di operatività. Il G.S.T., come di norma accade nelle eguali fattispecie, ha dunque applicato il disposto dell‟art. 12 del citato Codice il quale pone a carico delle Società, in virtù del contenuto del punto 3, la responsabilità per “l’introduzione e l’utilizzazione negli impianti sportivi di materiale pirotecnico di qualsiasi genere”. Si ricorda che la disposizione, dopo aver indicato le sanzioni previste a carico delle società professionistiche, nel punto 6 comma 4 indica, ovviamente con riferimento a tutte le infrazioni previste dalla norma stessa, che: “Se le società responsabili non appartengono alla sfera professionistica, ferme restando le altre sanzioni applicabili, si applica la sanzione dell’ammenda da € 500,00 a € 15.000,00”, ed è questa la norma che il G.S.T. ha applicato mantenendo l'importo all'interno del minimo edittale previsto. P.Q.M. la Corte Sportiva d'Appello Territoriale Toscana, definitivamente pronunciando, respinge il reclamo disponendo l‟acquisizione della relativa tassa

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