C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 22 del 02/11/2017 – Delibera – Reclamo della società S.S.D CALCIO CASTELFIORENTINO avverso la decisione del G.S.T. che ha inibito il dirigente Comanducci Silvano fino al 12.12.2017, di cui al C.U. n. 18 del 12.10.2017.

Reclamo della società S.S.D CALCIO CASTELFIORENTINO avverso la decisione del G.S.T. che ha inibito il dirigente Comanducci Silvano fino al 12.12.2017, di cui al C.U. n. 18 del 12.10.2017.

La società S.S.D. Calcio Castelfiorentino, preso atto del provvedimento assunto nei confronti del suo tesserato Comanducci Silvano, chiede a questa Corte una revisione fornendo un diversa interpretazione dei fatti rispetto a quella fornita dal Direttore di Gara. Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile poiché non sottoscritto. Si ribadisce ancora una volta che la sottoscrizione è requisito essenziale e necessario per la validità del reclamo, il quale, se ne è privo, è da considerarsi tanquam non esset con l‟ovvia conseguenza che dal reclamo stesso non possono derivare gli effetti giuridici che gli sono propri. P.Q.M. La Corte di Appello Sportiva Territoriale dichiara inammissibile il reclamo disponendo l‟acquisizione della relativa tassa.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it