C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 23 del 09/11/2017 – Delibera – Oggetto: C.U. n. 16 del 18.10.2017 Reclamo della Polisportiva 90 Asd Montale avverso la squalifica inflitta al calciatore Millarini Giacomo per cinque gare

Oggetto: C.U. n. 16 del 18.10.2017 Reclamo della Polisportiva 90 Asd Montale avverso la squalifica inflitta al calciatore Millarini Giacomo per cinque gare

Con tempestivo reclamo la Polisportiva 90 Asd Montale reclama avverso la squalifica per cinque gare inflitta al calciatore Millarini Giacomo dal Giudice Sportivo Territoriale di Prato, con la seguente motivazione: ‘espulso per fallo di gioco, alla notifica del provvedimento offendeva e minacciava il D.G.. Una volta rientrato negli spogliatoi, lo stesso usciva e si recava nuovamente verso il terreno di gioco reiterando offese e minacce. Infine veniva allontanato da un dirigente’. Nel chiedere una riduzione della sanzione, la società contesta il provvedimento impugnato nella sola parte in cui il calciatore è stato ritenuto, a suo dire erroneamente, responsabile per i fatti accaduti dopo l'espulsione. La società, infatti, nega che il calciatore, una volta abbandonato il terreno di giuoco, abbia reiterato le offese e le minacce all’indirizzo del direttore di gara. Ciò in quanto la ricostruzione arbitrale contrasta con quanto affermato da un dirigente della stessa società, il quale riferisce che dopo l'espulsione il Millarini è rimasto negli spogliatoi per tutta la durata della gara. La Corte, riunitasi in camera di consiglio, acquisito il supplemento di rapporto, passa a decisione. Il reclamo non merita accoglimento. Le argomentazioni e le considerazioni sostenute dalla reclamante a motivo della richiesta di riduzione sono scarsamente convincenti e, comunque, del tutto irrilevanti, a fronte di una ricostruzione arbitrale dei fatti che appare inequivocabilmente indirizzata a confermare l’impianto motivazionale del provvedimento impugnato. Entrambi i rapporti arbitrali (referto e supplemento di rapporto), infatti, precisano in modo ordinato, coerente e assolutamente inequivoco che il Millarini, una volta fatto rientro negli spogliatoi a seguito dell'espulsione, ha abbandonato i suddetti locali per rivolgere nuovamente all'indirizzo del direttore di gara ulteriori frasi offensive. Tanto basta, pertanto, a confermare la responsabilità del calciatore in ordine agli addebiti contestati, tenuto peraltro conto del carattere fidacente delle asserzioni rapporti arbitrali, in relazione alle quali il Collegio non ravvisa in atti la presenza di evidenti (e rilevanti) elementi di contraddittorietà tali da porre in discussione il basilare principio su cui si fondano le decisioni della Giustizia Sportiva. Sanzione congrua. P.Q.M. la C.S.A.T.T.: - rigetta il reclamo proposto dalla Polisportiva 90 Asd Montale; - conferma il provvedimento impugnato; - ordina disporsi l’addebito della tassa di reclamo.

 

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