C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 24 del 16/11/2017 – Delibera – 20 – R / Reclamo proposto dalla Società A.S.D. Real Castiglione della Pescaia avverso i provvedimenti disciplinari assunti dal G.S.T. presso la Delegazione Provinciale di Grosseto: – ammenda alla Società nella misura di € 200,00; – inibizione al Dirigente Daniele Garciani a svolgere attività fino al 23.1.2018; – squalifica per tre giornate di gara al Calciatore Riccardo Angelini; – squalifica per due giornate di gara al calciatore Iacopo Rossi; – ammonizione (II infr.) al Calciatore Rosadoni Marco; – ammonizione (I infr.) al Calciatore Giovannelli Mauro. (C.U. n. 17 del 28.10.2017)

20 – R / Reclamo proposto dalla Società A.S.D. Real Castiglione della Pescaia avverso i provvedimenti disciplinari assunti dal G.S.T. presso la Delegazione Provinciale di Grosseto: - ammenda alla Società nella misura di € 200,00; - inibizione al Dirigente Daniele Garciani a svolgere attività fino al 23.1.2018; - squalifica per tre giornate di gara al Calciatore Riccardo Angelini; - squalifica per due giornate di gara al calciatore Iacopo Rossi; - ammonizione (II infr.) al Calciatore Rosadoni Marco; - ammonizione (I infr.) al Calciatore Giovannelli Mauro. (C.U. n. 17 del 28.10.2017)

La Società A.S.D. Real Castiglione della Pescaia propone tempestivo reclamo con atto avente il seguente incipit: “Avverso i provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Grosseto nella seduta del 25.10.2017 la Società Real Castiglione della Pescaia nella persona del suo presidente Filippelli Simone, inoltra reclamo a codesta Corte di Appello Territoriale per i seguenti motivi.” Tale enunciazione introduttiva contrasta con quanto indicato nelle richieste conclusionali che vengono così formulate: “ Chiediamo quindi la riduzione della ammenda e della squalifica inflitta a Daniele Carciani, perché le ingiustizie vanno rettificate, perché crediamo nella vostra Corte ed è molto negativo subire multe e squalifiche per nulla.” La rilevata contraddizione induce la Corte a riportare di seguito, integralmente, l‟insieme delle decisioni emesse dal G.S.T. con il C.U. n.17 del 25/10/2017 nei confronti della Società istante. “C.U n. 17 del G.S.T. presso la Delegazione Provinciale di Grosseto. AMMENDA: Euro 200,00 REAL CASTIGLIONE PESCAIA Per offese e minacce al DG da parte di circa dieci tifosi per gran parte del 2º tempo; per aver gli stessi tifosi al termine della gara, reiterando offese e minacce, tentato di entrare dal cancello, non riuscendovi, tanto da costringere il DG, rientrato nello spogliatoio, a chiedere l’ intervento della Forza Pubblica con il proprio telefono visto che la dirigenza locale non aveva provveduto nonostante la richiesta del DG stesso. A CARICO DIRIGENTI : inibizione a svolgere ogni attività fino al 23/ 1/2018 - Carciani Daniele, in occasione della realizzazione di un gol da parte della propria squadra entrava sul terreno di giuoco e non dava seguito all’ invito del DG a rientrare in panchina; alla notifica del provvedimento di allontanamento prima di uscire lentamente dal terreno di giuoco si avvicinava al DG offendendolo e minacciandolo; al rientro del DG nello spogliatoio reiterava il comportamento offensivo; sanzione aggravata poiché Dirigente addetto all’Arbitro. A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO , SQUALIFICA PER TRE GARA/E EFFETTIVA/E - Angelini Riccardo, in occasione della realizzazione di un gol da parte di un proprio compagno dalla panchina, ove si trovava in quanto ricopriva il ruolo di riserva, entrava non autorizzato sul terreno di giuoco ed offendeva il DG. SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E

- Rossi Iacopo in occasione della realizzazione di un gol da parte di un proprio compagno dalla panchina, ove si trovava in quanto ricopriva il ruolo di riserva, entrava non autorizzato sul terreno di giuoco tenendo contemporaneamente contegno antisportivo nei confronti degli avversari, A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO AMMONIZIONE (II INFR) Rosadoni Marco.. Giacomelli Mauro (I INperFR.).“ In ordine a tale complessiva enunciazione dei provvedimenti assunti corre l‟obbligo per la Corte di dover precisare che, per espresso dettato normativo (art. 45, c. 3, del C.G.S.), non possono essere presi in esame i provvedimenti relativi ai Calciatori Iacopo Rossi, Rosadoni Marco e Giacomelli Mauro. Ancora in via preliminare si osserva che il reclamo non viene impugnato per quanto riguarda la sanzione inflitta al Calciatore Angelini Riccardo che pertanto è definitiva. Il reclamo, quindi deve essere esaminato esclusivamente con riferimento all‟ammenda inflitta alla Società nonché alla sanzione riguardante il Dirigente Carciani. Ancora in via preliminare, ma sotto l‟aspetto procedurale, la Corte rileva che la reclamante, pur avendo richiesto l‟audizione di un proprio rappresentante non è presente all‟udienza, per cui passa a decisione. Il reclamo contesta la delibera relativa all‟ammenda limitandosi a negare i fatti con il riferire di testimonianze che, oltre ad essere indicate in modo vago (.....a testimonianza di questo ci sono decine di persone...) sono assolutamente inammissibili nell‟ambito del procedimento disciplinare perchè non previste dalla normativa in vigore. Lamenta inoltre la reclamante l‟espulsione completa di tutti i componenti della nostra panchina, episodio che non trova riscontro negli atti ufficiali. Infatti dal rapporto di gara e dal relativo supplemento, dei quali si ricorda il carattere di prova privilegiata quale risulta dal disposto dell‟art. 35 del C.G.S., emerge che nel corso della gara si sono verificate due sole espulsioni: quelle relative ai Calciatori Rossi e Angelini, entrambi tesserati per la Società Real Castiglione della Pescaia. Sulla sanzione dell‟ammenda peraltro vengono formulate argomentazioni che non pongono all‟attenzione del Giudicante un sia pur minimo elemento che possa porre in dubbio quanto indicato dall‟Arbitro con il rapporto di gara e con il supplemento, ulteriormente esaustivo della descrizione dei fatti, reso su richiesta di questa Corte. Per quanto concerne il Dirigente Carciani con il reclamo non viene svolta alcuna specifica attività difensiva limitandosi esso a chiedere la riduzione della squalifica. E‟evidente la carenza di motivazione di questa parte del reclamo ragion per cui la Corte non può che confermare la sanzione inflitta. In conclusione l‟unico punto sul quale la Corte è chiamata a pronunciarsi è l‟ammenda alla Società che per le violaziono compiute, confermate in punto di fatto per quanto sopra indicato, appare del tutto congrua in riferimento alla sua entità. P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale della Toscana, definitivamente pronunciando, respinge il reclamo, disponendo l‟acquisizione della tassa.

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