C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 32 del 21/12/2017 – Delibera – Gara Poggio a Caiano – Giovani Rossoneri (2-0). Campionato Allievi B del 18 novembre 2017. In C.U. n. 21 del 22 novembre 2017 D.P. Prato.

Gara Poggio a Caiano – Giovani Rossoneri (2-0). Campionato Allievi B del 18 novembre 2017. In C.U. n. 21 del 22 novembre 2017 D.P. Prato.

Reclama la A.S.D. Giovani Rossoneri 2010 avverso la sanzione inflitta al proprio calciatore Rinaldini Filippo dal G.S.T. per la Provincia di Prato: “A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE RINALDINI FILIPPO (GIOVANI ROSSONERI 2010) Per condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario”. La Società reclamante afferma che il proprio calciatore si sarebbe spintonato a vicenda con un calciatore avversario di modo che entrambi sarebbero caduti a terra e quest’ultimo avrebbe altresì colpito il Rinaldini con un leggero pugno. La reclamante inoltre ammette che il proprio calciatore ha effettivamente commesso un fallo di reazione spingendo a terra l’avversario, tuttavia tale condotta sarebbe stata provocata dalle numerose e gravi offese che l’avversario gli avrebbe rivolto per tutta la durata della gara. Richieste osservazioni al D.G., il medesimo confermava quanto già riportato nel referto di gara, precisando che il Rinaldini a gioco fermo sollevava l’avversario buttandolo a terra e facendolo cadere di schiena in modo violento. Esclude che l’avversario abbia colpito il Rinaldini con un leggero pugno al volto come invece affermato dalla A.S.D. Giovani Rossoneri 2010. Le evidenze istruttorie confermano in toto il gesto violento commesso dal calciatore, del resto la stessa Reclamante ammette nel proprio gravame che lo stesso ha commesso un fallo di reazione spingendo a terra l’avversario e già di per sé tale contegno appare idoneo ad integrare gli estremi di una condotta violenta. Ciò a prescindere da eventuali provocazioni e/o colpi a propria volta subiti, i quali potrebbero venire tutt’al più in rilievo solo ai fini della quantificazione della sanzione che tuttavia è stata comunque già contenuta dal G.S.T. nel minimo edittale di cui all’art. 19 comma 4 lettera b) del C.G.S.. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana respinge il reclamo e dispone addebitarsi la relativa tassa.

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