C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 33 del 28/12/2017 – Delibera – Gara Mezzana – CF 2001 Casale Fattoria (3-1) del 15.11.2017. Campionato Allievi Provinciali. In C.U. n. 21 del 22 novembre 2017 D.P. Prato. Reclama l’A.S.D. CF 2001 Casale Fattoria avverso la seguente sanzione inflitta dal G.S.T. di Prato:

Gara Mezzana – CF 2001 Casale Fattoria (3-1) del 15.11.2017. Campionato Allievi Provinciali. In C.U. n. 21 del 22 novembre 2017 D.P. Prato. Reclama l’A.S.D. CF 2001 Casale Fattoria avverso la seguente sanzione inflitta dal G.S.T. di Prato:

 “A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE DI STEFANO FABIO (C.F. 2001 CASALE FATTORIA) Alla notifica della sua espulsione, per doppia ammonizione, tentava di colpire il D.G. con una pallonata, senza riuscirci.” La Società reclamante nella propria impugnazione premette di essere perfettamente consapevole della efficacia probatoria privilegiata che deve essere attribuita al rapporto dell’arbitro, tuttavia lamenta una mal disposizione del D.G. nei propri confronti, mal disposizione che sarebbe comprovata anche da un episodio verificatosi in una gara precedente con lo stesso Arbitro ed all’uopo allega anche una mail inviata dal Direttore Sportivo della Società al designatore arbitrale della sezione di Prato con riferimento proprio a quest’ultimo episodio, dove viene evidenziata la condotta che avrebbe tenuto il D.G. e di cui il C.F. 2001 Casale Fattoria intendeva dolersi. Circa il merito dell’addebito, quest’ultima ammette che il Di Stefano avrebbe calciato il pallone, tuttavia tale gesto non sarebbe stato finalizzato a colpire ntenzionalmente il D.G. bensì ad avvicinare la palla al punto di battuta della punizione indicato dall’Arbitro. In ogni caso la Reclamante, anche in considerazione della irreprensibilità del calciatore, chiede una riduzione della squalifica. Richieste osservazioni al D.G. in ordine a quanto esposto nel reclamo, quest’ultimo confermava sostanzialmente quanto già riportato nel proprio referto, precisando che il calciatore tentava di colpirlo lanciandogli addosso il pallone ma senza riuscirvi. Dall’esame degli atti il Collegio ha ritenuto sussistessero alcuni dubbi in ordine all’effettiva dinamica dell’episodio, infatti mentre da un lato il D.G., sia nel rapporto di gara che nel proprio supplemento, afferma che il pallone è stato lanciato dal calciatore, col che sembrerebbe intendersi un gesto effettuato con le mani, dall’altro lato la stessa Reclamante dichiara che il Di Stefano avrebbe calciato il pallone, infine il G.S.T., nella propria motivazione, riferisce genericamente di una pallonata senza ulteriori specifiche. Conseguentemente, considerato che per una corretta determinazione della sanzione sarebbe stato necessario comprendere l’esatta portata della condotta posta in essere dal calciatore, il Collegio riteneva opportuno un supplemento istruttorio, cosicché convocava personalmente il D.G. per l’udienza 20 dicembre 2017. In tale occasione il medesimo D.G., sentito sulle circostanze inerenti l’episodio sanzionato, riferiva che il Di Stefano raccoglieva il pallone da terra con le mani e di poi lo calciava verso di lui, col che evidentemente il verbo “lanciare” adoperato in precedenza doveva intendersi utilizzato impropriamente; inoltre precisava che il calciatore si trovava ad una distanza di circa 3 metri e soprattutto riferiva di avere avuto, nell’immediatezza del fatto, la sensazione che il calciatore avesse l’intenzione di colpirlo, tanto è vero che gli veniva istintivo scansarsi. Alla luce delle dichiarazioni rese dal D.G. in sede di audizione personale, la condotta posta in essere dal calciatore deve essere necessariamente e radicalmente rivalutata, infatti trattasi di una pallonata volontaria verso il D.G. che non lo attingeva solo in quanto quest’ultimo aveva la prontezza di scansarsi. Tale ricostruzione è senz’altro confermata dalla distanza (3 metri) assai ridotta intercorrente tra il il giocatore e l’Arbitro, nonché dal fatto che il pallone sia stato calciato, come del resto ammesso anche dalla Reclamante, e non lanciato con le mani. La vicinanza dei due soggetti rende senz’altro verosimile che la volontà del Di Stefano fosse effettivamente quella di colpire il D.G. e anche la scelta di calciare il pallone piuttosto che lanciarlo con le mani sottende una potenzialità lesiva del gesto che esclude la ricostruzione “bonaria” offerta dalla Società in sede di reclamo. Probabilmente il G.S.T., nel determinare la sanzione oggi impugnata, è stato indotto in errore dal termine improprio utilizzato dal D.G. che, come detto, ha adoperato il verbo lanciare e tale termine gli ha forse fatto pensare ad un gesto involontario. Invero l’intenzionalità della condotta e la potenzialità lesiva della pallonata scagliata verso il D.G., che per i suesposti motivi caratterizzano l’episodio de quo, rendono la sanzione comminata dal G.S.T. troppo mite e del tutto difforme dai precedenti giurisprudenziali di questa Corte per casi analoghi. Nell'assenza di qualsiasi impugnazione, la sanzione irrogata al calciatore Di Stefano Fabio si sarebbe cristallizzata e non vi sarebbe stata possibilità di riesame da parte dell'organo di secondo grado; a tal proposito è opportuno richiamare le singole società ad un'attenta valutazione sull'opportunità di reclamare squalifiche quando le medesime appaiano, come nel caso in esame, ictu oculi inadeguate. Il Codice di Giustizia Sportiva concede infatti la possibilità di reformatio in pejus come stabilito dall'art. 36 comma 3 C.G.S. che così recita: “L'Organo di seconda istanza, se valuta diversamente, in fatto od in diritto, le risultanze del procedimento di primo grado, riforma in tutto o in parte la decisione impugnata, decidendo nel merito, con possibilità di aggravare le sanzioni a carico dei reclamanti.”. Ciò premesso, la squalifica a carico del Di Stefano deve essere necessariamente rideterminata tenendosi conto appunto della volontarietà e della potenzialità lesiva del gesto già sopra richiamate e così come emergenti dall’istruttoria effettuata da questa Corte. Infine del tutto irrilevanti, in ragione della fede privilegiata che, così come riconosciuto dalla stessa Società, deve essere necessariamente attribuita alle dichiarazioni rese dall’Arbitro, appaiono le doglianze circa una supposta mal disposizione del D.G. nei confronti della Società reclamante, doglianze peraltro del tutto sfornite di riscontri concreti. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana respinge il reclamo riformulando la sanzione inflitta al calciatore Di Stefano Fabio appartenente alla Società C.F. 2001 Casale Fattoria che viene così determinata: squalifica fino a tutto il 22.05.2018 anziché sei gare. Dispone addebitarsi la tassa di reclamo.

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