C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 37 del 18/01/2018 – Delibera – Reclamo proposto dal Calciatore Gloria Cesare, tesserato per l’AS.D. rondinella Marzotto, in opposizione alla decisione con la quale il G.S. Territoriale della Toscana gli ha inflitto la squalifica per tre giornate di gara. (C.U. n.20 del 2.11.2017).

Reclamo proposto dal Calciatore Gloria Cesare, tesserato per l’AS.D. rondinella Marzotto, in opposizione alla decisione con la quale il G.S. Territoriale della Toscana gli ha inflitto la squalifica per tre giornate di gara. (C.U. n.20 del 2.11.2017).

Il provvedimento del G.S. che viene impugnato è così formulato “Entrava indebitamente in campo e rivolgeva al D.G. gesto offensivo. “ Ad esso si oppone con reclamo proposto in proprio, il Calciatore Cesare Gloria il quale assume che il gesto da lui contestatogli, avvenuto in conseguenza della segnatura del gol da parte della propria squadra all‟85‟ del secondo tempo, ha avuto esclusivamente carattere liberatorio dalla tensione accumulata fino a quel momento per via del risultato (0 – 0, n.d.r.). A sostegno di tale tesi afferma che il gesto non poteva essere rivolto al D.G. dato che la rete del vantaggio è stata segnata per effetto del calcio di rigore da quiesti deciso a favore della propria squadra, per cui non vi era motivo di esprimere doglianze nei confronti dell‟Ufficiale di gara. Nel concludere auspicando una riduzione della sanzione, chiede la personale audizione in sede di esame del gravame, ragion per cui egli è oggi presente unitamente al legale di fiducia per il quale deposita, contestualmente, il relativo mandato. Il Collegio, come, ha chiesto al D.G. un supplemento al rapporto di gara, richiedendo quindi all‟Arbitro, in data odierna, ulteriori chiarimenti. In sede di discussione il Calciatore e per esso il Difensore hanno, con argomentazioni sintetiche ma estremamente lucide, ribadito i concetti espressi con il reclamo, ritenendo inoltre di poter riscontrare, nel chiarimento chiesto da questo Collegio, argomento a sostegno delle proprie tesi. Acquisiti tutti gli elementi utili il Collegio decide. La tesi difensiva, indubbiamente suggestiva, non appare convincente dato che al Calciatore viene contestato l‟indebito ingresso in campo, causa prima dell‟espulsione, per cui non si può escludere che il gesto, del quale in sede di reclamo non viene disconosciuta l‟esistenza, non fosse la reazione all‟espulsione. Ciò anche a prescindere dalla descrizione fatta dal D.G. con il rapporto, il supplemento a questo ed il successivo chiarimento del quale in ogni caso non si può che rilevarne la valenza. Tuttavia il Giudicante ritiene, preso altresì atto del fatto che il Calciatore Gloria usciva immediatamente dal campo senza protestare, che il fatto possa trovare idonea sanzione nella squalifica per due giornate, peraltro interamente scontate alla data odierna. P.Q.M. la C.S.A.T., pronunciandosi in via definitiva, accoglie il reclamo in punto di “quantum” riduce la squalifica inflitta al calciatore Gloria Cesare a due giornate effettive di gara. Dispone la restituzione della tassa di reclamo.

 

 

Oggetto: C.U. n. 30 del 14.12.2017 Reclamo dell’A.S.D. MASSA VALPIANA avverso la squalifica inflitta al calciatore Berretti Gianluca per 5 (cinque) gare.

Il provvedimento del G.S.T. con il quale è stata comminata al calciatore Berretti Gianluca la squalifica per 5 gare, poiché „espulso per doppia ammonizione, metteva una mano sul petto del D.G. senza ulteriori conseguenze‟, viene impugnato dalla società Massa Valpiana Asd in quanto ritenuto eccessivo. Sostiene, infatti, la società che pur essendo la motivazione del provvedimento impugnato coerente con la dinamica fattuale, la sanzione risulta eccessiva non avendo il giocatore con il suo gesto arrecato conseguenze lesive al direttore di gara. Nell‟evidenziare l‟involontarietà e il carattere istintivo del gesto, chiede pertanto che l‟adita Corte acquisisca una più dettagliata spiegazione sull‟episodio in esame, tenuto conto del fatto che la partita può essere ricordata per l‟assenza di proteste e per comportamenti di estrema correttezza. La Corte, dopo aver richiesto ed acquisito ai fini istruttori un supplemento di rapporto dal direttore di gara, così decide. Il reclamo non merita accoglimento. La reclamante non contesta il fatto, ma chiede una riduzione della sanzione inflitta ritenendo il gesto assolutamente involontario e del tutto improduttivo di dolore e/o conseguenze lesive a danno dell‟arbitro. Tale tesi trova parzialmente conforto nelle risultanze processuali sotto il profilo oggettivo, avendo l‟arbitro, con il supplemento di rapporto di cui sopra, nuovamente precisato di non aver percepito dolore. Non può dirsi lo stesso, tuttavia, sotto il profilo soggettivo sulla ritenuta involontarietà del gesto, in quanto il direttore di gara, con le integrazioni di cui sopra, ha confermato che il gesto del calciatore è avvenuto a seguito di una protesta eccessiva che quest‟ultimo ha messo in atto correndo, sbraitando e urlando nei suoi confronti. Il gesto, pertanto, appare del tutto coerente con la condotta posta in essere dal calciatore, apparendo lo stesso il risultato dell‟atteggiamento di esagerata protesta. Infatti, non vi sono in atti elementi dai quali poter desumere il carattere meramente accidentale dell'evento. Invero, come sopra detto, l'addebito contestato al calciatore e consistito nell'aver appoggiato 'una mano sul petto del D.g.' appare all'esito dell'istruttoria, e in considerazione delle particolari modalità della condotta posta in essere, il risultato voluto (o quantomeno accettato) dal calciatore con la condotta di eccessiva ed esagerata protesta. Non vi è, dunque, spazio per poter concludere in senso conforme a quanto sostenuto dalla reclamante, dovendosi invece necessariamente ritenere il gesto del giocatore animato da volontarietà. La circostanza che tale gesto sia stato privo di conseguenze dolorose per il direttore di gara consente però di escludere tale condotta dal novero dei comportamenti di violenza, determinando il convincimento della Corte che la stessa sia da inserire nell'ambito delle condotte c.d. altamente irriguardose poste in danno degli ufficiali di gara, che questa Corte è solita sanzionare, salvo la presenza di circostanza aggravanti, con una squalifica minima di mesi due. Nel caso di specie, la richiesta di riduzione non può trovare accoglimento; l‟entità della sanzione impugnata appare del tutto in linea con i precedenti di questa Corte, in quanto la squalifica inflitta al Berretti, applicata con il metodo della squalifica „a giornate‟ anziché 'a tempo', appare nel suo insieme congrua e correttamente calibrata in considerazione dell'imminente periodo di arresto dei campionati successivo alla data di pubblicazione del provvedimento impugnato. P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana: - rigetta il reclamo della società Massa Valpiana Asd; - conferma il provvedimento impugnato;

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