C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 37 del 18/01/2018 – Delibera – Reclamo U.S.D. Urbino Taccola Avverso Squalifica Allenatore Russo Berardino Fino Al 25 Gennaio 2018. (C.U. N. 30 Del 14\12\2017)

Reclamo U.S.D. Urbino Taccola Avverso Squalifica Allenatore Russo Berardino Fino Al 25 Gennaio 2018. (C.U. N. 30 Del 14\12\2017)

 Propone rituale reclamo la USD Urbino Taccola avverso la sanzione in oggetto comminata dal GST della Toscana con la seguente motivazione: “ Abbandonava l‟area tecnica e rivolgeva al DG frase irriguardosa. Alla notifica dell‟allontanamento protestava con parole e gesti”. La reclamante chiede una riduzione della sanzione, contesta l‟episodio sostenendo che la frase dell‟allenatore non fosse offensiva, ma solo di stizza. La C.A.S.T. esaminato il reclamo acquisito il supplemento di rapporto, decide di respingere il reclamo stesso. L‟Arbitro nel supplemento conferma il primo rapporto, e precisa quali siano state le frasi pronunciate dal signor Russo, che peraltro già era sanzionabile per essere uscito dall‟area tecnica. Le frasi pronunciate hanno senza dubbio alcuno contenuto irriguardoso, che viene, di regola, sanzionato alla stregua delle offese. Giova ricordare la valenza di prova privilegiata del rapporto e del supplemento, per cui la sanzione, anche ben commisurata nell‟ammontare, va confermata. P.Q.M. La C.A.S.T. respinge il reclamo ed ordina incamerarsi la tassa relativa.

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