C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 37 del 18/01/2018 – Delibera – Gara Polisportiva Montecchio – Città di Chiusi ( 5-2) del 10/12/2017. Campionato di II Categoria. In C.U. n.30 del 14/12/2017.

Gara Polisportiva Montecchio – Città di Chiusi ( 5-2) del 10/12/2017. Campionato di II Categoria. In C.U. n.30 del 14/12/2017.

Reclama in proprio il calciatore Spadea Lapo avvero la squalifica per tre giornate inflittegli dal G.S. con la seguente motivazione: “Per avere offeso il D.G. Dopo la notifica reiterava le offese”. Il reclamante nega di avere proferito frasi offensive verso il D.G. sostenendo di avere pronunciato una mera esclamazione colorita nei confronti di un calciatore avversario reo, a suo dire, di una caduta “sospetta”. Lo Spadea sottolinea il suo specchiato comportamento sportivo nel tempo e chiede una riduzione della squalifica. Il D.G. nel supplemento di rapporto conferma quanto evidenziato in prime cure ovvero che lo Spadea ha pronunciato una frase offensiva direttamente nei suoi confronti e tale fatto è stato reiterato una volta fuori dal campo. La Corte Sportiva Territoriale di Appello, esaminati gli atti ufficiali, respinge il reclamo. La versione arbitrale dei fatti appare chiara, circostanziata e inequivocabile, mentre la tesi difensiva non si appalesa di portata tale da poter dubitare della prima. L‟azione posta in essere dal calciatore è stata sicuramente rivolta verso l‟arbitro il quale commisura in 5 metri la distanza fra i due, così come, per quanto riguarda la reiterazione, la descrizione fornita dal D.G. non lascia spazio ad interpretazioni diverse. In punto di quantificazione della sanzione la stessa appare corretta e calibrata ai fatti contestati. P.Q.M. La Corte Sportiva Territoriale di Appello respinge il gravame e dispone l‟incameramento della tassa.

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