C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 38 del 25/01/2018 – Delibera – Oggetto: C.U. n. 32 del 21.12.2017 Reclamo della U.C. SINALUNGHESE avverso la squalifica inflitta al calciatore Zacchei Mirko fino al 21.03.2018 (tre mesi).

Oggetto: C.U. n. 32 del 21.12.2017 Reclamo della U.C. SINALUNGHESE avverso la squalifica inflitta al calciatore Zacchei Mirko fino al 21.03.2018 (tre mesi).

Reclama la società U.C. Sinalunghese avverso il provvedimento di squalifica inflitto dal Giudice Sportivo Territoriale al calciatore Zacchei Mirko fino al 21 marzo 2018 (tre mesi), con la seguente motivazione: „Espulso per condotta violenta nei confronti di due giocatori avversari, alla notifica del provvedimento di espulsione tentava di abbassare il braccio del D.g. afferrando il polso con lieve forze, senza procurargli dolore’. In punto di fatto la reclamante descrive analiticamente la dinamica di giuoco dalla quale, a suo dire, sono scaturite le condotte di violenza oggi contestate allo Zacchei, evidenziando il carattere istintivo del primo gesto (la spinta), poiché posto in essere in reazione al colpo ricevuto da un avversario, e riconoscendo di aver colpito un giocatore avversario in occasione del susseguente parapiglia creatosi. Evidenzia, inoltre, l‟istintività del comportamento successivamente tenuto nei confronti dell‟arbitro, ammettendo di aver ingenuamente afferrato il braccio del direttore di gara, senza stringerlo, per chiedere a quest‟ultimo di non essere espulso. Rileva in proposito che detto atteggiamento, come confermato dalle dichiarazioni arbitrali, non può essere considerato violento, ma solo „di istintiva e giovanile frustrazione per il grave inutile fallo subito‟. Rileva altresì, ai fini dell‟accoglimento dell‟istanza di riduzione, che il calciatore non ha riportato condanne precedenti per atti violenti o particolarmente gravi, ritenendo congrua, in ragione del carattere meramente irriguardoso dell‟atteggiamento di quest‟ultimo, che il giocatore possa essere sanzionato con una squalifica minima di tre giornate. La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, richiesto ed acquisito un supplemento di rapporto dal direttore di gara, passa a decisione. Occorre anzitutto rilevare che la reclamante ammette e non contesta i comportamenti di violenza posti in essere dallo Zacchei in danno dei giocatori avversari; così come ammette e riconosce il comportamento contestato allo Zacchei nei confronti del direttore di gara. Le argomentazioni e le considerazioni spese dalla reclamante attengono unicamente al rilievo che la condotta del calciatore, relativamente all'atteggiamento assunto nei confronti del direttore di gara, non può essere annoverata nelle condotte di violenza, dovendo semmai, per le particolari modalità del contegno assunto e l‟assenza di conseguenze dolorose, essere considerata alla stregua di un atteggiamento irriguardoso. Tali considerazioni, risultano, ad avviso del Collegio, perfettamente calzanti alla fattispecie in esame, ritenuto che dalle dichiarazioni arbitrali (rese anche nel supplemento) non si ravvisano elementi con i quali contestare, neppure astrattamente, l‟aver lo Zacchei attinto con violenza il direttore di gara. Del resto, occorre precisare che la fattispecie di violenza non pare essere stata contestata dal giudice di prime cure, il quale, contrariamente a quanto ritenuto dalla reclamante, a giudizio del Collegio risulta aver correttamente interpretato e ricondotto tale condotta (evidentemente finalizzata a richiamare l‟attenzione del direttore di gara) nell‟ambito dei comportamenti altamente irriguardosi posti in essere nei confronti di ufficiali di gara. Diversamente, infatti, si riuscirebbe a comprendere, visti i precedenti specifici di questa Corte, l‟applicazione di una sanzione così mite a carico del calciatore da parte del giudice di prime cure, il quale, ad avviso del Collegio, appare aver già „pesato‟ tutti gli elementi e le circostanze oggi segnalate dalla reclamante ai fini della richiesta di riduzione. Per queste ragioni il reclamo non può essere accolto, non ravvisando il Collegio la sussistenza di motivi di riduzione della sanzione, risultando la stessa, all‟esito del giudizio di congruità, ben calibrata in relazione agli addebiti contestati e del tutto conforme ai precedenti specifici adottati da questa Corte in fattispecie similari. La condotta violenta dello Zacchei appare infatti essersi indirizzata, seppur all‟interno di un medesimo contesto, nei confronti di due giocatori avversari, rientrando, pertanto, a pieno titolo sotto l‟egida di quanto previsto dall‟art. 19, comma 4, lett. b) del C.g.s., che prevede, come sanzione minima, „la squalifica per tre giornate o a tempo determinato in caso di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti‟. Nel giudizio volto alla determinazione dell‟entità della sanzione pare, a buona ragione, aver inciso, da un lato, l‟accertamento della duplicità delle condotte di violenza poste in essere dallo Zacchei nei confronti degli avversari; dall‟altro, il rilievo di aver quest‟ultimo tenuto nei confronti dell‟ufficiale di gara un ingiustificato atteggiamento giudicato „altamente‟ irriguardoso. Sanzione, come detto, congrua. P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana, - respinge il reclamo della società Sinalunghese; - conferma il provvedimento impugnato; - ordina disporsi l‟addebito della tassa di reclamo.

 

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