C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 38 del 25/01/2018 – Delibera – Reclamo della “ASD Mazzola –Valdarbia” avverso la decisione del G.S.T. che ha sanzionato il tesserato Betti Samuele con una squalifica fino al 28/02/2018. C.U. n. 32 del 21/12/2017.

Reclamo della “ASD Mazzola –Valdarbia” avverso la decisione del G.S.T. che ha sanzionato il tesserato Betti Samuele con una squalifica fino al 28/02/2018. C.U. n. 32 del 21/12/2017.

Nel corso della gara “Lastrigiana – Mazzola Valdarbia” valevole per il campionato Allievi Regionale, il tesserato in oggetto, allenatore della società Mazzola Valdarbia, veniva allontanato dal terreno di gioco per proteste. Alla notifica del cartellino rosso entrava indebitamente in campo e rivolgeva frase intimidatoria all‟arbitro. A fine gara risultava ancora presente sul terreno di gioco, continuando a criticare le decisioni arbitrali. Per tale condotta veniva sanzionato con una squalifica fino al 28/02/2018. Avverso la decisione del G.S. propone reclamo la società Mazzola Valdarbia la quale,con uno scritto difensivo estremamente sintetico, ai limiti della ammissibilità, ritenendo eccessiva la sanzione, chiede la riduzione della stessa. Chiede inoltre di essere ascoltata. A tal fine la reclamante veniva convocata all‟udienza del 18/01/2018. In sede di udienza si presentava il tesserato in questione, accompagnato da un dirigente della società privo però di giusta delega. Per tale motivo questa Corte di Appello invitava la reclamante a presentarsi all‟udienza del 26/02/2018, munita di giusta delega, anche al fine di esporre verbalmente i motivi del reclamo, considerato che gli stessi erano praticamente assenti in sede di difesa scritta. L‟invito in questione non veniva accolto e pertanto questa Corte procedeva all‟esame del reclamo in camera di consiglio Dall‟esame della documentazione in atti la condotta ascritta al tesserato in questione appare non contestabile, stante quanto descritto dall‟arbitro in sede di rapporto gara e confermato in sede di supplemento. L‟arbitro in buona sostanza oltre a confermare le continue proteste e l‟indebita entrata sul terreno di gioco, conferma anche l‟atteggiamento intimidatorio. P.Q.M. Questa Corte d‟Appello Federale respinge il reclamo e ordina l‟incameramento della relativa tassa

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