C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 39 del 29/01/2018 – Delibera – Oggetto: Reclamo dell’Unione Sportiva Dilettantistica Casellina ed in proprio del tesserato, avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. al calciatore Troncale Alessio fino al 23/11/2018 (C.U. n. 27 del 23/11/2017).

Oggetto: Reclamo dell'Unione Sportiva Dilettantistica Casellina ed in proprio del tesserato, avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. al calciatore Troncale Alessio fino al 23/11/2018 (C.U. n. 27 del 23/11/2017).

L'Unione Sportiva Dilettantistica Casellina ed il giocatore sopra identificato, con due distinti reclami, adivano questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale contestando la decisione del G.S.T. adottata nei confronti del tesserato. Le impugnazioni si riferiscono a quanto avvenuto nel corso dell'incontro esterno disputatosi, in data 19/11/2017 contro la società Olmoponte Arezzo; entrambi i reclami richiamano i medesimi fatti avvenuti durante la stessa partita e pertanto la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, in considerazione dell’evidente connessione oggettiva e soggettiva degli avvenimenti sanzionati dal G.S.T., provvedeva preliminarmente alla riunione dei due distinti procedimenti. Per quanto attiene le contestate decisioni del G.S.T. appare opportuna l'integrale trascrizione della relativa motivazione assunta a sostegno del provvedimento adottato: “A gioco fermo calciava volontariamente con forza il pallone contro il D.G. colpendolo al volto senza comunque provocargli conseguenze.”. Nel reclamo si eccepisce l'assenza di volontà nel fatto. La palla, evidentemente in gioco nella ricostruzione difensiva, sarebbe stata “spazzata” dal difensore nel tentativo di liberare l'area ed avrebbe fortunosamente impattato il volto del D.G. proprio mentre il medesimo fischiava un fallo contro il Casellina. Immediatamente il giocatore sarebbe corso a scusarsi per l'accaduto evidenziando la totale involontarietà dell'evento. Rileva inoltre l'illogicità dell'assenza di conseguenze a carico dell'arbitro poiché - nella descrizione del fatto operata dall'arbitro all'interno del rapporto di gara – il pallone, calciato con forza sul volto, avrebbe certamente prodotto danni (puntualmente dettagliati in via ipotetica dalla difesa) che sarebbero andati dal mero stordimento alle plurime fratture facciali; non vi fu invece alcuna sospensione della partita che, al contrario, fu portata al termine e da tale dato la difesa arguisce sia l'inesistenza della potenza sia l'involontarietà del gesto. Contesta infine che, alla distanza di circa dieci metri nella ricostruzione difensiva, il giocatore potesse intenzionalmente colpire proprio l'arbitro ed invoca la deposizione dei dirigenti della squadra avversaria che avrebbero evidenziato la casualità dell'evento e si sarebbero dichiarati disponibili a riferirlo al collegio. A tal proposito sottolinea una decisione in ambito professionistico ed altre, appartenenti al mondo dilettantistico, che avrebbero sanzionato in modo più blando analoghe condotte. In ogni caso ritiene che la squalifica comminata, con riferimento al casuale impatto del pallone con il D.G. che si trovava nella traiettoria, sia comunque eccessiva e pertanto, dopo avere invocato l'annullamento della squalifica ne chiede, in via subordinata, la riduzione. All'udienza del 12 gennaio 2018 erano presenti il Vicepresidente della società, Sig Matteo Falco, il minorenne tesserato accompagnato dalla madre ed il legale, i quali, avuta lettura del supplemento contestavano la distanza rilevata dal D.G. (circa cinque - sei metri) e si riportavano alle argomentazioni contenute nel reclamo sottolineando l'assoluta contestualità tra il fischio dell'arbitro e il calcio del giocatore.

Il reclamo può trovare parziale accoglimento. Deve essere di nuovo affermata l'impossibilità di poter disporre audizioni testimoniali nel procedimento sportivo, persino dei dirigenti della squadra avversaria, poiché il Codice di Giustizia Sportiva non fa alcuna distinzione pregiudizievole a seconda dei soggetti indicati a deporre con tale mezzo istruttorio. Con riferimento alle sanzioni irrogate in ambito professionistico deve rilevarsi che le medesime sono assolutamente distanti da quelle normalmente adottate in ambito dilettantistico e pertanto risulta impossibile una comparazione tra le due categorie. Inoltre le altre decisioni (citate ma non allegate) che investirebbero proprio il mondo dilettantistico sono completamente sfornite dei riferimenti che consentirebbero al collegio di poterle valutare nel merito - al fine di poterne apprezzare la contiguità con la fattispecie sub judicio e la provenienza – restando assolutamente generiche. In ogni caso un'eventuale decisione errata di un qualsiasi G.S.T. (diventata irrevocabile in quanto non reclamata per timore di una possibile reformatio) non può assurgere a caso pilota per smentire la pletora di sentenze adottate in casi analoghi. Da sempre infatti la Giustizia Sportiva punisce la condotta di chi calcia volontariamente la palla verso il D.G. - qualificandolo come gesto violento - con la sanzione di un anno se l'arbitro viene attinto e sei mesi se non viene colpito; tali plurime e stratificate deliberazioni non possono essere scalfite dalle isolate e non contestualizzate decisioni riportate nel reclamo. Come detto la Corte aveva già ritenuto necessario, ai fini del decidere, un approfondimento istruttorio e pertanto aveva acquisito agli atti il supplemento da parte del D.G. inoltrando le eccezioni ed i rilievi ipotizzati dalla reclamante; il medesimo nella risposta conferma l'addebito specificando che il giocatore, rivolto verso di lui, aveva calciato la palla dopo che erano trascorsi tre secondi dal suo fischio. Lo stesso non si sarebbe scusato immediatamente, come attestato nel reclamo, ma solo successivamente alla notifica del cartellino rosso dichiarando l'involontarietà del gesto. Il calcio fu sferrato al pallone in modo violento anche se le conseguenze sarebbero state limitate ad un momentaneo e lieve dolore. La Corte riteneva comunque opportuna la convocazione personale, presso la sede, dell'arbitro che veniva sentito direttamente all'udienza del 19 gennaio 2018; in tale contesto il D.G. rispondeva in modo coerente alle domande dei componenti, precisando meglio lo stato dei luoghi e la dinamica dei fatti, e ribadiva la “sensazione” che il gesto fosse intenzionale. Il temine utilizzato però non conforta la ricostruzione desumibile dal primo rapporto - sulla cui scorta il G.S.T. ha adottato il provvedimento sanzionatorio impugnato - ingenerando comunque il dubbio che tale gesto potesse anche non essere pienamente volontario. Due elementi confliggono tra loro: il fatto che il giocatore non si sia immediatamente scusato (come sarebbe dovuto avvenire nel caso l'evento fosse non voluto) e, al contrario, la distanza dal D.G. che, ad onta della quantificazione metrica operata dallo stesso, sembra essere maggiormente compatibile, considerate le rispettive posizioni sul campo indicate dallo stesso arbitro nella sua audizione, con quanto affermato dalla difesa. In tale contesto appare improbabile ravvisare un dolo specifico per colpire il D.G. poiché la palla avrebbe dovuto essere portata in posizione prossima allo stesso per la ripresa del gioco. Dunque l'elemento soggettivo (cioè la reale volontà del giocatore) sembra oscillare tra la colpa cosciente ed il dolo eventuale: nel primo caso il giocatore, pur rendendosi conto della pericolosità del gesto avrebbe escluso la possibilità di poter colpire l'arbitro nel secondo invece avrebbe accettato il rischio. In ogni caso l’azione, riprovevole ed assolutamente inaccettabile, non può certamente essere, in presenza di tali dichiarazioni (dotate, dalle Carte Federali, di fede privilegiata), riportata ad un gesto atletico incastonato nella dinamica del gioco poiché il lasso temporale - intercorrente tra il fischio di sospensione del gioco e il colpo subito dal D.G. - risulta incompatibile con la ricostruzione difensiva. Proprio la distanza temporale tra il fischio dell'arbitro ed il calcio, nonché la posizione del medesimo prossima al punto nel quale avrebbe dovuto riprendere il gioco sembrano però deporre per un gesto di stizza del giocatore sul fallo fischiato con il maldestro tentativo di direzionare la palla proprio verso il luogo dove gli avversari dovevano battere la punizione.

L'azione non può dunque inquadrarsi “tout court” come gesto violento perpetrato nei confronti del D.G. dovendosi escludere la piena od eventuale volontarietà della condotta. Residua in ogni caso, vista la sospensione del gioco, una condotta assolutamente inaccettabile e potenzialmente pericolosa per l'incolumità di tutti; tale condotta, posta in essere pur nella consapevolezza delle sua oggettiva illiceità (con la conseguenza del colpo subito dall'arbitro) rende comunque il comportamento passibile di una doverosa sanzione sportiva. Anche con riferimento alle perplessità palesate sulla inesistenza di conseguenze certificate deve osservarsi che spesso pallonate violente possono non comportare danni particolari; oltre alla velocità del pallone è fondamentale il luogo di impatto del pallone (cranio, guancia, naso, occhi, ecc...) nonché l'angolazione del tiro che potrebbe impedire alla forza cinetica impressa alla sfera di “scaricarsi” totalmente sulla persona attinta. In ogni caso per quanto riguarda il fatto storico, da quanto sopra dedotto, in assenza di palesi incongruenze desumibili dal rapporto di gara, il giudizio deve sottostare alle norme imperative che lo regolano. Non vi è alcuno “spazio” sulle dichiarazioni univoche e convergenti del D.G. per ritenere plausibili le apodittiche argomentazioni difensive spese con riferimento alla totale estraneità della violazione da parte del giocatore poiché le Carte Federali stabiliscono come principio cardine del procedimento sportivo la fede privilegiata del narrato arbitrale nella assoluta impossibilità di poter acquisire mezzi istruttori estranei al Procedimento Sportivo. Dunque la responsabilità del giocatore per la violazione contestata, come emergeva sia dal rapporto di gara, sia dal supplemento, è stata limitatamente mitigata, dall'audizione diretta dell'arbitro, sotto il profilo dell'elemento volitivo. Questo dato, sconosciuto al Giudice di prime cure, può certamente essere positivamente valutato per far sì che la sanzione applicata risponda a criteri di proporzionalità e ragionevolezza ed impone una fisiologica riduzione della medesima. P.Q.M. La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, accoglie il reclamo, applica al calciatore Troncale Alessio la squalifica fino al 06/08/2018 . Ordina la restituzione della tassa versata.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it