C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 39 del 29/01/2018 – Delibera – Gara S. Firmina / Sangiovannese (2-1) del 10/12/2017. Campionato Allievi Regionali. In C.U. n.32 del 21/12/2017 C.R.T.

Gara S. Firmina / Sangiovannese (2-1) del 10/12/2017. Campionato Allievi Regionali. In C.U. n.32 del 21/12/2017 C.R.T.

Reclama la Società Sangiovannese avverso la decisione del G.S. di seguito riportata. gare del 10/12/2017 decisioni del giudice sportivo 13.- reclamo dell'a.s.d. sangiovannese avverso regolarita' gara s.firmina/sangiovannese del 10.12.2017 (2-1). L'a.s.d. Sangiovannese propone reclamo avverso la regolarità della gara in epigrafe denunciando la posizione irregolare del calciatore Romano Luca, che, in precedenza, (v. Com. Uff. n. 24 D.P. di Arezzo del 6.12.2017), aveva riportato la squalifica per tre giornate effettive (gara Neri/S.Firmina del Campionato Provinciale Allievi "B"), sanzione non scontata al momento della gara che ci occupa. Il reclamo e' infondato e non può essere accolto. Rileva questo Giudice che il Romano benché inserito nella distinta di gioco con il n. 15 presentata all'arbitro, non ha preso parte alla gara. L'art. 17,comma 5, C.G.S. prevede infatti, che, la posizione irregolare dei calciatori di riserva, in violazione delle disposizioni contenute nelle N.O.I.F., determina l'applicazione della sanzione della perdita della gara nel solo caso in cui gli stessi vengano effettivamente utilizzati. Che e' il caso che qui interessa, dal momento che il Romano, benché non abbia giocato la gara con la soc. Sangiovannese del 10.12.2017, era inserito nella relativa distinta. A maggior ragione, rileva, al riguardo, il G.S.T. che il calciatore in questione partecipa regolarmente, nella stagione calcistica 2017/18, a gare della categoria allievi sia nel Campionato Allievi Regionali che nel Campionato Allievi Fascia B a Livello Provinciale. Rilevasi inoltre che la squalifica per TRE gare effettive riportata nel citato Com. Uff. n. 24 a carico del calciatore Romano e' originata dall'espulsione dal campo nella gara Neri/S.Firmina del 2 dicembre 2017 (Campionato Allievi "B" Provinciale). E' evidente infatti, anche per logica e buonsenso, che, pur prendendosi atto della particolare circostanza per cui il calciatore in argomento gioca in due diverse squadre della medesima società, disputanti, due diversi campionati della medesima categoria giovanile (allievi), il Romano e' tenuto a scontare la squalifica in ogni caso nella SQUADRA del Campionato Allievi "B" Provinciale, non potendosi al riguardo, tra l'altro, interpretarsi in diverso modo, nella specie, la chiara dizione normativa secondo cui il calciatore colpito da squalifica deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della SQUADRA nella quale militava quando e' avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento (art. 45, comma 1, in combinato disposto con l'art. 22, comma 3, C.G.S.). Non giova, dunque, alla società reclamante che il calciatore abbia disputato o no la partita del 10 dicembre 2017, relativa a squadra partecipante a diverso campionato, seppur della medesima categoria giovanile. Conforta questo Giudice e sul punto illuminante la decisione della Corte di Appello Sportiva Territoriale Toscana Stagione Sportiva 2016/17 che così si e' espressa: "…. il torneo Allievi B, da un lato, e il campionato Allievi Regionali, dall'altro, sono competizioni che, seppur attività riconducibili alla categoria ALLIEVI, presentano regole, caratteristiche e discipline diverse, finendo per essere le stesse organizzate da soggetti diversi: la prima dalla Delegazione Provinciale, la seconda dal Comitato Regionale Toscana." Per i sopraindicati motivi il G.S.T. respinge il reclamo come sopra proposto dall'A.S.D. Sangiovannese di San Giovanni Valdarno (Arezzo) e dispone addebitarsi la tassa. La reclamante, in contrasto con quanto deciso dal G.S., insiste avanti a questo Collegio sostenendo che il calciatore Romanò Luca, tesserato per la Società S. Firmina, pure essendo squalificato, ha partecipato alla gara del 10/12/2017. Sostiene la propria tesi fornendo una copia di una pubblicazione giornalistica dalla quale, nel resoconto della gara, si evidenzia la presenza in campo del citato Romanò. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, nell’ambito delle proprie facoltà istruttorie, ha deciso di convocare l’arbitro della gara il quale si è regolarmente presentato all’udienza del 19/01/2018. In sede di verbalizzazione, il D.G. ha testualmente affermato:” Il calciatore Romano Luca della San Giovannese mi sembra che abbia preso parte alla gara. Mi riservo di dare alla Corte precisazioni in merito”. Orbene alla data 26/01/2018 non è pervenuta alla Corte alcuna precisazione nonostante l’ulteriore invito per le vie brevi. Non è compito di questo Giudice valutare il comportamento dell’arbitro il quale, nonostante i ripetuti inviti non ha fornito le spiegazioni richieste, in quanto di spettanza degli Organi A.I.A. preposti pertanto, alla luce degl’atti a disposizione, il Collegio ritiene debba farsi riferimento unicamente a quelli ufficiali e, nel caso specifico al rapporto di gara, a nulla valendo la pubblicazione giornalistica come fonte di prova. Allo stato pertanto, sulla base di quanto detto in precedenza si ritiene che il calciatore Romanò Luca, ancorchè inserito nella distinta di gara, non abbia partecipato alla stessa. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.

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