C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 42 del 15/02/2018 – Delibera – Reclamo della A.S.D. Piazza Al Serchio avverso la decisione del G.S.T. che ha sanzionato il calciatore Lorenzo Orsi con una squalifica per n.4 gare. C.U. n.31 del 24/01/2018.

Reclamo della A.S.D. Piazza Al Serchio avverso la decisione del G.S.T. che ha sanzionato il calciatore Lorenzo Orsi con una squalifica per n.4 gare. C.U. n.31 del 24/01/2018.

Verso la fine della gara “ Capezzano Pianore – Virtus Piazza Al Serchio” valevole per il campionato Allievi B il tesserato in oggetto veniva espulso dal campo per doppia ammonizione. Alla notifica del cartellino rosso offendeva il D.G. e si allontanava lentamente dal terreno di gioco. Per tali motivi veniva sanzionato dal G.S. con una squalifica per n.4 gare. Avverso il suddetto provvedimento propone reclamo la società “Piazza Al Serchio” la quale ritiene “sproporzionata” la sanzione per due motivi: Il primo in quanto il fallo che ha portato alla seconda ammonizione e quindi all’espulsione sarebbe stato commesso da un altro calciatore; Il secondo negando il fatto che il tesserato in questione abbia abbandonato il campo lentamente, anche perché la propria squadra in quel momento era in svantaggio per 2-3. Nel supplemento di rapporto gara l’arbitro conferma, descrivendolo ampiamente, che il fallo che ha portato alla doppia ammonizione è stato commesso dal giocatore in questione. Conferma, altresì, la frase offensiva. Per quanto concerne l’abbandono del terreno di gioco conferma che il calciatore, dopo l’espulsione” si avviava “lentamente” verso il cancello di uscita dal campo, posto all’estremità opposta. Questa Corte d’Appello Sportiva Territoriale Toscana esaminati gli atti del procedimento, ritiene di dover ridurre la sanzione in contestazione. Infatti,pur ritenendo incontestabili l’avvenuta espulsione per doppia ammonizione e la pronunzia della frase offensiva verso il D.G., stante quanto affermato dall’arbitro in sede di rapporto gara e di supplemento del medesimo, appare invece rivedibile la sanzione riferibile alla lentezza nell’abbandonare il campo.

Anche perché il D.G. non descrive nei suoi rapporti gara come questa condotta” ostruzionistica” da parte del giocatore si sia manifestata. Dire semplicemente che il calciatore lasciava”lentamente” il campo non può bastare a sanzionarlo se tale lentezza non è accompagnata da una condotta palese, tesa a guadagnare tempo e non a camminare semplicemente in modo lento. Per tale motivo questa Corte di Appello ritiene opportuno ridurre la sanzione del G.S. a tre giornate di squalifica. P.Q.M. Accoglie il reclamo e ordina la restituzione della relativa tassa.

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