C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 43 del 22/02/2018 – Delibera – Gara Orbetello – Arcille (1-3) del 28/01/2018. Campionato di III categoria. In C.U. n.34 del 30/01/2018 Delegazione provinciale di Grosseto.

Gara Orbetello – Arcille (1-3) del 28/01/2018. Campionato di III categoria. In C.U. n.34 del 30/01/2018 Delegazione provinciale di Grosseto.

Reclama in proprio il calciatore Di Tonno Mike avverso la squalifica per tre giornate inflittagli dal G.S. “Per comportamento violento nei confronti di un calciatore della squadra avversaria”. Il reclamante sostiene non trattarsi di atto violento l’essersi avvicinato al calciatore avversario con la testa, sostenendo che tale gesto era dovuto al fatto di fargli comprendere la lingua italiana correttamente. Ritiene non avere messo in atto alcun tipo di violenza e chiede una rivalutazione della sanzione inflittagli. L’arbitro, nel supplemento di rapporto, conferma quanto già evidenziato in prime cure ovvero che, sia pure senza procurare alcun danno il calciatore Di Tonno ha colpito con una testata l’avversario. Il Collegio, esaminati gli atti ufficiali, respinge il reclamo. L’attività posta in essere dal calciatore Di Tonno può e deve essere inquadrata nell’ambito della violenza sia pure minimale e senza danni per l’antagonista.

Quanto sostenuto dalla parte ricorrente non appare convincente mentre la versione arbitrale, riferita sia nel rapporto di gara che nel suo supplemento, è chiara e inequivocabile ovvero che, sia pure trattandosi di atto non lesivo dell’integrità fisica dell’altro calciatore, quanto posto in essere deve inquadrarsi in un atto violento potenzialmente idoneo a procurare un danno fisico. In punto di quantificazione la sanzione appare ben graduata e nei limiti edittali stante la lievità del fatto. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale respinge il reclamo e dispone l’incameramento della relativa tassa.

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