C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 43 del 22/02/2018 – Delibera – Reclamo proposto in proprio dal Signor Lorenzo Collacchioni, tesserato quale Allenatore per la Società A.C. Fucecchio A.S.D., in opposizione alla decisione del G.S.T. della Toscana che lo ha squalificato fino al 25/3/2018. (C.U. n. 38 del 2/1/2018).

Reclamo proposto in proprio dal Signor Lorenzo Collacchioni, tesserato quale Allenatore per la Società A.C. Fucecchio A.S.D., in opposizione alla decisione del G.S.T. della Toscana che lo ha squalificato fino al 25/3/2018. (C.U. n. 38 del 2/1/2018).

Il reclamo rubricato in epigrafe è volto a contestare il provvedimento così motivato: “Allontanato per aver rivolto al D.G. frase irriguardosa si opponeva al provvedimento e rivolgeva all’arbitro frase offensiva. Usciva quindi accompagnato da altro dirigente”. Assume il reclamante, fornendo la “sua” versione dei fatti secondo la quale egli avrebbe commentato un provvedimento disciplinare (espulsione), assunto nei confronti di un proprio calciatore, rivolgendo al D.G. la seguente frase. “Spero ci sia qualcuno che vede e giudica a tutti”. In conseguenza di ciò veniva espulso, provvedimento che egli eseguiva immediatamente ed in silenzio per non aggravare la propria situazione. Ipotizza che, essendo avvenuti i due provvedimenti disciplinari assunti (espulsione del calciatore e propria) nello stesso momento, l’Arbitro sia incorso in un errore di persona, avendo egli appreso che il calciatore era stato accompagnato fuori dal campo da un dirigente. Confida quindi nella memoria del D.G. al fine di stabilire l’esatto svolgersi dei fatti. I medesimi motivi venivano svolti verbalmente nel corso della richiesta audizione. L’Arbitro, interpellato da questo Giudice come di consueto, ha precisato che al 40’ del II tempo, dopo l’espulsione del calciatore Mangiantini, stava ammonendo il portiere della medesima squadra allorché il Collacchioni gli si rivolgeva in modo irriguardoso e che alla notifica dell’espulsione si rifiutava di uscire dal campo protestava vivacemente urlandogli anche frase contenente l’offesa (sei scandaloso). Ribadisce ancora il D.G. che il Collacchioni è stato accompagnato fuori dal campo da un dirigente “perché indolente al mio provvedimento”. Precisa che l’Allenatore era già stato richiamato in una precedente occasione a causa di proteste. Rileva infine, con evidente riferimento all’adombrato scambio di persona, che nel momento in cui l’Allenatore (accompagnato da altro dirigente) si allontanava dal campo, il calciatore espulso (Mangiantini) aveva già lasciato il terreno di gioco e che tutte le proteste si erano esaurite. Il Collegio è quindi in condizione di decidere. Appare doveroso ricordare al reclamante che non esiste, nell’ambito disciplinare federale, una propria versione dei fatti accaduti in campo, costituendo gli atti di gara – rapporto e relativo supplemento – valore di carattere assoluto ex art. 35 del C.G.S., dai quali il Giudicante può derogare solo in presenza di dubbi in ordine alla descrizione dei fatti. In relazione al caso di specie, la Corte osserva come l’Arbitro abbia in sede di rapporto riportato fra virgolette quanto rivoltogli dal Collacchioni ovvero, dapprima:" Ma non ti sembra un pò di esagerare con questo atteggiamento? Spero che ci sia qualcuno a vederti così ci pensa lui a sistemarti”, per poi aggiungere al momento dell’espulsione: “Te stai veramente scherzando, vero? Sei proprio scandaloso”. In sede di supplemento le frasi diventano: “Ora stai esagerando con questo atteggiamento, tanto hai l’osservatore a vederti così ci pensa lui a sistemare le cose. ” Successivamente il Collacchioni ha aggiunto: “Tu stai veramente scherzando, io non ho fatto niente! Sarebbe questo il rapporto che instaura un arbitro? Sei scandaloso” Premettendo che con il riferire frasi di terzi fra virgolette si ha l’intendimento di riportare esattamente quanto è stato effettivamente proferito il D.G., nella fattispecie conferma i fatti accaduti ma non con quella certezza che è necessaria al fine di assumere un provvedimento disciplinare di carattere definitivo. Quanto sopra genera nel Collegio un certo dubbio in ordine all’effettività delle frasi usate dal Tesserato che, non disgiunta dall’ottimo comportamento processuale tenuto dallo stesso, induce la Corte a rivedere, in termini esclusivi di equità, la sanzione. Inoltre l’aver lasciato il campo con indolenza non può costituire concausa nel determinare la sanzione se non nell’ipotesi in cui detta indolenza si traduca in un ritardo nell’uscita dal campo e quindi nella sollecita ripresa del gioco. L’esame del reclamo inoltre non esime il Collegio dal far rilevare al reclamante come per quanto egli rivesta nell’ambito dell’A.C. Fucecchio – ex art. 40/2 delle N.O.I.F. – la duplice funzione di allenatore-calciatore, la sanzione gli è stata inflitta quale allenatore e pertanto da scontarsi a tempo e non a giornate. P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale della Toscana, definitivamente pronunciando, accoglie il reclamo determinando la squalifica in ragione di un mese e mezzo e così fino al giorno 10 marzo 2018. Conseguentemente alla decisione dispone la restituzione della tassa.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it