C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 43 del 22/02/2018 – Delibera – Oggetto: C.U. n. 31 del 17.01.2018 Reclamo dell’A.C.D. OlimpicSansovino avverso l’ammenda di Euro 500,00 inflitta dal Giudice Sportivo di Siena.

 Oggetto: C.U. n. 31 del 17.01.2018 Reclamo dell'A.C.D. OlimpicSansovino avverso l'ammenda di Euro 500,00 inflitta dal Giudice Sportivo di Siena.

Con tempestivo e rituale reclamo l'A.C.D. OlimpicSansovino impugna l'ammenda di Euro 500,00 comminata dal Giudice Sportivo di Siena con la seguente motivazione: Euro 500,00 OlimpicSansovino 'La sanzione è irrogata ai sensi degli art. 12-13-14 del CGS a seguito di una rissa che ha visto coinvolto giocatori e sostenitori, questi ultimi indebitamente entrati in campo. La sanzione è il minimo edittale (art. 14 II° c. CGS) in considerazione del comportamento collaborativo tenuto dai Dirigenti delle due Squadre'. La reclamante contesta il provvedimento impugnato, in quanto infondato in fatto ed in diritto, chiedendone l'annullamento o, in ipotesi, la riduzione. La società non ritiene infatti pertinente il richiamo motivazionale del Giudice di prime cure agli artt. 12-13-14 del CGS, in quanto non attinente al caso di specie che riguarda la responsabilità per i fatti di violenza compiuti da sostenitori. Precisa al riguardo che i fatti per cui si procede hanno visto coinvolto 'la quasi totalità dei calciatori di entrambe le squadre...' e solo 'alcuni sostenitori della Castiglionese, squadra di casa, e non i sostenitori della OlimpicSansovino'. Rileva pertanto che, alla luce delle risultanze in atti, la sanzione appare esser stata posta erroneamente a suo carico in assenza dei presupposti di fatto per la sua applicazione, non sussistendo in atti riferimenti a comportamenti di violenza ascrivibili alla responsabilità dei propri sostenitori. Rileva, in ogni caso, che appare per converso acclarato che i dirigenti di entrambe le società si siano prodigati per calmare gli animi, evidenziando, comunque, l'eccessività della sanzione in considerazione del fatto che la responsabilità per l'ordine pubblico ricadeva sulla Castiglionese, società ospitante. La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, richiesto ed acquisito anche un supplemento di rapporto dal direttore di gara, delibera quanto segue. Gli atti ufficiali, i quali formano piena prova a mente dell'art. 35 C.G.S., circoscrivono con coerenza e precisione i fatti oggi oggetto di contestazione, individuando in modo assolutamente chiaro quella che è stata la dinamica dei fatti di cui oggi si discute. L'Arbitro, infatti, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, ha avuto modo di precisare che la rissa coinvolgeva la quasi totalità dei calciatori di entrambe le squadre e alcuni sostenitori (che avevano avuto accesso al campo da un cancello laterale non chiuso a chiave), che lo stesso direttore di gara identificava in 'tre tifosi della squadra Ospitante (Castiglionese)', ribadendo poi nel supplemento di rapporto il direttore di gara quanto scritto nel referto in riferimento al fatto di non essere riuscito ad individuare ulteriori partecipanti alla rissa oltre a quelli già indicati. Tale ricostruzione dei fatti, peraltro originariamente già presente nel rapporto di gara, consente ad avviso del Collegio di escludere la responsabilità della reclamante in relazione agli addebiti contesti, posto che non vi sono dubbi sul fatto che alla rissa non vi abbiano preso parte i sostenitori della squadra ospitata (soc. OlimpicSansovino), avendo, come detto, il direttore di gara circoscritto la partecipazione all'evento tumultuoso ai giocatori di entrambe le squadre, tra l'altro già sanzionati per detti fatti, e ai soli sostenitori della società Castiglionese. Tanto basta, pertanto, per accogliere il reclamo e annullare l'ammenda impugnata. P.Q.M. la C.S.A.T.T., definitivamente pronunciando, in accoglimento del reclamo, - annulla l'ammenda di Euro 500,00 comminata dal Giudice Sportivo di Siena e pubblicata nel C.U. n. 31 del 17.01.2018; - ordina non disporsi l'addebito della tassa di reclamo.

 

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