C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 43 del 22/02/2018 – Delibera – Reclamo della A.F.D. Grifo Perugia avverso il provvedimento del G.S.T. che ha sanzionato la calciatrice Petasecca Gloria con una squalifica per quattro gare. C.U. n.40 del 01/02/2018.

Reclamo della A.F.D. Grifo Perugia avverso il provvedimento del G.S.T. che ha sanzionato la calciatrice Petasecca Gloria con una squalifica per quattro gare. C.U. n.40 del 01/02/2018.

Nel corso della gara “ Rinascita Doccia – Grifo Perugia” valevole per il campionato Juniores Femminile, la tesserata in oggetto veniva espulsa dal terreno di gioco per aver offeso una calciatrice avversaria e l’arbitro. Alla notifica del provvedimento continuava ad offendere il D.G. Per tale condotta veniva squalificata per quattro gare effettive. Avverso il provvedimento del G.S. propone reclamo la A.F.D. Grifo Perugia, lamentandosi della eccessiva severità del provvedimento reclamato. La società sostiene che la propria calciatrice si è resa colpevole soltanto di frasi “non rispettose” nei confronti di una calciatrice avversaria, dopo aver ricevuto un duro colpo dalla medesima con una entrata in scivolata da dietro. Seppur velatamente la reclamante afferma che la calciatrice in questione, sentendosi poco protetta dall’arbitro, che non aveva neanche redarguito la propria avversaria, si sarebbe lasciata andare ad una frase “non consona” nei confronti del D.G. Nega infine che la calciatrice, al momento di lasciare il terreno di gioco, si sia lasciata andare a frasi o gesti offensivi nei confronti dell’arbitro. Nel suo supplemento di rapporto gara l’arbitro nega che la Petasecca Gloria abbia subito una entrata in scivolata da dietro, rimanendo coinvolta in un normale contrasto di gioco. Conferma di averla espulsa in seguito alle offese pronunciate prima ad una avversaria e poi nei suoi confronti. Dichiara inoltre che la giocatrice in questione dopo la notifica del cartellino rosso continuava ad offenderlo e che soltanto l’intervento di due compagne di squadra riuscivano a calmarla ed a farle abbandonare il campo. Questa Corte Sportiva di Appello Territoriale, esaminati gli atti del fascicolo, ritiene assolutamente provata la condotta ascritta alla tesserata in oggetto. Questo sia per quanto descritto dall’arbitro nei suoi atti gara ,sia per quanto si evince dal reclamo proposto. Infatti la società stessa ammette che, comunque, delle frasi non rispettose erano state pronunciate. La sanzione erogata appare congrua rispetto ai fatti contestati. P.Q.M. Respinge il reclamo e ordina l’incameramento della relativa tassa.

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