C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2017/2018 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 3 del 20/07/2017 – Delibera – 22 / P – Stagione sportiva 2016/2017 – Deferimento proposto dalla Procura Federale a carico di:

22 / P – Stagione sportiva 2016/2017 – Deferimento proposto dalla Procura Federale a carico di:- Orsini Dario, Presidente A.S.D. Atletico Perticaia, per la violazione dell’art. 1 bis del C.G.S. e dell’art. 28 del regolamento del settore Giovanile e Scolastico, in relazione a quanto disposto dal C.U. n. 1 di Settore; - Crisci Rino, Dirigente della suddetta Società per la violazione delle medesime norme; - Capasso Lorenzo, Calanda Alessandro, Franzese Giovanni, calciatori tesserati all’epoca dei fatti per la Società A.S.D. Colli di Luni, per la violazione dell’art.1 bis, c. 1, del C.G.S., in relazione a quanto disposto dall’art.2/6 del C.U n. 1 della stagione sportiva 2015/2016 del S.G.S.. La segnalazione, in data 24 maggio 2016 ed indirizzata alla delegazione Provinciale di Massa Carrata, con la quale la Società A.S.D. Colli di Luni indicava che i propri calciatori Capasso, Calanda e Franzese avevano partecipato, nel mese di maggio, ad un provino-allenamento organizzato dall’A.S.D. Atletico Perticaia senza alcuna propria autorizzazione, perveniva – tramite il C.R.T. – alla Procura Federale. In sede inquirente detto Ufficio, acquisita la documentazione federale relativa e assunte a verbale le dichiarazioni dei Tesserati interessati, ha disposto il presente deferimento. La Procura Federale, dopo aver regolarmente dato avviso alle parti dell’avvenuta conclusione delle indagini, ha disposto il deferimento posto oggi in discussione per la quale sono presenti: - il Signor Orsini Dario, in proprio e quale Presidente dell’A.S.D. Atletico Perticaia, rappresentato dal Dirigente Rino Crisci in virtù di specifico mandato oggi depositato; - il Signor Crisci Rino, Dirigente della medesima Società; - i Calciatori Capasso Lorenzo, Calanda Alessandro, Franzese Giovanni assistiti dagli esercenti la potestà genitoriale. E’ assente il Calciatore Franzese Giovanni, regolarmente convocato. L’Avvocato Tullio Cristaudo, Sostituto, rappresenta la Procura Federale. In apertura di dibattimento i seguenti tesserati _ - Orsini Dario, in proprio e quale Presidente, all’epoca dei fatti, dell’A.S.D. Perticaia, rappresentato dal Dirigente Crisci Rino, suo delegato; - Crisci Rino, Dirigente; - I Calciatori Capasso Lorenzo e Calanda Alessandro, rappresentati dai rispettivi titolari della potestà genitoriale,in accordo con il rappresentante della Procura Federale depositano singoli verbali redatti ai sensi dell’art. 23, c. 1, del C.G.S., relativo all’ applicazione di sanzioni su richiesta delle parti.Il Collegio, esaminata la proposta, ritenuta corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione. Dichiara chiuso il procedimento nei confronti dei suddetti soggetti. Il dibattimento prosegue nei confronti del tesserato assente, il calciatore Giovanni Franzese, che non ha svolto alcuna attività difensiva. L’Avvocato Cristaudo, dopo aver rilevato che: - dalle indagini è risultato evidente che la Società A.S.D. Atletico Perticaia ha effettivamente utilizzato, nel corso di alcuni allenamenti sostenuti nel mese di maggio 2016, i calciatori deferiti, - che la circostanza risulta dalle dichiarazioni dei tesserati incolpati, chiede la conferma del deferimento con conseguente applicazione, nei confronti del Calciatore Franzese Giovanni, della sanzione della squalifica per tre giornate di campionato. In assenza di qualsiasi attività difensiva, il Collegio, nell’emettere la propria decisione, deve preliminarmente ricordare che le norme che regolamentano l’attività calcistica giovanile, in essa compresa la possibilità di eseguire “provini”, sono essenzialmente costituite dai C.U. che ad inizio di stagione il S.G.S emana (nella specie il C.U. n. 1 della stagione 2015/2016).In proposito la norma richiede che per poter una Società effettuare tali prove, o anche allenamenti, utilizzando calciatori tesserati per altre Società è necessario che quest’ultime autorizzino espressamente tali raduni selettivi. La norma trova la propria precipua ragion d’essere nel tutelare i ragazzi anche nel malaugurato verificarsi di incidenti che possano accadere durante tali prove sportive.I Dirigenti Sportivi debbono ricordare, proprio a tal fine, che se i giovani che disputano gare o allenamenti non autorizzati sono soggetti ai provvedimenti disciplinari previsti dal Codice di Giustizia, essi Dirigenti possono essere chiamati a rispondere in sede civile di eventuali danni subiti in tali occasioni dai giovani calciatori. Esaminata la fattispecie in esame il Collegio osserva che quanto contestato dalla Procura Federale trova pieno riscontro nel non aver rinvenuto, presso il C.R.T. e/o il S.G.S., alcuna autorizzazione rilasciata dalla Società per la quale i calciatori erano tesserati, nè tale autorizzazione è stata in qualche modo sollecitata dall’Atletico Perticaia. Tale circostanza emerge altresì da quanto dichiarato dal Presidente Orsini, il quale ha riconosciuto il non avere la propria Società inviato alcuna richiesta di autorizzazione. Ininfluenti sono, sotto l’aspetto normativo e procedurale, le dichiarazioni rese dai giovani calciatori ai quali, in virtù del vincolo esistente, incombe comunque l’obbligo di osservare le norme federali in conseguenza del tesseramento. Nè può aver valenza alcuna l’invocare la giovane età dei calciatori sia perchè essi debbono esser consapevoli degli obblighi che assumono con la richiesta di tesseramento, sia perchè è onere precipuo delle famiglie e, ancor più, delle Società insegnare il rispetto delle norme che, peraltro in questo caso, vengono poste esclusivamente a garanzia della loro integrità.Il deferimento è quindi da accogliere. P.Q.M. il Tribunale Federale Territoriale per la Toscana, in accoglimento del deferimento, infligge : - al Calciatore Franzese Giovanni la squalifica per tre giornate di campionato. Dispone che in esecuzione a quanto disposto dall’art. 23 del C.G.S. si applichino le sanzioni di seguito indicate: - Orsini Dario, inibizione per mesi 2 (due); - Crisci Rino, inbizione per mesi 2 (due); - Capasso Lorenzo, Calciatore, squalifica per 2 (due) giornate di campionato; - Calanda Alessandro, squalifica per 2 (due) giornate di campionato; - Società A.S.D. Atletico Perticaia, ammenda di € 300,00 (trecento).

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