C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2017/2018 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 3 del 20/07/2017 – Delibera – 23/ P – Stagione sportiva 2016/2017 – Deferimento proposto dalla Procura Federale a carico di: – Nibi Adriano, quale Presidente della S.S.D. Sangiustinese al quale viene contestata la violazione dell’art. 1 bis, c.1, del C.G.S. in relazione al c.13 dell’art. 94 ter delle N.O.I.F. ed in riferimento all’art.8, cc. 9 e 10, del C.G.S.; – la Società Sportiva Dilettantistica Sangiustinese per la responsabilità diretta scaturente, ex art. 4, c.1, del C.G.S. da quanto contestato al legale rappresentante. Il Collegio Arbitrale presso la L.N.D., nella riunione del 21 marzo 2016, ha accolto il ricorso presentato dall’Allenatore della Società Sangiustinese dandone notizia con il C.U. n. 4 della stagione sportiva 2015/2016. La vertenza era sorta per non avere detta Società corrisposto quanto dovuto al proprio allenatore in conseguenza dell’accordo economico reciprocamente sottoscritto in data 23 agosto 2015. Quell’Organo Federale nel comunicare a mezzo raccomandata alle parti, dandone notizia al C.R.T., l’esito della vertenza, ricordava i tempi e le modalità da osservarsi in applicazione dell’art. 94 ter delle N.O.I.F., norma che regola i rapporti economici tra Società e tesserati.

23/ P – Stagione sportiva 2016/2017 – Deferimento proposto dalla Procura Federale a carico di: - Nibi Adriano, quale Presidente della S.S.D. Sangiustinese al quale viene contestata la violazione dell’art. 1 bis, c.1, del C.G.S. in relazione al c.13 dell’art. 94 ter delle N.O.I.F. ed in riferimento all’art.8, cc. 9 e 10, del C.G.S.; - la Società Sportiva Dilettantistica Sangiustinese per la responsabilità diretta scaturente, ex art. 4, c.1, del C.G.S. da quanto contestato al legale rappresentante. Il Collegio Arbitrale presso la L.N.D., nella riunione del 21 marzo 2016, ha accolto il ricorso presentato dall’Allenatore della Società Sangiustinese dandone notizia con il C.U. n. 4 della stagione sportiva 2015/2016. La vertenza era sorta per non avere detta Società corrisposto quanto dovuto al proprio allenatore in conseguenza dell’accordo economico reciprocamente sottoscritto in data 23 agosto 2015. Quell’Organo Federale nel comunicare a mezzo raccomandata alle parti, dandone notizia al C.R.T., l’esito della vertenza, ricordava i tempi e le modalità da osservarsi in applicazione dell’art. 94 ter delle N.O.I.F., norma che regola i rapporti economici tra Società e tesserati.

Il C.R.T., in data 13 giugno 2016, rilevata l’inadempienza della Società entro il termine dei trenta giorni previsti dall’art. 94 ter, c. 13, delle N.O.I.F., ne dava comunicazione alla Procura Federale che ha disposto il deferimento in esame. Per l’esame della vertenza i soggetti deferiti, ritualmente convocati per la data odierna, non sono presenti. La Procura Federale è rappresentata dal Sostituto Avvocato Tullio Cristaudo il quale, aprendo il dibattimento, chiede la integrale conferma dell’atto di incolpazione risultando” per tabulas” la violazione contestata in conseguenza del mancato versamento dei compensi statuiti dalla decisione, divenuta definitiva, emessa dal Collegio Arbitrale della L.N.D. regolarmente notificata. Chiede pertanto che al Presidente Nibi venga inflitta l’inibizione per mesi 6 (sei);alla Società S.S.D. Sangiustinese la penalizzazione di un punto nella classifica del prossimo campionato al quale prenderà parte ed inoltre l’ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento). Il Tribunale, rilevato preliminarmente che nessuna attività difensiva è stata posta in essere, esaminata la documentazione in atti costituente prova tangibile dell’avvenuta violazione, ritiene il deferimento fondato e meritevole di conferma. Il Collegio nel corso dell’istruttoria dibattimentale, rilevato che le raccomandate relative alla convocazione per la data odierna sono state regolarmente ritirate e che nessuno dei deferiti si è presentato o ha svolto alcuna attività, ha appurato, attraverso l’esame della banca dati AS400, che la Società Sangiustinese ha cessato ogni attività e che il Presidente, Adriano Nibi, non risulta tesserato nella corrente stagione agonistica. Ciò premesso il Tribunale Federale Territoriale della Toscana nell’emettere la propria decisione dispone che le sanzioni comminate in questa sede vengano scontate; - per la Società, nei casi previsti dall’art. 52 delle N.O.I.F.al comma 3, cessione dell’azienda sportiva o eventuale fusione con altra società, dall’ente subentrante; - per quanto riguarda il Presidente, dal momento in cui acquisisca di nuovo lo status di tesserato a qualsivoglia titolo. P.Q.M. il T.F.T. della Toscana infligge ai soggetti deferiti le seguenti sanzioni: - al Presidente Nibi Adriano l’inibizione per mesi 6 (sei); - alla S.S.D. Sangiustinese la penalizzazione di un punto in classifica nel prossimo campionato, oltre alla sanzione pecuniaria dell’ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento).

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