C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2017/2018 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 16 del 28/09/2017 – Delibera – 01/ P – Stagione sportiva 2017/2018. Deferimento a carico di:

01/ P – Stagione sportiva 2017/2018. Deferimento a carico di: - Nistri Maurizio, Presidente dell’A.S.D. Val Bisenzio Acadamy, al quale viene contestata la violazione dell’art. 1, c. 1 bis, del C.G.S., in relazione agli articoli 38, comma 4, delle N.O.I.F. ed all’art. 41, commi 1 e 3, del Regolamento del Settore Tecnico; - la Società A.S.D. Val Bisenzio Academy per quanto previsto dall’art. 4/2 del medesimo Codice per quanto contestato al proprio legale rappresentante. La Procura Federale ricevuta, in data 28/06/2016, dal Presidente della Società A.S.D. Vaianese Impavida Vernio una segnalazione relativa al comportamento tenuto dal proprio Tecnico Nistri Massimo nel corso della stagione 2015/2016, effettuati gli opportuni riscontri ed acquisite le dichiarazione dei soggetti interessati, ha accertato che detto soggetto, tesserato quale Allenatore per la Società A.S.D. Vaianese Impavida Vernio, ha contemporaneamente prestato la propria attività in qualità di vice Presidente per la Società A.S.D. Valbisenzio Calcio Academy. Ha altresì rilevato che lo stesso ha, nel medesimo periodo, posto in essere un‟attività di proselitismo o, comunque, rivolta al trasferimento ed al collocamento di calciatori a favore di quest‟ultima Società. Nel disporre il deferimento del tesserato Massimo Nistri, la Procura ha contestato inoltre contestato al Presidente della Società Vaianese Impavida Vernio, Signor Maurizio Nistri, la violazione dell‟art. 1 – comma 1 bis – per non aver egli, nella sua qualità di Presidente dalla Società A.S.D. Valbisenzio Calcio Academy, impedito al Tecnico indicato in premessa di svolgere la funzione di allenatore per la Società Vaianese rivestendo, contemporaneamente, la qualifica di Dirigente per la Società Valbisenzio e, inoltre, di aver fatto opera di proselitismo o comunque attività collegata al trasferimento di calciatori della Società dallo stesso allenata a favore della Società Valbisenzio Calcio. Per tale motivo, dopo aver notificato a detti tesserati la comunicazione dell‟avvenuta conclusione delle indagini ha disposto il deferimento dei due tesserati ai diversi competenti Organi Disciplinari ovvero: alla C.D. presso il Settore Tecnico, dell‟Allenatore Massimo Nistri e a questo Tribunale del Presidente della Società Vaianese Signor Maurizio Nistri. Ricevuto l‟atto di deferimento, quest‟Ufficio nell‟ambito delle proprie competenze ha, disposto che la discussione riguardante il Signor Maurizio Nistri, avvenisse per la data odierna disponendo nei confronti delle parti interessate, le formali convocazioni. Il Signor Maurizio Nistri, sia in proprio che quale legale rappresentante dell‟A.S.D. Valbisenzio Calcio Academy, è presente tramite il difensore di fiducia, giusta delega già in atti; La Procura Federale è presente tramite l‟Avvocato Tullio Cristaudo, Sostituto, il quale, in apertura di dibattimento, unitamente al rappresentante dei due soggetti deferiti, informa il Collegio dell‟accordo tra essi intervenuto, in applicazione di quanto disposto dall‟art. 23 del C.G.S., del quale deposita il relativo verbale. Il Collegio, previa riunione in Camera di Consiglio, esaminata la proposta, considerata la corretta descrizione dei fatti, rilevata la congruità della sanzione concordata, accoglie la proposta e dichiara l‟efficacia dell‟accordo raggiunto. Dispone p.q.m. l’applicazione delle seguenti sanzioni: - al Signor Nistri Maurizio, quale Presidente dell‟A.S.D. Valbisenzio Calcio Academy, l‟inibizione per giorni 40 (quaranta) sulla sanzione base predeterminata in giorni 60 (sessanta); - alla Società Valbisenzio Calcio Academy, l‟ammenda di € 300,00 (trecento) sulla sanzione base di € 450,00 (quattrocentocinquanta). Dichiara chiuso il procedimento.

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