C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2017/2018 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 16 del 28/09/2017 – Delibera – 02 / P – Stagione sportiva 2017/2018. Deferimento a carico di:

02 / P – Stagione sportiva 2017/2018. Deferimento a carico di: - Richichi Mattia, Dirigente della Società A.S.D. Pisa Sporting Club, per la condotta tenuta nei confronti di un Dirigente avversario con ciò violando il disposto dell’art. 1, c. 1 bis, del C.G.S.; - Società A.S.D. Pisa Sporting Club per la conseguente responsabilità oggettiva, quale prevista dall’art. 4, c. 2 del C.G.S. Con atto emesso in data 16 agosto 2017 (n. 1449/1082) la Procura Federale ha disposto il provvedimento indicato in epigrafe avendo accertato, attraverso l‟acquisizione dei documenti ufficiali e delle dichiarazioni delle parti interessate, che il Dirigente Mattia Richichi, Dirigente tesserato per l‟allora Società A.S.D. Pisa Sporting Club – oggi denominata A.S.D. Ponte delle Origini – per avere, al termine della gara di II ctg. A.S.D. Pisa Sporting Club / Monti, disputata in data 12/2/2017, colpito “petto contro petto” dopo un acceso diverbio, l‟Osservatore Arbitrale della gara. La notizia del fatto è giunta all‟Ufficio Inquirente attraverso la denuncia formulata in proprio dall‟Osservatore Arbitrale indirizzata al Presidente della C.R.A. Toscana e da questi inviata alla Procura Arbitrale che l‟ha, quindi, trasmessa alla Procura Federale. Questo Collegio, esaminati gli atti qui pervenuti, accertata l‟avvenuta comunicazione della fine delle indagini ai soggetti deferiti, ha ritualmente convocato le parti per la data odierna dando atto che è presente, in proprio, il Dirigente Richichi Mattia, mentre risulta assente la Società deferita A.S.D. Pisa Sporting Club, oggi A.S.D. Ponte delle Origini che come tale di seguito verrà indicata, nonostante sia stata ritualmente convocata. E‟ altresì presente l‟Avvocato Tullio Cristaudo in rappresentanza della Procura Federale il quale, in apertura di dibattimento, informa il Collegio dell‟accordo intervenuto con il Dirigente Richichi, in applicazione di quanto disposto dall‟art. 23 del C.G.S. e deposita il relativo verbale. Il Collegio, esaminata la proposta in Camera di consiglio, considerata la correttezza della descrizione dei fatti, rilevata la congruità della sanzione concordata, delibera di accogliere la proposta e dichiara l‟efficacia dell‟accordo raggiunto. Si dà quindi avvio al dibattimento relativamente alla posizione della Società Ponte delle Origini in ordine alla quale il Sostituto Procuratore Federale, Avvocato Cristaudo chiede affermarsene la responsabilità che trova la propria ragion d‟essere nella dichiarazione confessoria resa in istruttoria dal Dirigente Richichi. Chiede quindi l‟applicazione nei confronti di detta Società della sanzione pecuniaria dell‟ammenda nell‟ammontare di € 500,00 (cinquecento). Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio, - accertata l‟assenza di qualsiasi attività difensiva da parte della Società Ponte delle Origini, - rilevato che quanto contestato ad essa Società discende dall‟applicazione del disposto dell‟art. 4 del C.G.S. il quale attribuisce, al comma 2, alle Società la responsabilità, ai fini disciplinari, in conseguenza del comportamento tenuto dai propri Dirigenti; - considerato che l‟incolpazione a carico del Dirigente Richichi ha trovato fondamento nelle dichiarazioni rese dallo stesso nel corso dell‟istruttoria procedimentale, accoglie il deferimento. P.Q.M. - infligge alla Società Ponte delle Origini l‟ammenda di € 500,00 (cinquecento) ricordando a quest‟ultima che alla sanzione pecuniaria irrogata si applica quanto disposto dalla seconda parte del c. 2 dell‟art. 23 del C.G.S.; - dispone l‟applicazione nei confronti del Dirigente Richichi Mattia dell‟inibizione per mesi 6 (sei).

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