C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2017/2018 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 27 del 23/11/2017 – Delibera – 03 / P – Stagione sportiva 2017/2018. Deferimento della Procura Federale a carico della Società Sportiva Avane A.S.D., alla quale viene contestata la violazione degli artt. 4, c. 3, e 12, c. 3, del C.G.S. in relazione al comportamento antiregolamentare tenuto dai propri sostenitori nel corso della gara del Campionato Allievi Provinciali di Firenze disputata, in data 11.3.2017, tra le squadre delle Società Polisportiva Ponzano e A.S.D. Florence S.C.. L’esame del rapporto reso dall’Arbitro della gara valevole per il Campionato Provinciale Allievi, fascia B, Ponzano / Florence Sporting Club disputata in data 11/3/2017, ha indotto il G.S.T. di Firenze ad inoltrare gli atti alla Procura Federale. Infatti dal documento è emerso che nel corso della gara alcuni spettatori, identificati dal D.G. come sostenitori della Società Avane, hanno rivolto cori offensivi verso i calciatori della Società Florence Sporting Club lanciando, nel contempo, tre petardi sulle tribune. L’Ufficio Federale, assunto a verbale l’Arbitro della gara, ha ritenuto sussistere nei comportamenti dei sostenitori dell’A.S.D. Avane la violazione dell’art. 12, c. 3, del C.G.S, chiamando pertanto la Società, con il deferimento proposto a questo Tribunale, a risponderne in applicazione del principio di responsabilità oggettiva di cui all’art. 4, c.3, del medesimo Codice. Accertata l’avvenuta notifica dell’avviso di conclusione delle indagini questo Collegio, previa rituale convocazione delle parti, ha disposto che l’esame della questione avvenisse in data odierna. La Società deferita non è in alcun modo presente mentre la Procura Federale è rappresentata dall’Avvocato Tullio Cristaudo, Sostituto. Questi i fatti che hanno determinato il deferimento. Con atto allegato al rapporto reso, l’Arbitro della gara ha precisato che per tutto il corso della gara un gruppo di sostenitori della Società Avane ha indirizzato cori offensivi contro i calciatori della Società Florence, procedendo al lancio di tre petardi sulle tribune. In sede di istruttoria del procedimento, rispondendo a specifiche domande postegli dal Collaboratore dell’Ufficio Inquirente, il D.G. ha, inoltre, previa integrale conferma di quanto già indicato con il rapporto, affermato di avere certezza che si sia trattato di sostenitori della Società Avane dato che “…loro erano appunto raggruppati in una zona precisa ed individuabile della tribuna…..” e che da questi sono pervenuti, oltre che frasi offensive, anche cori inneggianti alla Società Avane. A ciò aggiunge di avere appreso da alcuni dirigenti della Società Ponsacco, la cui squadra era in campo, che il motivo della contestazione risiedeva nelle intemperanze avvenute in tribuna, tra tesserati e genitori di calciatori, nel corso di una gara disputata in una delle precedenti giornate, che aveva visto opposte le squadre dell’Avane e della Florence Sporting Club, L’Avvocato Cristaudo, intervenendo per conto della Procura Federale, dopo aver rilevato la fondatezza del deferimento perchè basato sul rapporto di gara, del quale ricorda la validità probatoria, chiede che sia inflitta alla Società Avane la sanzione pecuniaria dell’ammenda per l’ammontare di € 600,00 (seicento). Chiuso il dibattimento, rilevata l’assenza di qualsiasi atto difensivo della Società, il Collegio decide.

03 / P – Stagione sportiva 2017/2018. Deferimento della Procura Federale a carico della Società Sportiva Avane A.S.D., alla quale viene contestata la violazione degli artt. 4, c. 3, e 12, c. 3, del C.G.S. in relazione al comportamento antiregolamentare tenuto dai propri sostenitori nel corso della gara del Campionato Allievi Provinciali di Firenze disputata, in data 11.3.2017, tra le squadre delle Società Polisportiva Ponzano e A.S.D. Florence S.C.. L’esame del rapporto reso dall’Arbitro della gara valevole per il Campionato Provinciale Allievi, fascia B, Ponzano / Florence Sporting Club disputata in data 11/3/2017, ha indotto il G.S.T. di Firenze ad inoltrare gli atti alla Procura Federale. Infatti dal documento è emerso che nel corso della gara alcuni spettatori, identificati dal D.G. come sostenitori della Società Avane, hanno rivolto cori offensivi verso i calciatori della Società Florence Sporting Club lanciando, nel contempo, tre petardi sulle tribune. L’Ufficio Federale, assunto a verbale l’Arbitro della gara, ha ritenuto sussistere nei comportamenti dei sostenitori dell’A.S.D. Avane la violazione dell’art. 12, c. 3, del C.G.S, chiamando pertanto la Società, con il deferimento proposto a questo Tribunale, a risponderne in applicazione del principio di responsabilità oggettiva di cui all’art. 4, c.3, del medesimo Codice. Accertata l’avvenuta notifica dell’avviso di conclusione delle indagini questo Collegio, previa rituale convocazione delle parti, ha disposto che l’esame della questione avvenisse in data odierna. La Società deferita non è in alcun modo presente mentre la Procura Federale è rappresentata dall’Avvocato Tullio Cristaudo, Sostituto. Questi i fatti che hanno determinato il deferimento. Con atto allegato al rapporto reso, l’Arbitro della gara ha precisato che per tutto il corso della gara un gruppo di sostenitori della Società Avane ha indirizzato cori offensivi contro i calciatori della Società Florence, procedendo al lancio di tre petardi sulle tribune. In sede di istruttoria del procedimento, rispondendo a specifiche domande postegli dal Collaboratore dell’Ufficio Inquirente, il D.G. ha, inoltre, previa integrale conferma di quanto già indicato con il rapporto, affermato di avere certezza che si sia trattato di sostenitori della Società Avane dato che “...loro erano appunto raggruppati in una zona precisa ed individuabile della tribuna.....” e che da questi sono pervenuti, oltre che frasi offensive, anche cori inneggianti alla Società Avane. A ciò aggiunge di avere appreso da alcuni dirigenti della Società Ponsacco, la cui squadra era in campo, che il motivo della contestazione risiedeva nelle intemperanze avvenute in tribuna, tra tesserati e genitori di calciatori, nel corso di una gara disputata in una delle precedenti giornate, che aveva visto opposte le squadre dell’Avane e della Florence Sporting Club, L’Avvocato Cristaudo, intervenendo per conto della Procura Federale, dopo aver rilevato la fondatezza del deferimento perchè basato sul rapporto di gara, del quale ricorda la validità probatoria, chiede che sia inflitta alla Società Avane la sanzione pecuniaria dell’ammenda per l’ammontare di € 600,00 (seicento). Chiuso il dibattimento, rilevata l’assenza di qualsiasi atto difensivo della Società, il Collegio decide.

Il deferimento si fonda sul rapporto dell’Arbitro e sulle dichiarazioni, a corollario, fornitegli in merito al comportamento dei sostenitori della Società Avane da parte dei Dirigenti della Società Ponsacco, anch’esse riportate sul supplemento allegato al rapporto di gara. In ordine al primo di tali elementi si osserva che il carattere di prova privilegiata assegnato dalla norma disciplinare sportiva al rapporto di gara, ed ai relativi supplementi, determina ex sé il fondamento del deferimento. Circa il secondo elemento che emerge dagli atti si osserva che nessun interesse potevano avere i Dirigenti del Ponzano a rilasciare, in modo peraltro spontaneo, le dichiarazioni riportate dal D.G., come appare evidente dall’esame della classifica finale delle due squadre avendo questa Società ottenuto punti 36, mentre la Società Avane appena 14. Inoltre che i sostenitori della Società Avane potessero avere interesse ad esprimere la propria avversione – in maniera sconsiderata ed inutile – nei confronti della Società Florence Sporting Club è facilmente desumibile da una rapida indagine, effettuata nel corso dell’istruttoria procedimentale, che ha permesso al Collegio di accertare che, effettivamente, nel corso della gara Florence Sporting Club / Avane A.S,D., disputata in data 18/2/2017, nell’ambito del medesimo Campionato Allievi di Firenze al quale partecipa anche la Società Ponzano, si è verificata sulle tribune una rissa tra i genitori dei calciatori delle squadre in campo (Avane e Florence Sporting Club) con conseguente abbandono del campo da parte dei calciatori di entrambe le squadre al fine di prendervi parte. L’insieme dei fatti accuratamente descritti dal D.G. della gara, ha indotto il G.S. competente ad assumere, con il C.U. n. 39, emesso in data 22.02.2017, dalla D.P.Fi, i seguenti provvedimenti: - punizione sportiva della perdita della gara ed ammenda ad entrambe le Società; - squalifica per una giornata di gara a 12 calciatori della Società Avane A.S.D. e a 13 calciatori della Società Florence Sporting Club. Siffatti elementi convincono il Collegio a ritenere il deferimento proposto del tutto fondato e quindi da accogliere. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale della Toscana infligge alla Società Avane A.S.D. la sanzione pecuniaria dell’ammenda di € 600.00 (seicento).

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