C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2017/2018 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 33 del 28/12/2017 – Delibera – 6 / P – Deferimento della Procura Federale a carico di Fontanarosa Cristian al quale viene contestata la violazione dell’art. 1 bis, c. 1 e 5, in relazione a quanto previsto dall’art. 10, c. 2 del C.G.S nonché degli artt. 39 e 43, c. 1 e 6 delle N.O.I.F..

6 / P - Deferimento della Procura Federale a carico di Fontanarosa Cristian al quale viene contestata la violazione dell’art. 1 bis, c. 1 e 5, in relazione a quanto previsto dall’art. 10, c. 2 del C.G.S nonché degli artt. 39 e 43, c. 1 e 6 delle N.O.I.F.. La segnalazione con la quale il Presidente del C.R.T. indicava l’irregolare partecipazione del Calciatore Cristian Fontanarosa, tesserato per la S.S. Darl Midland Global Sport, alla gara valevole per il Campionato Calcio a 5, Serie C2, disputata, in data 24/3/2017, da detta Società contro la squadra della Società A.S.D. Castellina in Chianti, veniva recepita dalla Procura Federale che, acquisita la necessaria documentazione, notificava al Presidente della Società (in proprio e quale legale rappresentante), al Dirigente che in quell’occasione aveva l’incarico di Dirigente Accompagnatore ed infine al Calciatore Fontanarosa, la comunicazione di conclusione delle indagini al quale avrebbe fatto seguito, ricorrendone i presupposti, il deferimento. Il Presidente ed il Dirigente, contrariamente al calciatore, depositavano istanza di definizione ottenendola, stante la mancata opposizione della Procura Generale dello Sport presso il C.O.N.I., in applicazione del dettato dell’art.32 sexies del C.G.S.. Il procedimento disciplinare quindi si è aperto nei confronti del Massarosa rimasto inerte nei termini previsti dalla c.c.i.. Con rituali notifiche, effettuate per quanto riguarda il calciatore presso la sede della Società, questo Tribunale ha convocato per la data odierna le parti in causa per cui dà atto della presenza della Procura Federale, in persona dell’Avvocato Tullio Cristaudo. Sostituto. Il soggetto deferito non è presente Fatto. Il G.S.T. competente, esaminato il rapporto della gara Castellina in Chianti / Midland Global Sport, disputata in data 24/30/2017, comminava al Calciatore Fontanarosa la sanzione dell’ammonizione a seguito della quale il C.R.T. rilevava la irregolare partecipazione alla gara del Fontanarosa, perché privo di tesseramento Procedeva quindi a segnalare la violazione alla Procura Federale che ha disposto il deferimento. Procedimento. Il rappresentante della Procura Federale, dopo aver rilevato che l’irregolare partecipazione del Calciatore Fontanarosa appare in tutta la sua evidenza dalla documentazione ufficiale, chiede che il comportamento del calciatore venga sanzionato con la squalifica per 2 (due)giornate di gara. Decisione. Il Collegio esaminati gli atti, rileva che la contestazione è fondata perché documentalmente comprovata. L’esistenza della violazione, del resto, è stata opportunamente e correttamente riconosciuta dal Presidente della Società in sede di applicazione dell’art. 32 sexies. Nulla ha opposto il calciatore in alcuna delle fasi del procedimento disciplinare. Il deferimento è da accogliere essendo la violazione comprovata. Per quanto concerne la sanzione il Collegio, avuto riguardo ai propri specifici precedenti ne determina l’entità in 2 (due) giornate di gara P.Q.M. il T.F.T. della Toscana, accogliendo il deferimento, infligge al Calciatore Fontanarosa Cristian, che ha partecipato ad una gara del Campionato Calcio a 5 Serie C 2, la squalifica per 2 (due) giornate di gara.

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