C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2017/2018 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 33 del 28/12/2017 – Delibera – 8 / P – Deferimento della Procura Federale a carico di:

8 / P - Deferimento della Procura Federale a carico di: - Bellosi Giovanni, Presidente della Società U.S.D. Casellina, - Gjonaj Elton, Calciatore, ai quali viene contestata la violazione dell’art. 1 bis, c.1, in relazione all’art. 10, c. 2 del C.G.S., nonchè agli artt. 39 e 43,c.6, delle N.O.I.F.; - Martino Angelo Salvatore, Dirigente Accompagnatore ufficiale, per la violazione dell’art 1 bis, c. 1, in relazione all’art. 61, c.1 e 5; 39 e 43 c.1 e 6 delle N.O.I.F.; - U.S.D. Casellina, a titolo di responsabilità oggettiva, ex art, c. 1 e 2, del C.G.S.. Il C.R. della Toscana ha segnalato alla Procura Federale la partecipazione del Calciatore Gjonaj Elton alla gara del Campionato di III categoria della Provincia di Firenze U.S.D. Casellina / A.S.D. Atletico Firenze disputata in data 11.12.2016 pur essendo privo di regolare tesseramento. L’Ufficio Requirente, acquisita la necessaria documentazione, ha disposto – previa notifica agli interessati dell’avviso di conclusione delle indagini – il deferimento sopra rubricato. Il Tribunale, dandone rituale convocazione alle parti nei modi e termini previsti, ha fissato per la data odierna l’udienza di discussione. E’ opportuno precisare in proposito che delle raccomandate contenenti la notifica delle convocazioni, effettuate ai tesserati ed all’Ente a norma dell’art. 38 (c.8, lettera b) la Società Casellina ha ritirato solo la propria mentre per le altre tre si è compiuta la giacenza. Nessuno degli incolpati è presente, essendo regolarmente rappresentati dal legale di fiducia in virtù di formali deleghe. Per la Procura Federale è presente l’Avvocato Tullio Cristaudo, Sostituto il quale, unitamente al legale di parte, informa il Collegio dell’accordo tra essi intervenuto, in applicazione di quanto disposto dall’art. 23, comma 2 del C.G.S., depositando i relativi verbali. Il Collegio, previa riunione in Camera di Consiglio, esaminata la proposta, considerata la correttezza della descrizione dei fatti, rilevata la congruità della sanzione concordata, accoglie la proposta e dichiara l’efficacia dell’accordo raggiunto. P.Q.M. dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: ai tesserati: - Bellosi Giovanni, inibizione per 40 (quaranta) giorni ridotta a 30 (trenta); - Martino Angelo Salvatore, inibizione per 30 (trenta) giorni ridotta a 20 (venti); - Gjonaj Elton, Calciatore, la squalifica per 2 (due) giornate ridotta a 1(una) giornata di gara; alla Società un punto di penalizzazione e l’ammenda di € 300 (trecento) ridotta a 200 (duecento). Dichiara chiuso il dibattimento.

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