C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2017/2018 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 38 del 25/01/2018 – Delibera – 11 / P – Deferimento della Procura Federale a carico di:

11 / P - Deferimento della Procura Federale a carico di: - Ciandri Matteo, Calciatore della società S.S.D.a.r.l. Forcoli 1921 Valdera per la violazione dell’art. 1 bis, c. 1, in relazione all’art.10, c. 2, del C.G.S. e 39, 43 c.1 e 6 delle N.O.I.F.; - Meazzini Paolo, Presidente della Società sopraindicata, per la medesima incolpazione; - Posarelli Luca, Dirigente, per la violazione dell’art.1 bis, c.1, in relazione agli artt. 61, c. 1 e 5, 39 e 43, c.1 e 6 delle N.O.I.F.; - Società Ssdarl Forcoli 1921 Valdera a titolo di responsabilità oggettiva per quanto addebitato ai propri tesserati. Con nota n. 13857, in data 30.05.2017, il Presidente del C.R.T. segnalava alla Procura Federale l‟irregolare partecipazione del Calciatore Ciandri Matteo alla gara Antignano / Forcoli Valdera disputata, in data 8/4/2017, nell‟ambito del Campionato Giovanissimi, pur essendo del tutto privo di tesseramento. L‟Ufficio adito, acquisita la documentazione relativa alla gara de quo, notificava al Presidente della Società (in proprio e quale legale rappresentante), al Dirigente che in quell‟occasione aveva l‟incarico di Dirigente Accompagnatore ed al Calciatore, la comunicazione di conclusione delle indagini alla quale avrebbe fatto seguito, ricorrendone i presupposti, il deferimento. Nessuna attività a difesa veniva svolta, in quella sede, da alcuno dei tesserati indicati per cui la Procura Federale ha disposto il deferimento degli incolpati a questo Tribunale. Della discussione del procedimento, fissata per la data odierna, è stata data formale comunicazione alle parti che, dopo aver inviato a mezzo fax memoria a difesa, sono così presenti: - Ciandri Matteo, Calciatore che, in quanto minore, è assistito dal genitore esercente la potestà; - Meazzini Paolo, Presidente, in proprio e quale legale rappresentante della Società; - Posarelli Luca, Dirigente. Tutti detti tesserati son assistiti dal legale di fiducia. - l‟Avvocato Mario Taddeucci Sassolini per conto della Procura Federale. In apertura di dibattimento i suddetti Signori, unitamente al Rappresentante della Procura Federale informano il Collegio dell‟accordo tra essi intervenuto, in applicazione di quanto disposto dall‟art. 23 del C.G.S., depositando il relativo verbale. Il Collegio, previa riunione in Camera di Consiglio, esaminata la proposta, considerata la correttezza della descrizione dei fatti, rilevata la congruità della sanzione concordata, accoglie la proposta e dichiara l‟efficacia dell‟accordo raggiunto. P.Q.M. dispone l‟applicazione delle seguenti sanzioni: - a Ciandri Matteo, Calciatore, la squalifica per 1 (una) giornata di base sulla sanzione base proposta su pena base di 2 (due) giornate; - Meazzini Paolo, Presidente, inibizione per giorno 40 (quaranta) sulla sanzione

 

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