C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2017/2018 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 38 del 25/01/2018 – Delibera – 12 / P – Deferimento della Procura Federale a carico del tesserato Signor Alessandro De Vitiis dell’A.E. appartenente alla Sezione A.I.A. di Firenze al quale viene addebitata la violazione dell’art. 1 bis, c. 1, nonché dell’art. 40, c. 3 lettera h), del Regolamento A.I.A.

12 / P - Deferimento della Procura Federale a carico del tesserato Signor Alessandro De Vitiis dell’A.E. appartenente alla Sezione A.I.A. di Firenze al quale viene addebitata la violazione dell’art. 1 bis, c. 1, nonché dell’art. 40, c. 3 lettera h), del Regolamento A.I.A. . La Corte Sportiva di appello Territoriale della Toscana, nell‟esaminare il reclamo proposto da entrambe le Società avverso il provvedimento disciplinare assunto dal G.S.T. della Toscana nei confronti della Avane A.S.D. e del Florence Sporting Club A.S.D. - con riferimento al rapporto della gara disputata tra le squadre delle due Società in data 18.2.2017 - ha chiesto alla Procura Federale l‟avvio di indagini al fine di rilevare se nei comportamenti tenuti da tutti i tesserati partecipanti si riscontrassero eventuali violazioni di carattere disciplinare. In quell‟occasione, la Società Avane affermava: - non essere veritiero il rapporto del D.G. nella parte in cui affermava l‟abbandono del campo da parte di un numero di calciatori delle due squadre per partecipare ad una rissa che si stava svolgendo sulle tribune tra i loro genitori tale da non consentire la prosecuzione della gara; - che tale abbandono, rapidamente rientrato, è avvenuto solo ad opera di due calciatori; - che non è sussistito in alcun momento pericolo per i partecipanti alla gara e, meno che mai, per il D.G.,.

Concludendo per la richiesta di annullamento della gara e della sua ripetizione, ha affermato che “ parte di quanto riportato negli atti in riferimento alla gara degli Allievi 2000 Florence Sp. Club – Avane ASD è oltraggioso e calunnioso”. La Procura Federale avviava le indagini interpellando, in data 13.7.2017, l‟Arbitro, il quale ha modificato quanto indicato sul rapporto affermando, tra l‟altro, di essere caduto in errore nel redigere il rapporto di gara, perché solo due calciatori si erano arrampicati, scavalcandola, sulla rete di recinzione. Siffatte dichiarazioni determinavano la Procura ad ascoltare i tesserati delle due squadre e precisamente dieci soggetti della Società Avane A.S.D. e sei del Florence Sporting Club e, successivamente – in data 8.8.2017 –, interpellava ancora l‟Arbitro. Raccolti così tutti gli elementi l‟Ufficio Requirente disponeva il deferimento a questo tribunale dell‟Arbitro De Vitiis contestandogli le violazioni indicate in epigrafe. A seguito della comunicazione della conclusione delle indagini il deferito inviava all‟Ufficio memoria a difesa richiedendo l‟archiviazione del contesto. Questo Tribunale ha disposto ritualmente, per la data odierna, la convocazione delle parti per cui dà atto della presenza dell‟Arbitro Alessandro De Vitiis, assistito dal legale di fiducia, i quali hanno fatto pervenire tempestiva memoria che viene portata in questa sede a conoscenza della Procura Federale oggi qui rappresentata dall‟Avvocato Mario Taddeucci Sassolini. Il Sostituto Procuratore, in avvio di dibattimento rilevato che la memoria a difesa depositata presso il Tribunale non risulta trasmessa alla Procura Federale chiede l‟inversione degli interventi, richiesta alla quale la difesa non si oppone. Il Difensore del deferito, riportandosi alla memoria depositata, ritiene non sussistere alcuna falsa refertazione da parte dell‟Arbitro DeVitiis avendo egli indicato che l‟uscita dal terreno di gioco dei calciatori è avvenuto sia attraverso lo scavalcamento della rete di recinzione, sia attraverso il cancello aperto da persona non identificata. In sede di audizione innanzi i Collaboratori della Procura ha precisato che solo due calciatori hanno scavalcato la rete mentre gli altri sono usciti dal cancello aperto. Non può quindi imputarsi al DeVitiis alcuna falsa refertazione, accusa molto grave che deve essere sostenuta da prove decisive. In riferimento alle testimonianze raccolte dalla Procura Federale rileva in esse varie contraddizioni ed ipotizza, come già indicato con la memoria prodotta, esservi un interesse da parte dei tesserati nello screditare il rapporto di gara. Conclude chiedendo il proscioglimento del proprio assistito. L‟Avvocato Taddeucci Sassolini, richiamata la corposa istruttoria effettuata dal proprio Ufficio, contesta le affermazioni della difesa rinvenendo nel comportamento dell‟Arbitro una errata ed incompleta descrizione dei fatti che può raffigurare comunque l‟esistenza di un fatto che, per le modalità con le quale è avvenuto, definisce un “falso innocuo”. Conclude chiedendo l‟applicazione a carico del deferito della sanzione dell‟inibizione per mesi 1 (uno). In sede di decisione il Collegio rileva che dall‟esame degli atti e dal dibattimento è emerso che indubbiamente i calciatori partecipanti alla gara sono, nella loro maggioranza, usciti dal terreno di gioco per poi “prontamente” – come affermato dal D.G. in risposta a specifica domanda postagli in questa sede – rientrati. Ciò giustifica la decisione di sospendere la gara per mancanza del numero minimo consentito per la sua prosecuzione, come del resto confermato nei due gradi di giudizio di merito. Non ci si trova quindi in presenza di un falso, ipotesi che prevede l‟esistenza di dolo, quanto in effetti di una superficiale trascrizione dei fatti e della mancata messa in opera di quei provvedimenti disciplinari di ordine formale (notifica dei provvedimenti di espulsione, comunicazione ai capitani circa la sospensione della gara e quant‟altro), che avrebbero evitato l‟insorgere del presente procedimento. Il riferimento all‟eventuale interesse dei soggetti ascoltati in istruttoria il Collegio lo ritiene del tutto privo di fondamento atteso che le dichiarazioni dei tesserati sono state rese tra i quattro ed i cinque mesi successivi alle decisioni di merito sull‟esito della gara e pertanto ininfluenti in ordine ad essa. E‟ opportuno a tal punto ricordare che la normativa federale è volta a chiedere agli Arbitri di porre in essere, durante la gara, quanto in loro potere al fine di assicurarne una valida e legittima conclusione e, nel dopo gara, una chiara e completa descrizione dei fatti in essa accaduti.

Ciò si afferma con specifico riferimento anche all‟aver indicato al collaboratore della Procura, che i calciatori sono” prontamente” rientrati in campo salvo a determinare, in sede istruttoria, tale avverbio con la durata di due/tre minuti, il che conferma, ulteriormente la superficialità con la quale ha redatto il rapporto di gara ed i successivi supplementi. Quanto sopra premesso il Collegio ritiene di poter condividere in fatto ed in diritto quanto indicato dalla Procura Federale e, P.Q.M. infligge all‟Arbitro Signor Alessandro De Vitiis l‟inibizione da qualsiasi attività in ambito federale per la durata di mesi 1 (uno).

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