C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 46 del 08/03/2018 – Delibera – Reclamo della U.S. Castiglionese che impugna il provvedimento con il quale il G.S. della Toscana ha sanzionato il Calciatore Duranti Federico con la squalifica per cinque giornate di gara. (C.U. n. 42 del 15/2/2018).

Reclamo della U.S. Castiglionese che impugna il provvedimento con il quale il G.S. della Toscana ha sanzionato il Calciatore Duranti Federico con la squalifica per cinque giornate di gara. (C.U. n. 42 del 15/2/2018).

La motivazione che il G.S.T. della Toscana ha posto a base del provvedimento disciplinare sopraindicato, ovvero: “Per condotta violenta verso un calciatore avversario che riportava conseguenze”, deriva da quanto indicato dall’Arbitro della gara del Campionato di Eccellenza che, disputatasi in data 11 febbraio u.s., ha visto contrapposte le squadre delle Società Unione Polisportiva Baldaccio Bruni e U.S. Castiglionese A.S.D.. Riporta il rapporto di gara che il Calciatore Federico Duranti è stato espulso al minuto 44 del I tempo “..perchè a gioco fermo, da terra, colpiva volontariamente e con violenza, con la pianta del piede, il volto di un avversario, il quale iniziava a perdere sangue e richiedeva l’intervento dei sanitari. Dopo le cure riusciva a rientrare in campo e a proseguire la partita “ Con il reclamo proposto l’U.S. Castiglionese, chiedendo audizione, non nega che vi sia stato tra il Duranti ed un avversario, del quale indica il nome, uno scontro fisico, per il quale è corretta l’espulsione, ma ritiene che la ricostruzione del fatto sia errata avendo, a suo parere, il D.G. equivocato – in assoluta buona fede – sulla dinamica dell’episodio che, afferma, essere la conseguenza di un precedente scontro di gioco. A tal fine dichiara che durante un contrasto il Duranti colpiva con una gomitata al volto un avversario che cadeva portandosi le mani alla testa e rimanendo a terra: l’azione proseguiva ed il Duranti – ostacolato da altro avversario – inciampava sul calciatore a terra cadendogli sopra e, da terra, scalciava l’avversario. Sostiene ancora la reclamante che la velocità dell’azione ha impedito al D.G. di rilevare che il sanguinamento riportato dall’avversario del Duranti era dovuto allo scontro fortuito accaduto qualche istante prima dell’espulsione. Infatti la ricostruzione così effettuata è stata resa possibile alla reclamante dalla visione di un filmato televisivo del quale invita la Corte a prendere visione, pur nella consapevolezza del relativo divieto esistente. Confida in ogni caso sulla resipiscenza del D.G. in sede di supplemento e chiede che la sanzione irrogata venga commisurata al reale svolgimento dei fatti o che, comunque, tenuto conto che il calciatore colpito ha portato a termine la gara, essa non sia superiore alla squalifica per quattro giornate. Convocata per la data odierna, la Società, tramite il difensore di fiducia, ha fatto pervenire via fax – alle ore 15,45 – atto di rinuncia alla richiesta di audiizione. In sede di decisione la Corte ritiene doversi preliminarmente pronunziare sulla richiesta istruttoria concernente la visione, sia pure a fini informativi come richiesto, del filmato relativo a quanto accaduto. L’uso di filmato o riprese televisive a fini probatori nel giudizio disciplinare federale è regolata, per quanto riguarda le gare della L.N.D., dal punto 2 del comma 1 dell’art. 35 del C.G.S.. Tale norma prevede che l’utilizzo di mezzi visivi avvenga a due condizioni: - che i filmati offrano piena garanzia tecnica e documentale, - che essi possono essere utilizzati solo nei casi in cui “i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato soggetto diverso dall’autore dell’infrazione”. Nel caso di specie si verte esclusivamente sullo svolgimento di un atto di violenza del quale è noto l’autore (la reclamante infatti non ne contesta la paternità) per cui la norma non solo non è applicabile ma esclude che il giudicante si debba preliminarmente pronunciare sulla garanzia tecnica del filmato. A fonte di tale preciso disposto appare superflua anche la visione a titolo informativo che costituirebbe comunque, ove attuata, un’evidente elusione della disposizione normativa. Il fatto deve, quindi, essere esaminato secondo quanto disposto dal comma 1.1 dell’art. 35, testé esaminato, il quale conferisce al rapporto di gara il valore di prova piena ed incontrovertibile. Nell’esaminare tale atto ufficiale non può sottacersi che la ricostruzione dell’episodio effettuata in questa sede dalla reclamante non convince il Collegio stante che le due fasi dell’evento costituiscono un tutt’uno (…..nel frattempo l’azione è proseguita ed il Duranti è stato contrastato da altro calciatore della Baldaccio Bruni…) Non è quindi credibile che l’Arbitro che seguiva l’azione, come dimostra l’espulsione decretata a carico del Duranti e la richiesta di intervento dei sanitari in soccorso dell’avversario ad questi colpito, non si sia accorto di nulla. Infatti il rapporto di gara nella sua sinteticità è assolutamente chiaro nel descrivere l’episodio e viene integralmente confermato con il supplemento che, acquisito con non poche difficoltà di carattere logistico dalla Segreteria di questa Corte, è stato comunque portato, per le vie brevi, a conoscenza dalla difesa della reclamante. Con quest’ultimo atto l’Arbitro nel confermare integralmente il rapporto ribadisce il comportamento violento del Duranti affermando:”…..in modo specifico alla espulsione per condotta violenta del n. 9 della società Castiglionese ed alle dedotte motivazioni.” Infine si deve fare un’ultima notazione, relativa all’entità della sanzione irrogata dal G.S., per precisare che, per costanza di propri giudicati, la Corte ha sempre ritenuto che costituisca atto di violenza qualsiasi contatto fisico avvenga volontariamente, ovvero non durante un’azione di gioco, e che tale condotta è sanzionata dall’art. 19, c. 4, lettera b) con la squalifica nella misura del minimo edittale per tre giornate. Tale sanzione viene poi elevata a cinque giornate o a tempo indeterminato in caso di particolare gravità della condotta violenta dalla successiva lettera c). Nel caso in esame è indubbio che il comportamento del Calciatore sanzionato sia da considerare grave visto che il sanguinamento è stato costantemenete ritenuto dalla Corte quale evento determinante l’applicazione della lettera c) dell’art. 19 nel suo minimo edittale della squalifica per cinque giornate di gara. La decisione del G.S.T. è quindi fondata in fatto ed in diritto e quindi da confermare integralmente. P.Q.M. la C.S.A.T. della Toscana respinge il reclamo e dispone che la tassa venga acquisita.

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