C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 47 del 15/03/2018 – Delibera – Gara San Giuliano F.C. – Calci (2-2) del 18/02/2018, Campionato di Seconda Categoria, in C.U. n.43 del 22/02/2018 C.R.T.

 

Gara San Giuliano F.C. – Calci (2-2) del 18/02/2018, Campionato di Seconda Categoria, in C.U. n.43 del 22/02/2018 C.R.T.

Reclama la società San Giuliano F.C. avverso alla squalifica fino al 7/10/2018 inflitta dal G.S. al proprio calciatore Binioris Stefano “Per avere sgambettato da dietro il D.G. facendogli perdere l‟equilibrio e cadere a terra il fischietto”. La reclamante sostanzialmente non disconosce la dinamica dei fatti, tuttavia contesta il termine “sgambetto” in riferimento alla volontarietà del gesto posto in essere dal proprio tesserato tanto che l‟arbitro non è caduto a terra perdendo unicamente il fischietto di gara; giustifica in qualche modo l‟azione del Binioris come un tentativo maldestro di chiedere spiegazioni al D.G. Chiede una rivisitazione dei fatti, una riduzione della sanzione e di essere presente in udienza. Alla seduta del 9/3/2018 il rappresentante della società, edotto circa il supplemento di rapporto di gara dell‟arbitro, ha insistito, con alcune precisazioni, nelle conclusioni formulate nell‟atto di gravame. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, esaminati gli atti ufficiali, udita la parte reclamante, accoglie il gravame. A parere del Collegio, la dinamica del fatto è quantomeno singolare; di sicuro il gesto posto in essere dal calciatore va nella direzione opposta rispetto alle regole del gioco e soprattutto del comportamento che i tesserati in genere e il calciatore nel caso di specie devono/e tenere nei confronti dell‟arbitro che all‟interno della manifestazione sportiva rappresenta le Istituzioni. Da quanto esposto se ne ricava che il calciatore deve essere adeguatamente sanzionato, ed è proprio in questa ottica che il Collegio intende porgere la propria attenzione verificando e qualificando il gesto del calciatore, quantificando successivamente la sanzione da infliggere. Se il termine “sgambetto” deve qualificarsi come “l‟atto di mettere intenzionalmente un piede fra le gambe di una persona che cammina o corre allo scopo di farla cadere”, nel caso di specie ci si trova in una situazione ibrida rispetto al precetto sopra indicato. L‟arbitro, nel rapporto di gara, usa la seguente espressione:”…e che incrocia volontariamente le gambe contro le mie senza cattiveria o violenza…” orbene tale definizione è costituita da due elementi in contrasto fra loro: la volontarietà (termine chiaramente indicato dal D.G. e la colpa (ancorchè grave) data dalla mancanza di cattiveria e violenza ovvero da quell‟elemento soggettivo che porterebbe a determinare lo scopo finale del gesto ovvero la caduta a terra. Il supplemento di rapporto richiesto all‟arbitro dal Collegio non aiuta a chiarire la situazione, anzi, se possibile, confonde ancora di più le idee. L‟arbitro, fra l‟altro, dice testualmente”…ha voluto intenzionalmente mettere un piede tra le mie gambe, io non ho mai scritto che le urtava, proprio per impedirmi di continuare il mio percorso. E‟ naturale che abbia precisato che non si è trattato di un gesto effettuato con cattiveria o violenza, ma senza dubbio per interrompere la mia corsa e continuare a ribadire le sue contrarietà. Era altresì inconfutabile che il gesto, seppur non visibile parzialmente….è stato senza dubbio causato volutamente e il fatto che abbia procurato la caduta del fischietto è solo per descrivere ciò che è scaturito.” Da quanto esposto il Collegio ritiene che la descrizione del fatto così come riportata dall‟arbitro sia quantomeno confusionaria e contraddittoria: viene usato il termine “sgambetto” senza che vi sia stato urto e non è chiaro in che rapporto deve essere messa la volontarietà del gesto con la mancanza di cattiveria e di violenza.

Non solo, ma è altresì oscuro come possa essere avvenuta la caduta del fischietto dal momento che l‟arbitro non è stato toccato dal calciatore. Orbene, come più e più volte richiesto e ribadito, questo Giudice rinnova agli arbitri la maggiore chiarezza possibile nella descrizione dei fatti in modo tale da far sì che gli Organi giudicanti siano in possesso di tutte le informazioni necessarie al fine di emettere decisioni giuste e ben calibrate e questo nell‟interesse dell‟intero Movimento calcistico. Per quanto riguarda il caso in esame il Collegio, pur censurando la condotta del calciatore Binioris ritenendola comunque degna di sanzione, quantomeno per condotta irriguardosa nei confronti dell‟arbitro e potenzialmente idonea a procurargli danno, non può non applicare il principio “in dubbio pro reo” che comporta una riformulazione della quantificazione della sanzione così come da dispositivo. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale accoglie il reclamo, cassa la decisione del G.S e squalifica il calciatore Binioris Stefano fino a tutto il 5/5/2018. Dispone il non addebito della tassa di reclamo.

 

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