C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 47 del 15/03/2018 – Delibera – Gara Montemignaio – Strada F.C. (1-1) del 14.02.2018. Campionato Seconda Categoria Girone L. mIn C.U. n. 43 del 22 febbraio 2018 C.R. Toscana.

Gara Montemignaio – Strada F.C. (1-1) del 14.02.2018. Campionato Seconda Categoria Girone L. mIn C.U. n. 43 del 22 febbraio 2018 C.R. Toscana.

Reclama l‟A.S.D. Montemignaio avverso la seguente sanzione inflitta dal G.S.T.: -“A CARICO DI CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA PER SETTE GARE EFFETTIVE CERAMELLI CHRIS (MONTEMIGNAIO) Espulso per grave fallo di gioco, alla notifica si avvicinava al calciatore colpito, ancora a terra, e lo raggiungeva con due pugni al volto provocandogli evidente tumefazione che lo costringeva a ricorrere alle cure del Pronto Soccorso al termine della gara.” La Società reclamante precisa innanzitutto che il proprio calciatore sarebbe stato espulso per aver colpito un avversario a distanza di gioco e non per “grave fallo di gioco” come riportato dal G.S.T. nelle motivazioni della sanzione. Invero – sostiene sempre la Reclamante – il Ceramelli sarebbe stato colpito dal pugno di un avversario con palla lontana e lo stesso avrebbe quindi reagito avventandosi sul predetto avversario e colpendolo con due pugni, conseguentemente il D.G. lo espelleva senza tuttavia prendere alcun provvedimento nei confronti dell‟avversario e ciò nonostante il Ceramelli avesse mostrato all‟Arbitro i segni sul volto derivanti dal colpo subito. Né d‟altra parte il D.G. ha inserito nel rapporto alcun riferimento ai danni subiti dal Ceramelli ancorché gli sia stato richiesto sia dal calciatore che dal dirigente accompagnatore anche a fine gara. Infine l‟A.S.D. Montemignaio puntualizza come non vi sia alcuna prova che l‟avversario attinto dal Ceramelli si sia effettivamente recato al Pronto Soccorso visto che, tra l‟altro, quest‟ultimo avrebbe regolarmente terminato la gara. Richieste osservazioni al D.G. in ordine a quanto esposto nel reclamo, il medesimo conferma quanto già riportato nel proprio rapporto di gara, confermando che dapprima il calciatore dell‟A.S.D. Montemignaio veniva espulso per un fallo di gioco e solo successivamente colpiva l‟avversario, che nel frattempo era rimasto a terra dolorante, con due pugni sul volto, venendo infine allontanato dai propri compagni. Il D.G. precisa inoltre di essere stato informato da un dirigente della squadra avversaria che il giocatore colpito sarebbe stato costretto a recarsi al Pronto Soccorso. Nega di aver affermato che quest‟ultimo sarebbe stato in condizioni tali da non poter essere in grado di concludere la gara e nega altresì che gli sia stato chiesto di inserire nel rapporto la circostanza che il Ceramelli sarebbe stato portato al Prono Soccorso. L‟Arbitro innanzitutto conferma che il Ceramelli è stato espulso per un fallo di gioco e solo successivamente ha posto in essere la condotta violenta ai danni dell‟avversario e d‟altra parte, sul punto, dal reclamo non emerge alcun elemento idoneo ad inficiare la versione dei fatti, tra l‟altro dotata di fede privilegiata, offerta dal D.G.. Pertanto già sotto questo profilo consegue una giornata di squalifica. Venendo poi ad esaminare la condotta violenta, giova precisare che nel caso di specie quest‟ultima possa essere senz‟altro qualificata come particolarmente grave, in quanto, non solo il Ceramelli colpisce l‟avversario mentre si trova a terra, ma lo colpisce senz‟altro in maniera molto violenta visto che l‟avversario riporta fin da subito delle evidenti conseguenze rappresentate dalla tumefazione della zona offesa. Di guisa che ai sensi art. 19 comma 4 lett. c) tale condotta deve essere sanzionata con almeno cinque giornate di squalifica; nel caso di specie il G.S.T. risulterebbe averne comminate sei, ma come detto la norma indica il limite minimo e la sanzione inflitta dal G.S.T. – a detta di questa Corte - appare comunque congrua in ragione della grave e deprecabile condotta sopra descritta posta in essere dal tesserato ed è a tal uopo, tra l‟altro, risulta sostanzialmente irrilevante che il calciatore colpito a fine gara si sia effettivamente recato al Pronto Soccorso per accertamenti o meno. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana respinge il reclamo. Dispone addebitarsi la tassa di reclamo.

 

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