C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 47 del 15/03/2018 – Delibera – Reclamo Jolly Montemurlo S.S. A R.L. Avverso Squalifica Caselli Samuele Fino Al 1 Giugno 2018. (C.U. N° 42 Del 15\2\2018)

Reclamo Jolly Montemurlo S.S. A R.L. Avverso Squalifica Caselli Samuele Fino Al 1 Giugno 2018. (C.U. N° 42 Del 15\2\2018)

Propone rituale reclamo il Jolly Montemurlo avverso la sanzione in oggetto comminata dal GST della Toscana nei confronti del calciatore Caselli Samuele con la seguente motivazione: “A fine gara con l‟intento di impedire al D.G. di entrare nello spogliatoio, lo tirava con forza per la maglia nel tentativo di allontanarlo dalla porta”. La reclamante nega il contatto, almeno nelle forme descritte dal DG. Spiega come il calciatore rientrando nello spogliatoio abbia incrociato l‟arbitro mentre questi si stava recando nello spogliatoio del Jolly Montemurlo per individuare alcuni tesserati, in tale frangente dicendo al DG che aveva sbagliato spogliatoio gli porgeva la mano in segno di saluto, questo sarebbe quindi stato l‟unico contatto tra i due. Chiede quindi di rivedere la sanzione. La C.A.S.T. esaminato il reclamo, acquisito il supplemento di rapporto, decide di respingere il reclamo stesso. Il DG nel supplemento conferma il rapporto, precisa come vi sia stato lo strattonamento seguito dalle parole “qui non puoi entrarci” e solo in un secondo momento avrebbe detto “arrivederci” stringendo la mano al DG come cenno di saluto. Il gesto descritto pur nella effettiva assenza di intento lesivo, rientra in una casistica abbastanza diffusa parificabile ad una lieve spinta. E‟ notorio come non sia consentito in alcun modo attingere l‟arbitro, seppur senza avere intenti violenti, né la giovane età del calciatore riveste carattere di attenuante, anzi, come ha sempre rilevato questo Organo Giudicante, proprio i giovani calciatori debbono avere, attraverso le sanzioni comminate, la percezione della gravità dei loro comportamenti in campo, sia nei confronti degli avversari sia nei confronti dei direttori di gara. Nel caso di specie, il primo giudice ha ritenuto di applicare una sanzione che può essere condivisa meritando pertanto piena conferma. P.Q.M. La C,A.S.T. respinge il reclamo, ordina incamerarsi la tassa relativa.

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