C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 47 del 15/03/2018 – Delibera – Oggetto: reclamo dell‟A.S.D. Giovanile Sextum avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. all’allenatore Logli Stefano fino al 4/05/2018 (C.U. n. 36 del 21/02/2018).

Oggetto: reclamo dell‟A.S.D. Giovanile Sextum avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. all'allenatore Logli Stefano fino al 4/05/2018 (C.U. n. 36 del 21/02/2018).

Il G.S.T. applicava al tesserato identificato in epigrafe le sanzioni oggi reclamate, con riferimento ai fatti accaduti nel corso della gara casalinga, disputata in data 17 febbraio 2018, tra la società reclamante e il Fornacette Casarosa, con la seguente motivazione: Logli Stefano “Entrava sul terreno di gioco proferendo espressione blasfema e teneva comportamento irriguardoso. Una volta allontanato offendeva il D.G. e alla fine del primo tempo entrando nel recinto di gioco reiterava le offese. Doveva essere allontanato dal recinto di gioco dal Dirigente accompagnatore”. Ricorre l‟impugnante che, pur ammettendo che l'allenatore abbia tenuto un comportamento censurabile, contesta la ricostruzione degli avvenimenti operata dal D.G. in quanto frutto di un parziale fraintendimento. Nel caso di specie il Sig. Logli non avrebbe pronunciato alcuna imprecazione contro la divinità limitandosi a dare del suino al proprio zio. Non si sarebbe dunque trattato di una bestemmia e la successiva reazione al provvedimento di espulsione (avvenuta nell'intervallo di gioco tra i due tempi) sarebbe stata mal interpretata dal D.G. che avrebbe confuso il dispiacere dell'allenatore per l'ingiusta espulsione con un inesistente contenuto minaccioso. Contestando pertanto entrambe le condotte e cioè sia la sussistenza della frase blasfema che la supposta minaccia, la società conclude affinché la Corte Sportiva d'Appello Territoriale stabilisca una riduzione della sanzione irrogata. Il reclamo non può essere accolto. L‟atto introduttivo cerca di contrastare la fede privilegiata dei documenti arbitrali sulla sola negazione dei fatti attribuiti al tesserato confliggendo inesorabilmente sia su quanto contenuto nel rapporto che sulle precisazioni inserite nel successivo supplemento arbitrale espressamente richiesto dalla Corte. 83 stagione sportiva 2017/2018 Oggetto: reclamo dell‟A.S.D. Giovanile Sextum avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. all'allenatore Logli Stefano fino al 4/05/2018 (C.U. n. 36 del 21/02/2018). Il G.S.T. applicava al tesserato identificato in epigrafe le sanzioni oggi reclamate, con riferimento ai fatti accaduti nel corso della gara casalinga, disputata in data 17 febbraio 2018, tra la società reclamante e il Fornacette Casarosa, con la seguente motivazione: Logli Stefano “Entrava sul terreno di gioco proferendo espressione blasfema e teneva comportamento irriguardoso. Una volta allontanato offendeva il D.G. e alla fine del primo tempo entrando nel recinto di gioco reiterava le offese. Doveva essere allontanato dal recinto di gioco dal Dirigente accompagnatore”. Ricorre l‟impugnante che, pur ammettendo che l'allenatore abbia tenuto un comportamento censurabile, contesta la ricostruzione degli avvenimenti operata dal D.G. in quanto frutto di un parziale fraintendimento. Nel caso di specie il Sig. Logli non avrebbe pronunciato alcuna imprecazione contro la divinità limitandosi a dare del suino al proprio zio. Non si sarebbe dunque trattato di una bestemmia e la successiva reazione al provvedimento di espulsione (avvenuta nell'intervallo di gioco tra i due tempi) sarebbe stata mal interpretata dal D.G. che avrebbe confuso il dispiacere dell'allenatore per l'ingiusta espulsione con un inesistente contenuto minaccioso. Contestando pertanto entrambe le condotte e cioè sia la sussistenza della frase blasfema che la supposta minaccia, la società conclude affinché la Corte Sportiva d'Appello Territoriale stabilisca una riduzione della sanzione irrogata. Il reclamo non può essere accolto. L‟atto introduttivo cerca di contrastare la fede privilegiata dei documenti arbitrali sulla sola negazione dei fatti attribuiti al tesserato confliggendo inesorabilmente sia su quanto contenuto nel rapporto che sulle precisazioni inserite nel successivo supplemento arbitrale espressamente richiesto dalla Corte.

In effetti, occorre evidenziare che l'arbitro, ad onta di quanto dedotto, attesta di avere chiaramente udito la pronuncia di una espressione blasfema diretta ad una figura di riferimento appartenente alla religione cristiana cattolica accostata ad un animale grufolante. Anche nel supplemento il D.G. conferma di aver udito chiaramente la bestemmia e di avere distintamente percepito il contenuto minaccioso delle frasi successivamente rivolte dall'allenatore contro di lui. In ogni caso la giustificazione addotta (e cioè di avere imprecato contro un proprio parente), smentita categoricamente dalle dichiarazioni dell'arbitro, non esonererebbe dalla responsabilità di un contegno altamente diseducativo in quanto si tratterebbe, con ogni evidenza, di palesi bestemmie pronunciate in modo camuffato. Non avrebbe infatti alcun senso inveire in modo così acceso contro il proprio zio, contro la cui persona non poteva essere mosso alcun addebito in ordine alla conduzione della partita e che verosimilmente non era nemmeno presente sul terreno di giuoco. Occorre sottolineare, per quanto concerne le minacce, che il Logli fu espulso al 20esimo del primo tempo e dunque le frasi offensive e intimidatorie furono pronunciate nell'intervallo di gioco, oltre 25 minuti dopo l'espulsione, immediatamente prima che il medesimo fosse allontanato a forza dal recinto di gioco. In tal senso occorre ricordare che il Sig. Logli rivestiva la carica di allenatore, ruolo che lo onerava di una maggior attenzione nell‟ottemperanza e nel rispetto di quelle regole di lealtà e correttezza prescritte dal codice, anche con riguardo all‟esempio fornito alla squadra; il venir meno a tale responsabilità, accentuato dalla necessità di fornire modelli comportamentali a giovani atleti che gravitano ancora in ambito dilettantistico, giustifica l'adozione di un adeguato provvedimento sanzionatorio. Pertanto la sanzione inflitta dal G.S.T. appare corretta ed adeguata. P.Q.M. La Corte Sportiva d'Appello Territoriale respinge il reclamo e dispone l'incameramento della relativa tassa

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