C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 48 del 16/03/2018 – Delibera – Preannuncio di reclamo proposto dall’A.S.D. Calcio Pestello, in riferimento al provvedimento con il quale il G.S.T. presso la delegazione Provinciale di Arezzo ha disposto la ripetizione della gara Monsigliolo A.S.D. / A.S.D. Calcio Pestello, disputata e sospesa in data 4.2.2018. (C.U. n. 34 del 7.2.2018)

Preannuncio di reclamo proposto dall’A.S.D. Calcio Pestello, in riferimento al provvedimento con il quale il G.S.T. presso la delegazione Provinciale di Arezzo ha disposto la ripetizione della gara Monsigliolo A.S.D. / A.S.D. Calcio Pestello, disputata e sospesa in data 4.2.2018. (C.U. n. 34 del 7.2.2018)

Il G.S.T. della Delegazione Provinciale di Arezzo dopo aver esaminato gli atti ufficiali della gara descritta in epigrafe ne ha disposto la ripetizione non ritenendo, a norma del c.2 dell’art. 64 delle N.O.I.F., sussistere le condizioni sufficienti ad effettuarne la sospensione. Il provvedimento relativo è stato pubblicato sul C.U. n. 34, in data 7.2.2018 della Delegazione Provinciale competente. In data 8.2.2018 – alle ore 22.41 – l’A.S.D. Calcio Pestello ha trasmesso a crtoscana@pec-legal.it una nota, inviata per conoscenza alla S:P. Monsigliolo A.S.D. della quale si riporta testualmente il contenuto essenziale :”…dichiara di procedere alla presentazione di reclamo presso la Corte Sportiva Territoriale avverso la decisione emanata dal Giudice Sportivo Territoriale di Arezzo relativamente alla gara del Campionato Provinciale di Arezzo, disputata lo scorso 4/2/2018 tra MONSIGLIOLO A.S.D. e CALCIO PESTELLO”. Acquisiti tali atti, questa Corte osserva che la procedura relativa ai ricorsi avverso la regolarità dello svolgimento delle gare nell’ambito della L.N.D. è quella prevista dall’art. 46, c. 1, del C.G.S. la quale richiede che esso deve essere preannunciato al G.S. competente – con le modalità di comunicazione previste dall’art. 38 del C.G.S. – entro le ore 24,00 del giorno successivo alla gara. Per quanto riguarda invece i procedimenti in secondo grado, quale quello che si celebra innanzi questa Corte, il medesimo articolo prevede al comma 4 che “ “I ricorsi di secondo grado devono essere proposti alla Corte sportiva di appello a livello territoriale entro il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione che si intende impugnare” Quindi nessun preannuncio doveva essere fatto a questo Giudice nei cui confronti è da rispettare un’unica procedura costituita dalla trasmissione del reclamo con le motivazioni (la cui mancanza costituisce inammissibilità dell’atto proposto ex art. 33, c. 5. C.G.S.), nonché dell’attestazione, in originale, dell’avvenuto invio di copia del reclamo alla controparte. L’atto pervenuto non costituisce in alcun modo reclamo perché privo dei requisiti essenziali richiesti, per cui la Corte non può che dichiararne l’inammissibilità. Tassa acquisita.

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