C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 52 del 29/03/2018 – Delibera – Reclamo proposto dal Calciatore Mangini Nicolò avverso il provvedimento di squalifica – fino al 22.6.2018 – assunto nei suoi confronti dal G.S.T. della Toscana. (C.U. n.43 del 22.2.2018).

 Reclamo proposto dal Calciatore Mangini Nicolò avverso il provvedimento di squalifica – fino al 22.6.2018 – assunto nei suoi confronti dal G.S.T. della Toscana. (C.U. n.43 del 22.2.2018).

“Per aver preso per un braccio il D.G. ed averlo spinto senza provocargli dolore. Nel contempo gli rivolgeva frase irriguardosa”, questa la motivazione del provvedimento disciplinare indicato in premessa. Con atto pervenuto nei termini il Calciatore Nicolò Mangini, senza entrare nel merito del provvedimento e ritenendo errato il rapporto di gara, afferma: “ …nella partita Castiglionese - Argentario del 18.2.2018 sono stato sostituito al 15’ del II tempo, quindi non posso essere stato espulso al 28’.” In conseguenza chiede l’esame da parte della Corte, dichiarandosi disposto ad essere ascoltato. Nella fase istruttoria del procedimento il Collegio, nell’esaminare il fascicolo acquisito, ha accertato l’esistenza di due rapporti di gara emessi, all’evidenza, in due distinti momenti, dai quali ha rilevato quanto segue: - il rapporto redatto certamente al termine della gara (18.2.2018), indica sulla prima pagina alla voce “variazione nelle formazioni”: “Società ospitante: al 18’ del 2 t. esce n. 8 Mangini N. entra n.16 Savini M.” Sulla seconda pagina del medesimo rapporto alla voce “calciatori espulsi” è annotato: “Al 28’ del 2 T il num. 8 della Castiglionese sig. Mangini Nicolò perché……..” Sulla base di tale rapporto il G.S.T, ha emesso la propria decisione che ha dispiegato i propri effetti a decorrere dal 22.2.2018 con la pubblicazione del C.U. n. 43.

Il secondo rapporto rinvenuto consta di una sola pagina che, alla voce “variazione nelle formazioni” è, sempre quale prima variazione, così compilata: “Società ospitante: al 18’ del 2 t. esce n. 6 Atudorei R. (Atvoorei, come da note gara, n.d.r) entra n.16 Savini M.” Quest’ultimo rapporto risulta trasmesso via e-mail in data 28.2.2018, ore 8,01, con nota di accompagnamento nella quale l’Arbitro porge le proprie scuse per “il disagio” causato. Il reclamo, a sua volta, risulta trasmesso a mezzo raccomandata in data 28.2.2018 (ultimo giorno utile) alle ore 13,14. Questa ridda di dati ha determinato la Corte, al fine di chiarire definitivamente quanto accaduto, a convocare per la data odierna l’Arbitro il quale, invitato a descrivere i fatti salienti della gara sotto il profilo disciplinare, interrogato sull’episodio relativo al calciatore Mangini, ha ammesso con notevole onestà intellettuale di essere incorso in un evidente errore di trascrizione e di aver inviato la rettifica, a seguito di una richiesta di chiarimenti ricevuta. Sempre a domanda ha indicato con precisione che la richiesta di chiarimenti gli è pervenuta la sera del giorno 27 febbraio e di aver risposto alle ore 8,01 del giorno successivo. Quanto sopra accertato, la Corte pur biasimando la non certamente corretta buona fede del Calciatore Mangini che non poteva non essere consapevole di essere stato espulso al 28’ del II tempo e quindi di per ciò stesso legittimato a reclamare contro il merito del provvedimento, rileva che la rettifica operata dal D.G. in ordine alle sostituzioni avrebbe dovuto essere portata a conoscenza, quantomeno, dei soggetti interessati stante che l’errore coinvolgeva tesserato nei cui confronti era già stato assunto, e pubblicato, un provvedimento disciplinare. Infatti il Calciatore, rilevata una contraddizione nel rapporto che fino a quel momento era stato ufficializzato con il C.U. ha sollevato, con espediente difensivo, unicamente una considerazione di carattere pregiudiziale. Di rilevante importanza, in proposito, quanto appurato in sede istruttoria, ovvero che: - il termine ultimo per proporre reclamo è determinato dalla norma, per il caso di specie, alle ore 24,00 del giorno 28.2.2018; - la rettifica del D.G. è stata inviata alle ore 8,01 del medesimo giorno; - il reclamo è stato inviato alle ore 13,14 successive. E’ quindi di tutta evidenza che ove l’ultimo rapporto di gara, che deve essere considerato come definitivo, fosse stato portato regolarmente a conoscenza dell’interessato la difesa di questi avrebbe avuto tutt’altro indirizzo entrando nel merito o non essere de tutto esercitata. Si è in tal modo violato il diritto alla difesa di detto calciatore per cui la Corte ritiene, in applicazione del disposto dell’art. 34 c. 4 bis, (“E’ consentito agli organi di giustizia sportiva di rimettere in termini una parte, se è incorsa in una decadenza per causa ad essa non imputabile.) di dover concedere al Calciatore affinché possa, ove lo ritenga, proporre reclamo sul merito della decisione de quo, i termini previsti dall’art. 36, c. 2, del C.G.S. che decorreranno dalla data di pubblicazione della presente decisione sul C.U. del C.R.T. ai sensi dell’art. 22,c.11 del C.G.S.. La Corte, infine, ricorda al reclamante che la richiesta di essere ascoltati, costituendo l’esercizio di un diritto, non può essere demandata alla discrezionalità del giudicante e deve, pertanto, essere formulata in modo diretto ed inequivocabile. Tassa non dovuta.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it