C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 52 del 29/03/2018 – Delibera – Reclamo proposto dalla Società San Paolino Caritas in opposizione al provvedimento con il quale il G.S.T. di Firenze ha inflitto alla squadra della reclamante l’ammenda di € 500,00. (C.U. n. 35 del 21.2.2018).

Reclamo proposto dalla Società San Paolino Caritas in opposizione al provvedimento con il quale il G.S.T. di Firenze ha inflitto alla squadra della reclamante l’ammenda di € 500,00. (C.U. n. 35 del 21.2.2018).

Il provvedimento sopra indicato, così motivato:“Per accensione di un fumogeno senza peraltro procurare conseguenze” viene contestato con tempestivo reclamo dalla Società San Paolino Caritas fondato su due essenziali eccezioni. Con la prima si esclude qualsiasi riconducibilità a possibili rapporti esistenti tra la reclamante e coloro che hanno acceso il fumogeno. La seconda precisa che in ogni caso coloro che lo hanno acceso si trovavano su una collinetta “…non di pertinenza dell’impianto di gioco posta sulla strada di pubblica viabilità ed esterna all’impianto di gioco (esternamente alla recinzione dell’impianto sportivo”. Le medesime argomentazioni venivano svolte nel corso della richiesta audizione dal rappresentante della Società una volta venuto a conoscenza del supplemento al rapporto di gara redatto dall’arbitro su richiesta della Corte. Chiuso il dibattimento ed esaminati gli atti, la Corte ritiene il reclamo meritevole di accoglimento. La norma che regola la materia è quella riportata al comma 3 dell’art. 12 del C.G.S. la quale così dispone: “Le società rispondono per la introduzione o utilizzazione negli impianti sportivi di materiale pirotecnico di qualsiasi genere” per cui la violazione avviene se il materiale pirotecnico venga introdotto ed utilizzato all’interno dell’impianto sportivo. L’Arbitro, con il supplemento qui reso, ha ritenuto dover precisare che nell’impianto in cui si è svolta la gara “… l’unica recinzione presente, oltre quella delimitante il recinto di gioco, è quella che separa la strada di pubblica utilità dall’area destinata ad arbitri e tesserati delle società. Non è pertanto nemmeno presente un’area adibita alla presenza dei sostenitori, spalti o quant’altro per intendersi, che quindi occupano per forza di cose, un’area esterna a quella di competenza della Società Sant’Agata”. La precisazione, opportunamente fatta dal D.G. e del tutto ignota al G.S., induce la Corte a ritenere non potersi applicare, al caso si specie, il disposto dell’art. 12 sopra riportato, essendo avvenuta l’accensione del fumogeno all’esterno del recinto di gioco, e non, come espressamente richiesto dalla norma, all’interno di esso. Osserva ancora questo Giudice di essersi già pronunciato (da ultimo C.U. n. 47/2018) sul contenuto dell’art. 12 richiamato la cui applicazione determina un abbondante contenzioso di difficile soluzione nell’ambito della normativa esistente.

Infatti la norma, pur apparendo perfetta nella sua motivazione teorica e pienamente applicabile ai campi da gioco del Settore Professionistico, mal si attaglia alla realtà delle gare della L.N.D. che vengono spesso disputate su campi di gioco privi di tribune per il pubblico, o a ridosso di sedi stradali se non, come nel caso in esame ben evidenziato dal D.G., addirittura del tutto privo – all’interno dell’impianto – di spazi per il pubblico, osservazione che viene posta all’attenzione del Legislatore Sportivo Per quanto riguarda il caso in esame il reclamo deve essere accolto e la relativa tassa restituita.

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