C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 52 del 29/03/2018 – Delibera – Reclamo U.S. Massese Avverso Squalifica Allenatore Esordienti Fusco Paolo Fino Al 30 Aprile 2018. (C.U. N° 33 Del 28\2\2018)

 

Reclamo U.S. Massese Avverso Squalifica Allenatore Esordienti Fusco Paolo Fino Al 30 Aprile 2018. (C.U. N° 33 Del 28\2\2018)

 Propone rituale reclamo la U.S. Massese avverso la sanzione in oggetto comminata dal GST di Massa nei confronti dell’allenatore categoria esordienti signor Paolo Fusco con la seguente motivazione: “Allontanato per ripetute proteste, ad un richiamo da parte del DG ha assunto comportamento irriguardoso nei confronti dello stesso. Nonostante il provvedimento restava in panchina costringendo il DG ad invitarlo più volte ad uscire. Sanzione aggravata stante la categoria giovanile di riferimento”. La reclamante non contesta le motivazioni ma ritiene eccessiva la sanzione. Asserisce che il cartellino rosso mostrato all’indirizzo della panchina da circa trenta metri non era stato recepito dal tecnico come rivolto a lui e l’arbitro aveva fatto ricominciare il gioco senza attendere che il destinatario del provvedimento di espulsione si allontanasse. Chiede quindi di rivedere la sanzione. La C.A.S.T. esaminato il reclamo, acquisito il supplemento di rapporto, decide di respingere il reclamo stesso. Il DG nel supplemento conferma il rapporto, precisa di avere effettivamente avuto delle incertezze nella gestione della gara (almeno sotto l’aspetto disciplinare) ma giustificandosi con la scarsa esperienza (afferma il DG che era alla sua seconda direzione), per il resto conferma il comportamento del signor Fusco, comportamento che peraltro non viene smentito nemmeno dalla società. Si osserva come il comportamento del signor Fusco non sia eccessivamente grave, tuttavia, proprio come emerge dalla motivazione del primo giudice, è aggravato dalla categoria di riferimento. Nella categoria esordienti infatti, l’aspetto educativo e ludico deve prevalere (ed a tal fine i campionati e le stesse partite sono strutturate in modo particolare e diverso dagli altri campionati e categorie), mentre l’aspetto agonistico e tattico risulta essere del tutto secondario. In sostanza i giocatori devono rispettare delle regole prima comportamentali piuttosto che tecniche, e gli allenatori devono prediligere tali aspetti sia nell’insegnamento del gioco sia, soprattutto, nell’insegnamento comportamentale, dando loro per primi l’esempio. Anche gli arbitri della categoria sono alle prime armi e come tali vanno aiutati ad arbitrare ed a crescere nelle loro prestazioni, comprendendo i possibili errori tecnici in cui possono incorrere durante la direzione, evitando di protestare in modo eccessivo ed anzi cercando di comprendere le incertezze allorchè sbaglino un giudizio. Nel caso di specie il signor Fusco è venuto meno alla sua funzione educativa che gli competeva in quanto allenatore in tale categoria, per cui congrua appare la sanzione irrogata dal primo giudice, stante l’aggravante specifica a cui fa riferimento. P.Q.M. La C,A.S.T. respinge il reclamo, ordina incamerarsi la tassa relativa.

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