C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 52 del 29/03/2018 – Delibera – Oggetto: Reclamo dell’associazione Sportiva Dilettantesca Mazzola Valdarbia avverso la squalifica dell’allenatore Ficalbi Riccardo fino al 21/03/2018 nonché l’ammenda di Euro 700,00 (C.U. n. 39 del 28/02/2018).

Oggetto: Reclamo dell'associazione Sportiva Dilettantesca Mazzola Valdarbia avverso la squalifica dell'allenatore Ficalbi Riccardo fino al 21/03/2018 nonché l'ammenda di Euro 700,00 (C.U. n. 39 del 28/02/2018).

L'associazione Sportiva Dilettantesca Mazzola Valdarbia, con rituale e tempestivo gravame, adiva questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale contestando la decisione del G.S.T., adottata nei confronti del tesserato identificato in epigrafe e della stessa società; tali provvedimenti venivano assunti con riferimento a quanto avvenuto nel corso dell'incontro casalingo disputato, in data 25/02/2018, contro la Società Gracciano. Il G.S.T. motivava così le proprie decisioni: Ammenda di Euro 700,00: “A fine del primo tempo durante l'intervallo un tifoso della squadra di casa (Mazzola Valdarbia) entrava indebitamente, dopo aver superato un cancello lasciato aperto, nel terreno di gioco. Andava quindi incontro al D.G. offendendolo e minacciandolo di aspettarlo fuori, dopodiché, appoggiando le mani sul petto al D.G., gli dava uno spintone facendolo indietreggiare di due metri e provocandogli leggero dolore. Mentre il tifoso persisteva nelle sue minacce, nessuno dei Dirigenti è intervenuto in aiuto del D.G. che, solo con continui ed insistenti inviti, è riuscito fare uscire il sostenitore dal terreno di gioco. Il predetto sostenitore continuava poi anche dall'esterno a offendere e a minacciare il D.G.. La sanzione tiene anche conto della mancata assistenza al D.G. da parte dei dirigenti della Società.”. Squalifica all'allenatore Ficalbi Riccardo fino al 21/03/2018: “Per frasi offensive ed irriguardose nei confronti del D.G.”. Preliminarmente questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale deve precisare di non poter prendere in esame il reclamo relativo alla squalifica dell'allenatore in quanto provvedimento disciplinare non impugnabile ex art. 45 co. III lett. b) del Codice di Giustizia Sportiva che così recita “Non sono impugnabili in alcuna sede, ad eccezione della impugnazione del Presidente federale, e sono immediatamente esecutivi i seguenti provvedimenti disciplinari: […] b) inibizione per dirigenti ovvero squalifica per tecnici e massaggiatori, fino ad un mese”. Per quanto attiene l'ammenda la Società argomentava il reclamo ponendo a fondamento un atteggiamento provocatorio assunto dal D.G. che avrebbe compiuto una serie di errori tecnici attribuiti alla mancata conoscenza del regolamento applicato agli esordienti. Il medesimo avrebbe poi apostrofato il pubblico in due distinte occasioni con espressioni offensive ed irrispettose; lo spettatore entrato in campo non avrebbe inoltre mai raggiunto il D.G. poiché prontamente bloccato dai dirigenti del Mazzola Valdarbia. Conclude - considerata l'inesistenza di qualsiasi forma di contatto e l'atteggiamento scorretto assunto dal D.G. - per la riduzione della sanzione inflitta chiedendo un confronto tra i Dirigenti della società e l'arbitro. Ad avviso di questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale il reclamo della società non può essere accolto. Preliminarmente per quanto concerne la richiesta di un confronto con il D.G. avanzata nel reclamo, senza dover specificare i compiti ed i poteri attribuiti a questo collegio, deve essere confermata di nuovo l'impossibilità di poter disporre audizioni testimoniali nel procedimento sportivo - ed a maggior ragione “confronti” - poiché assolutamente non previsti dal Codice di Giustizia Sportiva. In ogni caso, da quanto sopra dedotto, in assenza di palesi incongruenze desumibili dal rapporto di gara, il giudizio deve sottostare alle norme imperative che lo regolano e pertanto la fede privilegiata che le carte federali conferiscono alla versione arbitrale impone a questo collegio di attribuirvi piena credibilità nella assoluta impossibilità di poter acquisire mezzi istruttori estranei al Procedimento Sportivo. La Corte Sportiva d'Appello Territoriale provvedeva comunque, come di prassi, ad integrare l'istruttoria attraverso la richiesta di un supplemento arbitrale che veniva allegato al fascicolo. Nel documento l'arbitro conferma inizialmente la ricostruzione dei fatti formulata nell'originario rapporto di gara e precisa di non aver mai assunto comportamenti polemici o vagamente provocatori nei confronti di nessuno. Chiarite le ragioni di alcune decisioni tecniche, sulle quali la Corte non ha alcun potere di giudizio, il D.G. conferma l'avvenuto contatto con lo spettatore (successivamente identificato nel padre di un giocatore espulso) che sarebbe avvenuto nella assoluta inerzia della dirigenza. Ad onta di quanto dedotto nel reclamo le condotte assunte dal tifoso assumono un contenuto che risulta obiettivamente irriguardoso ed intimidatorio oltre che fisicamente aggressivo e l'assenza di conseguenze non può certamente imputarsi, dalle dichiarazioni presenti in atti, alla dirigenza. Occorre dunque evidenziare che l'entità della sanzione pecuniaria è stata correttamente parametrata dal Giudice di prime cure con riferimento alla pluralità di comportamenti illegittimi e che tale quantificazione appare conforme ad altre decisioni adottate con riferimento a fattispecie analoghe. P.Q.M. La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, respinge il reclamo della Associazione Sportiva Dilettantesca Mazzola Valdarbia e dispone l'incameramento della relativa tassa.

 

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