C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 54 del 12/04/2018 – Delibera – Reclamo U.S. Antella Avverso Squalifica Merciai Matteo Per 3 Gg. (C.U. N. 47 Del 15\3\2018)

Reclamo U.S. Antella Avverso Squalifica Merciai Matteo Per 3 Gg. (C.U. N. 47 Del 15\3\2018)

Propone rituale reclamo la U.S.Antella avverso la sanzione in oggetto comminata dal GST della Toscana con la seguente motivazione: “Per aver bestemmiato e rivolto frase irriguardosa al DG”. La reclamante chiede una riduzione della sanzione, contesta l‟episodio sostenendo che il calciatore avrebbe sì pronunciato frase irriguardosa, ma non avrebbe detto alcuna bestemmia. La C.A.S.T. esaminato il reclamo acquisito il supplemento di rapporto, sentito il presidente della società all‟udienza del 6 aprile 2018, decide di respingere il reclamo stesso. L‟Arbitro nel supplemento conferma il primo rapporto, ribadendo che il Merciai aveva proferito frase blasfema seguita da una irriguardosa nei suoi confronti. La difesa della reclamante si duole della eccessività della sanzione, tuttavia essa appare equa e rispondente alla casistica simile. Alla sanzione per una giornata per la frase blasfema si aggiungono le due per il comportamento irriguardoso. Per tale motivo si ritiene congrua la commisurazione della sanzione quindi meritevole di conferma. P.Q.M. La C.A.S.T. respinge il reclamo ed ordina incamerarsi la tassa relativa.

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