C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 54 del 12/04/2018 – Delibera – Gara Versilia – Oratorio Nazzano Carrara (3-1) del 10.03.2018. Campionato Allievi provinciale. In C.U. n.39 Del 14.03.2018 Delegazione provinciale di Lucca.

Gara Versilia – Oratorio Nazzano Carrara (3-1) del 10.03.2018. Campionato Allievi provinciale. In C.U. n.39 Del 14.03.2018 Delegazione provinciale di Lucca.

Reclama la società Oratorio Nazzano Carrara avverso la squalifica fino al 27/04/2018 inflitta all‟allenatore sig. Gigli Ivano il quale “a fine gara invitava i propri calciatori a salutare solo gli avversari e non il D.G. Successivamente, mentre l‟arbitro si apprestava ad uscire dal proprio spogliatoio reiterava le protesta tenendo comportamento gravemente irriguardoso”. La reclamante contesta quanto sostenuto dal G.S. a seguito del rapporto dell‟arbitro, rilevando che la squalifica inflitta al proprio tesserato appare priva di fondamento, sproporzionata ed eccessiva. Nega che il sig. Gigli abbia detto ai propri calciatori di non salutare l‟arbitro e rileva che il D.G. avrebbe pronunciato durante la partita la frase “voi carrarini siete ignoranti e non capite l‟italiano”. Il Gigli avrebbe detto ai propri calciatori di salutare senza alcuna distinzione e nessuna minaccia è stata indirizzata all‟arbitro. La reclamante chiede l‟annullamento della sanzione e, in ipotesi, una sua riduzione. Chiede di essere presente al momento dell‟esame del reclamo. All‟udienza del 06.04.2018 il dirigente della società sig. Volpi, delegato dal presidente, ha ribadito il contenuto del reclamo facendo presente che l‟arbitro ha affermato che avrebbe squalificato il Gigli facendolo smettere di allenare. Lo stesso dirigente ha altresì sostenuto che il Gigli si sarebbe limitato a chiedere all‟arbitro se esistesse o meno una norma che obbliga i calciatori a salutare il D.G. a fine gara. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, esaminati gli atti ufficiali e udita la parte reclamante passa in decisione. In primo luogo l‟Organo giudicante rileva che il supplemento di rapporto dell‟arbitro non può essere preso in considerazione in quanto non è sottoscritto e quindi trattasi di atto inesistente.

La decisione pertanto deve essere presa unicamente sulla base del rapporto arbitrale sic et simpliciter. Nel merito, il Giudicante rileva che non appare esistere una norma specifica che obbliga i calciatori a salutare l‟arbitro a fine gara; si tratta pertanto di una questione di educazione civile e sportiva, tuttavia nessuno può essere sanzionato per un‟eventuale mancanza in tal senso: “Nullum crimen sine poena, nulla poena sine lege”. Per quanto attiene il comportamento del Gigli la Corte rileva che quanto riportato dall‟arbitro costituisce prova privilegiata e non sono ammesse per questo tipo di giudizio escussioni testimoniali. Allo stato, pertanto, la decisione relativamente a quanto contestato al Gigli deve essere presa unicamente in merito al suo comportamento a fine gara. Da quanto emerge dagl‟atti ufficiali è palese che il Gigli si è rivolto all‟arbitro in modo poco consono in relazione all‟attività da lui svolta ovvero quella di allenatore di giovani calciatori e per questo motivo deve essere sanzionato in modo tale che possa comprendere, per il futuro, che la sua funzione gli impone un comportamento sempre improntato all‟educazione civile e alla specchiata condotta sportiva, proprio per fare sì che i suoi atleti prendano da lui i giusti insegnamenti. In punto di quantificazione della sanzione, la stessa deve essere rivisitata sulla base di quanto esposto nella parte narrativa della decisione. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in accoglimento del reclamo, cassa la decisione del G.S. e squalifica il sig. Gigli Ivano fino a tutto il 13.04.2018. Dispone il non addebito della tassa di reclamo

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