C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 54 del 12/04/2018 – Delibera – Oggetto: C.U. n. 42 del 14.03.2018 Esito gara del 04.03.2018 Albinia – Orbetello; ammenda di Euro 250,00; 1 punto di penalizzazione; squalifica Piersanti Maurizio per 1 mese; squalifica Cecchi Mauro per 2 mesi. Reclamo Unione Sportiva Albinia

Oggetto: C.U. n. 42 del 14.03.2018 Esito gara del 04.03.2018 Albinia – Orbetello; ammenda di Euro 250,00; 1 punto di penalizzazione; squalifica Piersanti Maurizio per 1 mese; squalifica Cecchi Mauro per 2 mesi. Reclamo Unione Sportiva Albinia

Con reclamo tempestivamente proposto l‟Unione Sportiva Albinia impugna la decisione del Giudice Sportivo di Grosseto, pubblicata nel C.U. n. 42 del 14.03.2018 e qui di seguito trascritta: DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gara del 04.03.2018 ALBINIA – ORBETELLO ASD IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE In riferimento alla gara tra U.S.D. ALBINIA E U.S. ORBETELLO A.S.D. non disputata, giungeva rapporto arbitrale nel quale il DG dichiarava testualmente: facendo il sopralluogo del terreno di gioco prima della partita mi sono accertato che fosse praticabile: malgrado la presenza del fango in alcuni parti per la pioggia caduta che lo rendeva sì scivoloso, ma non pericoloso, e, visto che il pallone rimbalzava regolarmente ho decretato che la gara poteva essere giocata. I dirigenti ed i capitani di entrambe le squadre si sono invece accordati tra loro, alla mia presenza, di non voler disputare la gara poiché ritenevano, a loro giudizio, che il terreno di gioco non era agibile. Allego la dichiarazione firmata e liste giocatori. Su nostra richiesta il D.G. ha integrato il rapporto con specifico e esauriente supplemento e con ulteriore chiarimento. Questo Giudice osserva: in fatto. L‟arbitro dopo essere giunto all‟impianto sportivo, iniziò a riscaldarsi nel terreno di gioco, ancor prima che la squadra della Società ospitata Orbetello arrivasse all‟impianto sportivo. Durante questa fase pre-gara l‟arbitro riscontrava, anche con l'ausilio di un pallone da gioco, che il terreno, benché fangoso, era idoneo per lo svolgimento della gara. Successivamente a ciò entrambe le Società (ma prima la Società Albinia e successivamente la Società Orbetello) si manifestavano contrarie alla disputa della gara e nonostante una espressa affermazione dell‟arbitro in ordine all‟idoneità del terreno di gioco rilasciavano una dichiarazione, che l'arbitro allega al proprio referto, che riassumeva la decisione delle Società di non voler giocare la gara, disponendone un rinvio sine die. Tale dichiarazione veniva sottoscritta da PIERSANTI Maurizio per la Società Albinia e da CECCHI Mauro per la Società Orbetello, ancorché il testo della dichiarazione fosse Albinia 04/03/18 il responsabile dirigente Albinia Piersanti Maurizio dichiaro insieme al dirigente dell‟USD Orbetello Marconi Alessandro che il campo è impraticabile e quindi si rinvia la partita a data da destinarsi , riscontrandosi quindi una palese difformità, per la Società Orbetello, tra il dichiarante indicato e l'effettivo sottoscrittore della dichiarazione. La gara, in conseguenza di quanto sopra, non veniva disputata e l'arbitro rimetteva a questo Giudice gli atti ufficiali. In diritto. L‟articolo 53, comma 1 delle Norme Organizzative Interne della Federazione così stabilisce: Le società hanno l'obbligo di portare a termine le manifestazioni alle quali si iscrivono e di far concludere alle proprie squadre le gare iniziate , e al comma 2 stabilisce le sanzioni da applicare alla società che rinuncia o fa rinunciare la propria squadra alla disputa di una gara. Tuttavia vi sono dei fatti, anche di rilievo giuridico, che possono impedire o giustificare che una gara non venga disputata e fra questi rientra il caso della impraticabilità del terreno di gioco. Tale ipotesi è contemplata dall‟articolo 60 delle N.O.I.F. che recita: il giudizio sulla impraticabilità del terreno di gioco, per intemperie o per ogni altra causa, è di esclusiva competenza dell‟arbitro designato a dirigere la gara. Tuttavia il citato articolo 60 delle N.O.I.F., al secondo comma, statuisce anche la procedura per mezzo della quale l‟impraticabilità del terreno di gioco deve essere accertata, ma detta procedura si applica solo per dichiarare la impraticabilità del terreno di gioco e non al contrario per dichiararne l agibilità, posto che la normativa federale ritiene agibile ogni terreno di gioco ed in tal senso è del tutto di propria iniziativa, l‟affermazione arbitrale posta nella fase di esame prima della gara ho decretato che la gara poteva essere giocata perché la decisione arbitrale avrebbe avuto una sua effettiva efficacia solo nel senso opposto, cioè nel dichiarare che la gara non poteva avere luogo mentre quando non vi sono i presupposti dell‟impraticabilità (cioè quanto l impraticabilità non è formalmente accertata) la gara deve essere giocata a norma del citato art. 53, comma 1, delle N.O.I.F., senza necessità di ulteriori decisioni e quindi senza la necessità di porre in essere procedure particolari. C.R.T. - D.P. GROSSETO - C.U. n. 42--- DEL 14/03/2018 1089. L'arbitro riferisce, nel supplemento al rapporto, che all‟arrivo dell‟Orbetello entrambi i dirigenti hanno fatto presente di non voler giocare la gara e, per maggior chiarezza anche in ordine alla responsabilità, su domanda dell‟arbitro, anche i capitani di entrambe le squadre concordavano con la decisione dei loro dirigenti . Le Società anziché arrogarsi la facoltà di valutare le condizioni del terreno di gioco che, essendo di natura prettamente tecnica, competono solo e soltanto all‟arbitro, avrebbero potuto chiedere all‟arbitro di valutare formalmente le condizioni del terreno di gioco, secondo la procedura, e dopo di ciò stare alle decisioni assunte dal direttore di gara. Invece entrambe le Società si sono sostituite all‟arbitro nella valutazione di impraticabilità. Si deve pertanto considerare entrambe le società rinunciatarie alla gara e pertanto sanzionabili a norma dell‟art. 53 comma 2 e 7 delle NOIF. Quanto alla anomala sottoscrizione della dichiarazione congiunta di entrambe le Società, per la parte che riguarda la Società Orbetello, va rilevato che l‟arbitro al quale questo Giudice ha chiesto chiarimenti sul punto specifico dichiara che la sottoscrizione tanto della dichiarazione quanto della distinta di gara è stata del Sig. CECCHI Mauro, ancorché in entrambi i documenti fosse indicato quale dirigente il Signor MARCONI Alessandro. Riferisce l‟arbitro che il Signor MARCONI sarebbe dovuto giungere successivamente (era già stato indicato come dirigente nella distinta di gara) e pertanto aveva fatto indicare tal nominativo come dichiarante anche per lo scritto congiunto di entrambe le Società. Afferma l‟arbitro: “la dichiarazione è stata compilata dal dirigente dell‟USD Albinia, sig. Piersanti Maurizio, che come si nota stava iniziando a scrivere il cognome con la C, ma corretto su mia richiesta con sig. Marconi Alessandro perché pensavo che arrivasse in un secondo momento, ma così non è stato. A questo punto è stato il sig. Cecchi Mauro a prendere l‟iniziativa di firmare la dichiarazione ed ho acconsentito in quanto il sig. Marconi non si è mai presentato e ben sapendo che il sig. Cecchi Mauro è anche dirigente della società US Orbetello”. Posto che all‟arbitro compete semplicemente il dovere di ricevere gli atti ufficiali e di verificarne il contenuto, la mancata correzione formale del nominativo sia nella distinta che nella dichiarazione non comporta una nullità degli atti ma una mera irregolarità formale, colpita da autonoma sanzione. Difatti, i documenti sono stati precompilati nella convinzione che fosse il Sig. MARCONI Alessandro a fungere da dirigente accompagnatore ufficiale (rappresentate della Società ai sensi dell‟articolo 66 comma 4 N.O.I.F.) ma, stante la sua assenza, nel suo ruolo si è sostituito il signor CECCHI Mauro (“è stato il sig. Cecchi Mauro a prendere l‟iniziativa di firmare la dichiarazione”) ed in quel momento egli si è arrogato le funzioni di dirigente accompagnatore ufficiale della Società, non avendone diritto in quanto risulta Allenatore Iscritto, per cui a carico del Dirigente dell‟U.S.D. ALBINIA sig. Piersanti Maurizio va irrogata la sanzione dell‟inibizione per aver impedito la disputa della gara ed a carico dell‟Allenatore dell‟ U.S. ORBETELLO A.S.D. Sig. Cecchi Mauro va irrogata la squalifica per aver impedito la disputa della gara con l‟aggravante di aver sottoscritto gli atti ufficiali di gara non avendone la facoltà. P.Q.M. Il Giudice Sportivo Territoriale delibera di comminare le seguenti sanzioni: - punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 ad entrambe le società; - ammenda di euro 25,00 come prima rinuncia, ad entrambe le Società; - 1 (uno) punto di penalizzazione ad entrambe le società; - a carico del Signor Piersanti Maurizio quale Dirigente Accompagnatore Ufficiale della società U.S.D. ALBINIA 1 (uno) mese di squalifica; - a carico del Signor Cecchi Mauro quale allenatore della società U.S. ORBETELLO A.S.D. 2 (due) mesi di squalifica.‟ ***** La società Unione Sportiva Albinia contesta la suddetta decisione, affidando le proprie doglianze a due motivi d‟impugnazione: a) l‟errato riconoscimento di squadra rinunciataria alla disputa della gara ai sensi dell‟art. 53 comma 2 e 7 delle NOIF b) l‟errore tecnico dell‟arbitro per mancata applicazione della procedura di cui agli artt. 53 e 60 NOIF. Relativamente al primo motivo, la società evidenzia di aver consegnato al direttore di gara la distinta di giuoco e i documenti di riconoscimento dei calciatori, per cui a suo avviso tale operazione – contrariamente a quanto rilevato dal Giudice di prime cure – è da ritenersi chiara manifestazione della volontà di disputare la gara. Evidenzia inoltre che, affinchè sia configurabile la condizione di squadra rinunciataria ai sensi dell‟art. 53 NOIF, il D.g. avrebbe dovuto perlomeno attendere un tempo di gara dopo l‟orario previsto per l‟inizio. In riferimento al secondo motivo, la reclamante lamenta invece la mancata applicazione della procedura di cui ai commi 1 e 2 dell‟art. 60 NOIF, riguardante la valutazione dell‟impraticabilità del terreno di giuoco. Ritiene, infatti, la società che la richiesta scritta di rinviare sine die la disputa della partita, a causa dell'impraticabilità del manto erboso, possa essere intesa come una richiesta di valutazione delle condizioni del terreno di giuoco così indicato dalla normativa sopra indicata. Lamenta, pertanto, l‟errore tecnico nell‟applicazione da parte del D.g. degli artt. 53 e 60 NOIF, evidenziando il fatto che se il direttore di gara avesse adempiuto le suddette formalità procedurali, la società avrebbe potuto, in caso di esito positivo del controllo di cui sopra, recedere dalla volontà di non scendere in campo. Alla luce di siffatti motivi, la società conclude perché, previo annullamento del provvedimento impugnato, sia disposta la ripetizione della gara in epigrafe. La Corte, acquisito il fascicolo di prima istanza, esaminato il reclamo, decide come segue. Il reclamo è infondato e per questo non merita accoglimento. I motivi di doglianza esposti dalla reclamante non colgono nel segno, per cui la decisione impugnata risulta – ad avviso della Corte – da condividersi nella sua interezza, sia dal punto di vista logico – interpretativo che sotto il profilo motivazionale. Per quanto riguarda il motivo di cui alla lettera a) del ricorso, l‟interpretazione oggi fornita dalla reclamante in ordine alla sussistenza della volontà di disputare la gara in epigrafe (sul presupposto di aver consegnato la distinta di gara con i relativi documenti di riconoscimento dei calciatori), appare cozzare con il contenuto della dichiarazione, peraltro resa in un momento successivo alla consegna della richiamata distinta, con la quale la società ha manifestato al direttore di gara la volontà di non disputare la gara in questione. Ogni ulteriore questione sul punto appare, pertanto, superata dal contenuto della dichiarazione medesima, nella quale si manifesta - in modo palese - la volontà di rinviare la partita a destinarsi in considerazione dell‟impraticabilità del campo di giuoco. Dagli atti risulta, inoltre, che detta dichiarazione è stata resa dai dirigenti della due società in modo autoreferenziale e senza aver preliminarmente consultato il parere del direttore di gara, al quale, occorre ricordare, la normativa federale attribuisce, come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure, il giudizio sulla impraticabilità del terreno di giuoco. Per quanto riguarda, invece, il motivo di cui alla lettera b) del ricorso, anche in questo caso la doglianza sollevata appare del tutto destituita di fondamento, posto che l‟accertamento sulla impraticabilità del terreno di giuoco („che deve essere eseguito all‟ora fissata per l‟inizio della gara, dopo la verifica della presenza delle due squadre e l‟identificazione dei calciatori indicati nei prescritti elenchi‟ – art. 60, co. 2 C.G.S.) previsto all‟art. 60, co. 2, C.G.S., è subordinato al fatto che le squadre non abbiano manifestato, come invece avvenuto nel caso di specie, prima di entrare sul terreno di giuoco la rinuncia a disputare la gara. Atteso, dunque, il giudizio di infondatezza del reclamo, la decisione impugnata deve essere confermata nella sua interezza, condividendone la Corte (ad eccezione della mancata statuizione da parte del Giudice di prime cure sulle spese del procedimento di prime cure) il ragionamento logico, l‟impianto motivazionale e la corretta interpretazione e applicazione del dettato normativo di riferimento alla fattispecie in commento. P.Q.M. la C.S.A.T.T., per i motivi sopra esposti: - rigetta il reclamo proposto dall‟Unione Sportiva Albinia; - conferma il provvedimento impugnato; - ordina l‟addebito della tassa di reclamo;

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